Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 156-bis c.c. – Cognome della moglie

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il giudice può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivarle grave pregiudizio .

In sintesi

  • L'art. 156-bis c.c. consente al giudice di vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso sia per lui gravemente pregiudizievole.
  • Specularmente, il giudice può autorizzare la moglie a non usare il cognome del marito quando da tale uso possa derivarle un grave pregiudizio.
  • La norma si colloca nell'ambito della disciplina della separazione personale dei coniugi e tutela interessi personali meritevoli.
  • Il presupposto è sempre la gravità del pregiudizio, valutata dal giudice in concreto.
Indice dei contenuti

L'articolo 156-bis del codice civile disciplina l'uso del cognome del marito da parte della moglie nel contesto della crisi coniugale. La norma attribuisce al giudice un duplice potere: da un lato, vietare alla moglie l'uso del cognome maritale quando tale uso sia gravemente pregiudizievole per il marito; dall'altro, autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora da tale uso possa derivarle un grave pregiudizio. Si tratta di una previsione posta a tutela di interessi personali, nell'ambito della disciplina della separazione.

La collocazione sistematica

La disposizione si inserisce tra le norme che regolano gli effetti della separazione personale dei coniugi. In costanza di matrimonio l'aggiunta del cognome del marito a quello della moglie è espressione del rapporto coniugale; con la crisi del rapporto possono però emergere esigenze di tutela, sia del marito sia della moglie, che giustificano un intervento del giudice sul punto. L'art. 156-bis offre la base per tale intervento, modulato in funzione delle circostanze.

Il divieto a tutela del marito

La prima ipotesi consente al giudice di vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando esso sia gravemente pregiudizievole per quest'ultimo. La tutela mira a impedire che il cognome, espressione dell'identità personale e talvolta professionale del marito, sia utilizzato in modo da arrecargli un danno qualificato. Non è sufficiente un pregiudizio di lieve entità: la norma richiede la gravità, da apprezzarsi in concreto.

L'autorizzazione a tutela della moglie

La seconda ipotesi ha segno opposto: il giudice può autorizzare la moglie a non usare il cognome del marito quando dall'uso possa derivarle un grave pregiudizio. Anche qui la finalità è protettiva, ma rivolta alla posizione della moglie, che può avere interesse a dismettere un cognome la cui conservazione le risulti dannosa. La norma valorizza così l'identità personale di entrambi i coniugi nella fase della separazione.

Il presupposto della gravità del pregiudizio

Elemento comune alle due fattispecie è la gravità del pregiudizio. Il legislatore non rimette all'arbitrio delle parti l'uso del cognome, ma àncora l'intervento del giudice a un presupposto rigoroso. La valutazione è di merito e tiene conto della concreta situazione: rilievo dell'attività personale o professionale, contesto sociale, modalità d'uso del cognome e conseguenze effettive che ne derivano per il soggetto interessato.

Il ruolo del giudice e la valutazione in concreto

La norma conferisce al giudice un potere connotato da discrezionalità tecnica: non un potere libero, ma vincolato all'accertamento del presupposto della gravità del pregiudizio. Il provvedimento, di norma adottato nell'ambito del giudizio di separazione, deve dare conto delle ragioni che giustificano il divieto o l'autorizzazione, bilanciando gli interessi contrapposti dei coniugi e ancorandosi alle risultanze del caso concreto.

Profili di tutela dell'identità personale

L'evoluzione della disciplina del cognome coniugale

La disciplina dell'uso del cognome del marito da parte della moglie va inquadrata nell'evoluzione complessiva del diritto di famiglia, che ha progressivamente valorizzato la parità tra i coniugi e l'autonomia della loro identità personale. L'art. 156-bis riflette l'esigenza di regolare, nella fase patologica del rapporto, una questione che in costanza di matrimonio si pone in termini di normale espressione del vincolo. La crisi coniugale fa emergere interessi contrapposti che la norma rimette alla composizione del giudice.

Il nome come segno dell'identità personale

Il cognome non è un mero dato anagrafico, ma un segno distintivo della persona, tutelato dall'ordinamento quale componente dell'identità personale. La rilevanza dell'uso del cognome maritale si apprezza specialmente quando esso si sia consolidato nei rapporti sociali o professionali. L'art. 156-bis tiene conto di questa dimensione, consentendo al giudice di intervenire sia per impedire un uso pregiudizievole per il marito, sia per liberare la moglie da un uso a lei dannoso, in entrambi i casi a presidio della sfera identitaria dei soggetti coinvolti.

La discrezionalità del giudice e l'onere probatorio

L'intervento del giudice è ancorato all'accertamento del grave pregiudizio, che deve essere allegato e dimostrato dalla parte interessata. Non è sufficiente un disagio generico: occorre che emergano elementi concreti idonei a integrare la gravità richiesta dalla norma. Il giudice valuta tali elementi nel contesto complessivo della vicenda separativa, motivando la propria decisione. La discrezionalità è dunque vincolata al presupposto legale e sindacabile sotto il profilo della congruità della motivazione.

Il coordinamento con la disciplina della separazione

L'art. 156-bis si inserisce nel sistema degli effetti personali e patrimoniali della separazione, accanto alle norme sull'affidamento, sul mantenimento e sull'assegnazione della casa familiare. Il provvedimento sull'uso del cognome può quindi essere adottato nell'ambito del giudizio di separazione, in coordinamento con le altre statuizioni. La sua autonomia funzionale non ne esclude la trattazione unitaria, in coerenza con la natura della separazione quale momento di regolazione complessiva della crisi del rapporto coniugale.

Sul piano dei valori, l'art. 156-bis si ricollega alla tutela dell'identità personale, che comprende anche il nome quale segno distintivo della persona. La disciplina dell'uso del cognome nella crisi coniugale realizza un punto di equilibrio tra l'autonomia dei coniugi e la protezione, da un lato, della sfera personale del marito e, dall'altro, di quella della moglie, rimettendo al giudice la composizione del conflitto in presenza di un pregiudizio grave.

Nel complesso, l'art. 156-bis si rivela strumento di equilibrio: affida al giudice il compito di comporre, nella fase della crisi coniugale, il conflitto tra l'interesse del marito a non subire un uso pregiudizievole del proprio cognome e quello della moglie a non patire un danno dalla sua conservazione, sempre nel rispetto del presupposto della gravita del pregiudizio.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 156-bis del codice civile?

L'uso del cognome del marito da parte della moglie nella crisi coniugale: il giudice può vietarlo o autorizzare la moglie a non usarlo, in presenza di un grave pregiudizio.

Quando il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito?

Quando tale uso sia gravemente pregiudizievole per il marito, secondo una valutazione in concreto.

La moglie può essere autorizzata a non usare il cognome del marito?

Sì, quando dall'uso possa derivarle un grave pregiudizio; il giudice può autorizzarla a dismetterlo.

Basta un pregiudizio qualsiasi per applicare la norma?

No. La norma richiede la gravità del pregiudizio, valutata dal giudice alla luce delle circostanze concrete.

In quale fase opera la disposizione?

Si colloca nell'ambito della disciplina della separazione personale dei coniugi, quale strumento di tutela degli interessi personali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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