Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 2 c.p.c.

Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218. Fonte: Normattiva.

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Civile.
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Articolo storico del Codice di Procedura Civile
  • Abrogato da riforme successive
  • Non più applicabile nelle liti contemporanee
Indice dei contenuti

Articolo abrogato dal diritto vigente, rimpiazzato da nuove disposizioni in materia di competenza civile.

Ratio

L'abrogazione di questo articolo risponde all'esigenza di modernizzare il sistema procedurale civile italiano, adattandolo alle mutate esigenze dei tribunali e ai principi di efficienza processuale.

Nel contesto normativo odierno, le disposizioni sulla competenza sono regolate da articoli successivi con maggiore chiarezza e flessibilità.

Analisi

Sebbene il testo originario recasse disposizioni procedurali specifiche, la sua abrogazione integrale rende irrilevante ogni approfondimento analitico. La cancellazione dalla vigenza normativa è completa e definitiva.

Quando si applica

L'articolo non ha alcuna applicazione nelle liti attuali. Resta rilevante solamente per fini storici, per comprendere l'evoluzione del codice e nelle controversie sorte ante-abrogazione.

Connessioni

Le funzioni un tempo ricoperte da questo articolo sono ora assorbite dagli articoli 6, 7, 9 e seguenti in materia di competenza giurisdizionale. Rimandi storici alle riforme del 1998 e ai decreti legislativi successivi.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio intenta causa in tribunale nel 2024 sulla base di una norma procedurale odierna; non ha alcun rilievo che l'Art. 2 c.p.c. storico prevedesse disposizioni diverse. La competenza è oggi disciplinata dagli articoli vigenti, indipendentemente dal regime precedente.

Caso 2: Caso 2

Una ricerca storiografica sulla procedura civile italiana dell'immediato dopoguerra menziona l'Art. 2 c.p.c. abrogato per ricostruire l'assetto normativo del 1942; questo è legittimo a scopo scientifico, ma non per applicazione pratica in controversie pendenti.

Domande frequenti

Posso invocare l'Art. 2 c.p.c. abrogato in una causa civile contemporanea?

No. L'abrogazione è totale e definitiva. Il giudice applicherà le disposizioni attuali, principalmente gli articoli 6-12 c.p.c. per la competenza.

Quando è stato abrogato l'Art. 2 c.p.c.?

Attraverso una serie di riforme legislative successive, in particolare con decreti legislativi risalenti agli anni Novanta e Duemila, che hanno razionalizzato la materia competenziale.

Come trovo la norma oggi che copre ciò che faceva l'Art. 2 c.p.c. abrogato?

Le disposizioni sulla competenza generale sono oggi negli articoli 6-12 c.p.c. Per competenze speciali, consultare i titoli successivi del Codice.

Può un avvocato citare l'Art. 2 c.p.c. abrogato in un ricorso?

Tecnicamente sì a fini storico-comparatistici, ma non per fondare eccezioni di incompetenza. I giudici rigetterebbero tale eccezione come non pertinente al diritto vigente.

Dove posso trovare informazioni sull'abrogazione?

Nei testi coordinati del Codice di Procedura Civile, con indicazione delle leggi abrogatrici. Normattiva.it consente ricerche per data di abrogazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 9 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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