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Testo dell'articoloVigente
Art. 156 c.c. – Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
In sintesi
Indice dei contenuti
In caso di separazione, il giudice può stabilire a favore del coniuge non addebitabile un assegno di mantenimento commisurato alle sue esigenze e ai redditi dell'obbligato.
Ratio
L'art. 156 c.c. persegue una funzione solidaristica: garantire al coniuge economicamente più debole, che non abbia dato causa alla separazione, un tenore di vita dignitoso durante il periodo intercorrente tra la separazione e l'eventuale divorzio.
Analisi
Il presupposto soggettivo è la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente: chi ha causato la crisi coniugale non ha diritto al mantenimento, ma conserva il diritto agli alimenti ex artt. 433 ss. c.c. Il presupposto oggettivo è l'assenza di adeguati redditi propri. La misura dell'assegno è determinata in relazione alle circostanze del caso e ai redditi dell'obbligato. La revisione è possibile ogni volta che sopravvengano giustificati motivi.
Quando si applica
La norma si applica nei procedimenti di separazione personale dei coniugi, sia giudiziale che consensuale. Non si applica dopo il divorzio.
Connessioni
Art. 143 c.c.; artt. 151-152 c.c.; artt. 433 ss. c.c.; art. 156-bis c.c.; art. 5 L. 898/1970; artt. 473-bis ss. c.p.c.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 144/1983
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, c.c. nella parte in cui non prevedeva che le misure di garanzia per il pagamento dell'assegno di mantenimento dei figli (sequestro dei beni del coniuge obbligato e ordini ai terzi debitori) si applicassero anche alla separazione consensuale. La disparità tra figli di coniugi separati giudizialmente e consensualmente contrastava con l'art. 3 Cost.
Corte Cost., sent. n. 278/1994
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, c.c. nella parte in cui non consentiva al giudice istruttore di adottare, in pendenza del giudizio di separazione, il provvedimento di ordine ai terzi debitori del coniuge obbligato di versare direttamente all'avente diritto una quota delle somme dovute. La preclusione violava gli artt. 3 e 30 Cost.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e Caio si separano per comportamento intolerabile di Tizio
La separazione è addebitabile a Tizio. Il giudice, a favore di Caio cui la separazione non è addebitabile, riconosce il diritto di ricevere da Tizio somme periodiche per il mantenimento (se Caio è privo di redditi adeguati).
Caso 2: Sempronio e Filano ottengono separazione consensuale
Sempronio ha redditi modesti, Filano ha eccedenti disponibilità. Il giudice, se ritenuto equo, ordina a Filano di versare un assegno mensile a Sempronio per garantire un dignitoso livello di vita post-separazione.
Caso 3: Mevio moglie prova che la separazione è addebitabile al marito Tizio
Mevio non ha redditi propri sufficienti. Oltre al mantenimento, restano fermi gli obblighi di prestare alimenti secondo i criteri degli artt. 433 e seguenti (rapporto di solidarietà familiare).
Domande frequenti
Chi ha diritto all'assegno di mantenimento in caso di separazione?
Il coniuge al quale la separazione non sia addebitabile e che non disponga di adeguati redditi propri.
Cosa succede se la separazione è addebitata a entrambi i coniugi?
Nessuno ha diritto al mantenimento ex art. 156 c.c.; rimane tuttavia l'obbligo di prestare gli alimenti ex artt. 433 ss. c.c. in caso di stato di bisogno.
Qual è la differenza tra mantenimento e alimenti nella separazione?
Il mantenimento ex art. 156 c.c. presuppone la non addebitabilità e mira a garantire un tenore di vita adeguato; gli alimenti ex art. 433 c.c. prescindono dall'addebito ma richiedono uno stato di bisogno.
L'assegno di mantenimento può essere modificato dopo la separazione?
Sì: il giudice può disporre la revoca o la modifica su istanza di parte al sopravvenire di giustificati motivi.
L'assegno di mantenimento della separazione cessa con il divorzio?
Sì: la pronuncia di divorzio estingue l'obbligo; il coniuge avente diritto potrà eventualmente richiedere l'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 della L. 898/1970.
Fonti consultate: 2 fontei verificate