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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 156-bis c.c. – Cognome della moglie
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il giudice può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivarle grave pregiudizio .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 156 - Art. 156 Codice Civile: Effetti della separazione sui rapporti→Cod. civ. art. 157 - Art. 157 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazion…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 155 sexies Codice Civile: Poteri del giudice e ascolto del minore→Art. 155 quinquies Codice Civile: Disposizioni in favore dei fig→Art. 155 quater Codice Civile: Assegnazione della casa familiare e→Art. 155 ter Codice Civile: Revisione delle disposizioni concernenti→Art. 155 bis Codice Civile: Affidamento a un solo genitore e→Art. 155 c.c.: Provvedimenti riguardo ai figli→Art. 158 Codice Civile: Separazione consensuale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 156-bis del codice civile disciplina l'uso del cognome del marito da parte della moglie nel contesto della crisi coniugale. La norma attribuisce al giudice un duplice potere: da un lato, vietare alla moglie l'uso del cognome maritale quando tale uso sia gravemente pregiudizievole per il marito; dall'altro, autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora da tale uso possa derivarle un grave pregiudizio. Si tratta di una previsione posta a tutela di interessi personali, nell'ambito della disciplina della separazione.
La collocazione sistematica
La disposizione si inserisce tra le norme che regolano gli effetti della separazione personale dei coniugi. In costanza di matrimonio l'aggiunta del cognome del marito a quello della moglie è espressione del rapporto coniugale; con la crisi del rapporto possono però emergere esigenze di tutela, sia del marito sia della moglie, che giustificano un intervento del giudice sul punto. L'art. 156-bis offre la base per tale intervento, modulato in funzione delle circostanze.
Il divieto a tutela del marito
La prima ipotesi consente al giudice di vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando esso sia gravemente pregiudizievole per quest'ultimo. La tutela mira a impedire che il cognome, espressione dell'identità personale e talvolta professionale del marito, sia utilizzato in modo da arrecargli un danno qualificato. Non è sufficiente un pregiudizio di lieve entità: la norma richiede la gravità, da apprezzarsi in concreto.
L'autorizzazione a tutela della moglie
La seconda ipotesi ha segno opposto: il giudice può autorizzare la moglie a non usare il cognome del marito quando dall'uso possa derivarle un grave pregiudizio. Anche qui la finalità è protettiva, ma rivolta alla posizione della moglie, che può avere interesse a dismettere un cognome la cui conservazione le risulti dannosa. La norma valorizza così l'identità personale di entrambi i coniugi nella fase della separazione.
Il presupposto della gravità del pregiudizio
Elemento comune alle due fattispecie è la gravità del pregiudizio. Il legislatore non rimette all'arbitrio delle parti l'uso del cognome, ma àncora l'intervento del giudice a un presupposto rigoroso. La valutazione è di merito e tiene conto della concreta situazione: rilievo dell'attività personale o professionale, contesto sociale, modalità d'uso del cognome e conseguenze effettive che ne derivano per il soggetto interessato.
Il ruolo del giudice e la valutazione in concreto
La norma conferisce al giudice un potere connotato da discrezionalità tecnica: non un potere libero, ma vincolato all'accertamento del presupposto della gravità del pregiudizio. Il provvedimento, di norma adottato nell'ambito del giudizio di separazione, deve dare conto delle ragioni che giustificano il divieto o l'autorizzazione, bilanciando gli interessi contrapposti dei coniugi e ancorandosi alle risultanze del caso concreto.
Profili di tutela dell'identità personale
L'evoluzione della disciplina del cognome coniugale
La disciplina dell'uso del cognome del marito da parte della moglie va inquadrata nell'evoluzione complessiva del diritto di famiglia, che ha progressivamente valorizzato la parità tra i coniugi e l'autonomia della loro identità personale. L'art. 156-bis riflette l'esigenza di regolare, nella fase patologica del rapporto, una questione che in costanza di matrimonio si pone in termini di normale espressione del vincolo. La crisi coniugale fa emergere interessi contrapposti che la norma rimette alla composizione del giudice.
Il nome come segno dell'identità personale
Il cognome non è un mero dato anagrafico, ma un segno distintivo della persona, tutelato dall'ordinamento quale componente dell'identità personale. La rilevanza dell'uso del cognome maritale si apprezza specialmente quando esso si sia consolidato nei rapporti sociali o professionali. L'art. 156-bis tiene conto di questa dimensione, consentendo al giudice di intervenire sia per impedire un uso pregiudizievole per il marito, sia per liberare la moglie da un uso a lei dannoso, in entrambi i casi a presidio della sfera identitaria dei soggetti coinvolti.
La discrezionalità del giudice e l'onere probatorio
L'intervento del giudice è ancorato all'accertamento del grave pregiudizio, che deve essere allegato e dimostrato dalla parte interessata. Non è sufficiente un disagio generico: occorre che emergano elementi concreti idonei a integrare la gravità richiesta dalla norma. Il giudice valuta tali elementi nel contesto complessivo della vicenda separativa, motivando la propria decisione. La discrezionalità è dunque vincolata al presupposto legale e sindacabile sotto il profilo della congruità della motivazione.
Il coordinamento con la disciplina della separazione
L'art. 156-bis si inserisce nel sistema degli effetti personali e patrimoniali della separazione, accanto alle norme sull'affidamento, sul mantenimento e sull'assegnazione della casa familiare. Il provvedimento sull'uso del cognome può quindi essere adottato nell'ambito del giudizio di separazione, in coordinamento con le altre statuizioni. La sua autonomia funzionale non ne esclude la trattazione unitaria, in coerenza con la natura della separazione quale momento di regolazione complessiva della crisi del rapporto coniugale.
Sul piano dei valori, l'art. 156-bis si ricollega alla tutela dell'identità personale, che comprende anche il nome quale segno distintivo della persona. La disciplina dell'uso del cognome nella crisi coniugale realizza un punto di equilibrio tra l'autonomia dei coniugi e la protezione, da un lato, della sfera personale del marito e, dall'altro, di quella della moglie, rimettendo al giudice la composizione del conflitto in presenza di un pregiudizio grave.
Nel complesso, l'art. 156-bis si rivela strumento di equilibrio: affida al giudice il compito di comporre, nella fase della crisi coniugale, il conflitto tra l'interesse del marito a non subire un uso pregiudizievole del proprio cognome e quello della moglie a non patire un danno dalla sua conservazione, sempre nel rispetto del presupposto della gravita del pregiudizio.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 156-bis del codice civile?
L'uso del cognome del marito da parte della moglie nella crisi coniugale: il giudice può vietarlo o autorizzare la moglie a non usarlo, in presenza di un grave pregiudizio.
Quando il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito?
Quando tale uso sia gravemente pregiudizievole per il marito, secondo una valutazione in concreto.
La moglie può essere autorizzata a non usare il cognome del marito?
Sì, quando dall'uso possa derivarle un grave pregiudizio; il giudice può autorizzarla a dismetterlo.
Basta un pregiudizio qualsiasi per applicare la norma?
No. La norma richiede la gravità del pregiudizio, valutata dal giudice alla luce delle circostanze concrete.
In quale fase opera la disposizione?
Si colloca nell'ambito della disciplina della separazione personale dei coniugi, quale strumento di tutela degli interessi personali.