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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 5 c.p.c. – Momento determinante della giurisdizione e della competenza

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 26 novembre 1990, n. 353.

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In sintesi

  • Giurisdizione e competenza si determinano al momento della proposizione della domanda
  • Rilevano la legge vigente e lo stato di fatto a quel momento
  • I mutamenti successivi (di legge o di fatto) non incidono: principio di perpetuatio iurisdictionis
  • La regola garantisce stabilità del giudizio e prevedibilità per le parti
  • La «proposizione» coincide con la notifica della citazione o il deposito del ricorso

La giurisdizione e la competenza si fissano al momento della proposizione della domanda: i mutamenti successivi di legge o di fatto non rilevano (principio della perpetuatio iurisdictionis).

Ratio della norma

L'art. 5 c.p.c. consacra il principio della perpetuatio iurisdictionis: una volta fissata la giurisdizione e la competenza al momento della domanda, esse non si modificano in conseguenza di eventi sopravvenuti. La ratio è duplice: stabilità del processo (la parte che agisce in giudizio ha diritto a una giurisdizione e a un giudice prevedibili) e buona amministrazione della giustizia (impedire che le parti possano «provocare» mutamenti per ottenere un giudice diverso). La regola tutela inoltre il convenuto, che non può essere costretto a difendersi davanti a un giudice scelto strumentalmente dall'attore con condotte successive.

Analisi del testo

«Si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda». La cristallizzazione opera su due piani. Legge vigente: la disciplina di giurisdizione e competenza applicabile è quella in vigore al momento della domanda; eventuali riforme successive non si applicano (salvo norme transitorie espresse). Stato di fatto: i fatti rilevanti per il riparto (residenza del convenuto, sede della società, valore della causa) si valutano a quel momento. Mutamenti successivi (trasferimento di residenza, riduzione della richiesta) non producono effetti. La «proposizione della domanda» coincide, nel rito ordinario, con la notificazione della citazione; nei procedimenti che si introducono con ricorso, con il deposito di quest'ultimo.

Quando si applica

Il principio governa l'intero processo, non solo la fase introduttiva. Una volta determinata, giurisdizione e competenza «accompagnano» il giudizio fino alla sentenza, salvo il caso eccezionale di sopravvenuto difetto assoluto di giurisdizione (per esempio per legge che sopprime una giurisdizione speciale). La perpetuatio non opera per la cosiddetta translatio iudicii, che presuppone già la dichiarazione di difetto e mira al recupero degli effetti della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione/competenza. Inoltre, l'art. 5 va coordinato con la valutazione del valore della causa: una volta determinato in base alla domanda, esso resta fisso per la competenza, anche se nel corso del giudizio l'attore riduce la pretesa o emerge un quantum minore.

Connessioni con altre norme

L'art. 5 si collega all'art. 1 c.p.c. (giurisdizione ordinaria), agli artt. 7-30 c.p.c. (competenza per materia, valore, territorio), all'art. 39 c.p.c. (litispendenza). Il momento di proposizione della domanda è precisato dall'art. 39, comma 3 c.p.c. (per la litispendenza si guarda alla notifica nel rito ordinario, al deposito nel rito del lavoro). Sul piano sostanziale, l'art. 5 opera un raccordo con l'art. 11 disp. prel. c.c. (irretroattività della legge): per le norme processuali di giurisdizione e competenza il legislatore ha scelto un criterio di stabilità rinforzata. La norma è inoltre richiamata in materia di regolamento di giurisdizione (art. 41 c.p.c.) e di translatio iudicii (art. 59 L. 69/2009).

Domande frequenti

Cos'è la perpetuatio iurisdictionis?

È il principio per cui giurisdizione e competenza, una volta determinate al momento della proposizione della domanda, restano ferme per tutta la durata del processo, anche se cambiano la legge applicabile o i fatti rilevanti (residenza del convenuto, valore della causa). Garantisce stabilità del giudizio e impedisce strumentalizzazioni.

Quando si considera proposta la domanda?

Nel rito ordinario, con la notificazione della citazione al convenuto. Nei procedimenti che si introducono con ricorso (rito del lavoro, procedimenti speciali), con il deposito del ricorso in cancelleria. La distinzione è confermata dall'art. 39, comma 3 c.p.c. ai fini della litispendenza.

Se cambia la legge sulla competenza durante il processo, quale si applica?

Si applica la legge vigente al momento della proposizione della domanda. Eventuali modifiche legislative successive non rilevano, salvo che la legge nuova contenga espresse disposizioni transitorie di applicazione anche ai procedimenti pendenti. La regola tutela la prevedibilità per le parti e impedisce salti di giudice in corso di causa.

Il trasferimento di residenza del convenuto in corso di causa modifica la competenza?

No. Per il principio di perpetuatio, la competenza territoriale fissata sulla residenza del convenuto al momento della notifica resta ferma. Il giudice originariamente adito mantiene la competenza fino alla decisione, anche se il convenuto cambia residenza in pendenza di causa.

Esistono eccezioni al principio di perpetuatio?

Sì, in casi limitati: il sopravvenuto difetto assoluto di giurisdizione (per esempio soppressione di un giudice speciale) può imporre la rideterminazione; inoltre, le sopravvenute disposizioni di legge a carattere espressamente retroattivo possono incidere. La translatio iudicii è un meccanismo distinto che opera quando il giudice originariamente adito difetta di giurisdizione/competenza, consentendo il recupero degli effetti della domanda davanti al giudice corretto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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