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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Cod. proc. civ. art. 3 - Articolo 3 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 4 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Art. 5 c.p.c.: Momento determinante della giurisdizione e della→Art. 6 c.p.c.: Inderogabilità convenzionale della competenza→Articolo 7 Codice di Procedura Civile: Competenza del giudice di pace→Articolo 8 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 9 Codice di Procedura Civile: Competenza del tribunale→Articolo 10 Codice di Procedura Civile: Determinazione del valore
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato dal diritto vigente, rimpiazzato da nuove disposizioni in materia di competenza civile.
Ratio
L'abrogazione di questo articolo risponde all'esigenza di modernizzare il sistema procedurale civile italiano, adattandolo alle mutate esigenze dei tribunali e ai principi di efficienza processuale.
Nel contesto normativo odierno, le disposizioni sulla competenza sono regolate da articoli successivi con maggiore chiarezza e flessibilità.
Analisi
Sebbene il testo originario recasse disposizioni procedurali specifiche, la sua abrogazione integrale rende irrilevante ogni approfondimento analitico. La cancellazione dalla vigenza normativa è completa e definitiva.
Quando si applica
L'articolo non ha alcuna applicazione nelle liti attuali. Resta rilevante solamente per fini storici, per comprendere l'evoluzione del codice e nelle controversie sorte ante-abrogazione.
Connessioni
Le funzioni un tempo ricoperte da questo articolo sono ora assorbite dagli articoli 6, 7, 9 e seguenti in materia di competenza giurisdizionale. Rimandi storici alle riforme del 1998 e ai decreti legislativi successivi.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio intenta causa in tribunale nel 2024 sulla base di una norma procedurale odierna; non ha alcun rilievo che l'Art. 2 c.p.c. storico prevedesse disposizioni diverse. La competenza è oggi disciplinata dagli articoli vigenti, indipendentemente dal regime precedente.
Caso 2: Caso 2
Una ricerca storiografica sulla procedura civile italiana dell'immediato dopoguerra menziona l'Art. 2 c.p.c. abrogato per ricostruire l'assetto normativo del 1942; questo è legittimo a scopo scientifico, ma non per applicazione pratica in controversie pendenti.
Domande frequenti
Posso invocare l'Art. 2 c.p.c. abrogato in una causa civile contemporanea?
No. L'abrogazione è totale e definitiva. Il giudice applicherà le disposizioni attuali, principalmente gli articoli 6-12 c.p.c. per la competenza.
Quando è stato abrogato l'Art. 2 c.p.c.?
Attraverso una serie di riforme legislative successive, in particolare con decreti legislativi risalenti agli anni Novanta e Duemila, che hanno razionalizzato la materia competenziale.
Come trovo la norma oggi che copre ciò che faceva l'Art. 2 c.p.c. abrogato?
Le disposizioni sulla competenza generale sono oggi negli articoli 6-12 c.p.c. Per competenze speciali, consultare i titoli successivi del Codice.
Può un avvocato citare l'Art. 2 c.p.c. abrogato in un ricorso?
Tecnicamente sì a fini storico-comparatistici, ma non per fondare eccezioni di incompetenza. I giudici rigetterebbero tale eccezione come non pertinente al diritto vigente.
Dove posso trovare informazioni sull'abrogazione?
Nei testi coordinati del Codice di Procedura Civile, con indicazione delle leggi abrogatrici. Normattiva.it consente ricerche per data di abrogazione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate