Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 6 c.p.c. – Inderogabilità convenzionale della competenza

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.

In sintesi

  • La norma sancisce il principio per cui la competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo i casi stabiliti dalla legge.
  • Esprime la regola generale dell'inderogabilità convenzionale della competenza nel processo civile.
  • La deroga pattizia è ammessa solo nei limiti espressamente previsti dall'ordinamento.
  • Riguarda i diversi criteri di competenza (per materia, per valore, per territorio), con regimi differenziati di derogabilità.
  • La disposizione tutela la corretta distribuzione degli affari tra gli uffici giudiziari.
Indice dei contenuti

L'art. 6 del codice di procedura civile enuncia, con formula sintetica, un principio cardine del sistema della competenza: la competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge. La disposizione fissa la regola dell'inderogabilità convenzionale, temperata dalle eccezioni che la stessa legge prevede, e si colloca all'interno della disciplina che governa la ripartizione del potere giurisdizionale tra i diversi uffici.

La ratio: ordine pubblico processuale e certezza

La regola dell'inderogabilità risponde all'esigenza di garantire una distribuzione degli affari giudiziari conforme a criteri legali predeterminati, sottratti alla libera disponibilità delle parti. La competenza non è concepita come un mero interesse privato, bensì come espressione di un assetto organizzativo della giurisdizione che risponde anche a interessi di ordine generale. Da qui il principio per cui le parti non possono liberamente spostare la trattazione della causa presso un ufficio diverso da quello indicato dalla legge.

La regola e le eccezioni

L'inderogabilità non è assoluta: la norma fa salvi i casi stabiliti dalla legge. Il sistema distingue infatti tra criteri di competenza inderogabili e ipotesi in cui è ammessa una deroga convenzionale. La portata della disposizione si comprende dunque solo in collegamento con le successive norme del codice, che individuano i casi e i limiti entro i quali l'accordo delle parti può incidere sulla competenza.

I diversi criteri di competenza

La competenza si articola secondo criteri per materia, per valore e per territorio. Il regime di derogabilità non è uniforme: la competenza per materia e quella per valore presentano, in linea generale, un grado di inderogabilità più marcato, mentre la competenza per territorio conosce, in determinati casi, la possibilità di deroga convenzionale. L'art. 6 fornisce la cornice di principio, mentre la concreta misura della derogabilità va ricostruita alla luce delle disposizioni che disciplinano ciascun criterio.

Rapporti con la competenza territoriale derogabile

Il riferimento ai casi stabiliti dalla legge trova applicazione tipica nell'ambito della competenza per territorio, ove l'ordinamento ammette, entro certi limiti, che le parti convengano un foro diverso da quello altrimenti competente. La disciplina del foro convenzionale costituisce l'espressione più rilevante delle eccezioni richiamate dall'art. 6 e va coordinata con le previsioni che individuano i fori inderogabili.

Il rilievo processuale dell'incompetenza

Il carattere derogabile o inderogabile della competenza si riflette sul regime del rilievo dell'incompetenza. Quando la competenza è inderogabile, l'incompetenza assume un rilievo più intenso, anche sotto il profilo dell'iniziativa officiosa e dei termini; quando è derogabile, prevale la disponibilità delle parti, con conseguenti limiti alla rilevabilità. L'art. 6 si pone così come premessa logica del sistema delle eccezioni di incompetenza.

Profili pratici

Sul piano applicativo, la disposizione impone particolare attenzione nella redazione di clausole contrattuali che individuino il foro competente: la loro efficacia dipende dalla riconducibilità alle ipotesi in cui la legge ammette la deroga. Una clausola che pretenda di derogare a una competenza inderogabile resta priva di effetto. Per le parti e per i difensori, la corretta individuazione del giudice competente costituisce un passaggio preliminare essenziale, anche per evitare l'instaurazione del giudizio dinanzi a un ufficio incompetente, con i relativi effetti.

Competenza e giurisdizione: una distinzione necessaria

Per collocare correttamente l'art. 6 occorre distinguere il piano della competenza da quello della giurisdizione. La giurisdizione attiene alla ripartizione del potere di decidere tra giudici appartenenti a ordini diversi; la competenza riguarda invece la distribuzione delle controversie tra gli uffici appartenenti al medesimo ordine giudiziario, secondo i criteri per materia, valore e territorio. L'art. 6 opera su quest'ultimo piano, stabilendo che la distribuzione così delineata non è di regola disponibile dalle parti. La precisazione è importante perché il regime delle eccezioni e dei poteri officiosi del giudice varia a seconda che si discuta di giurisdizione o di competenza.

La funzione del foro convenzionale

Le eccezioni richiamate dalla norma trovano la loro espressione più significativa nell'ambito territoriale, ove l'ordinamento riconosce, in determinati casi, la possibilità di un foro convenzionale. Tale strumento risponde a un'esigenza pratica: consentire alle parti, soprattutto nei rapporti d'affari, di concordare in anticipo il luogo di trattazione di eventuali controversie, con benefici in termini di prevedibilità e di organizzazione della difesa. La validità di simili pattuizioni resta però subordinata alla riconducibilità alle ipotesi in cui la legge ammette la deroga e al rispetto dei limiti previsti, primo fra tutti quello dei fori inderogabili.

Implicazioni nella prassi contrattuale e processuale

Nella prassi, la regola dell'inderogabilità si riflette tanto nella redazione dei contratti quanto nella conduzione del processo. In sede contrattuale, l'inserimento di clausole di foro richiede attenzione, poiché la loro efficacia dipende dalla natura derogabile della competenza interessata. In sede processuale, la corretta individuazione del giudice competente costituisce un passaggio preliminare ineludibile: l'instaurazione del giudizio davanti a un ufficio incompetente espone al rischio di pronunce sulla competenza, con conseguenti tempi e oneri. La consapevolezza del regime delineato dall'art. 6 consente di prevenire tali inconvenienti, orientando le scelte sin dalla fase di predisposizione degli atti.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 6 c.p.c.?

Stabilisce che la competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi previsti dalla legge. È la regola dell'inderogabilità convenzionale della competenza.

Le parti possono sempre scegliere il giudice competente?

No. La deroga pattizia è ammessa solo nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge. In tutti gli altri casi vige l'inderogabilità.

La regola vale allo stesso modo per tutti i criteri di competenza?

No. Il regime di derogabilità varia: competenza per materia e per valore sono in linea generale più rigidamente inderogabili, mentre la competenza per territorio ammette, in certi casi, la deroga convenzionale.

Una clausola contrattuale sul foro competente è sempre valida?

È valida solo se rientra nelle ipotesi in cui la legge consente la deroga. Se pretende di derogare a una competenza inderogabile, resta priva di effetto.

Perché la competenza è tendenzialmente inderogabile?

Perché risponde a un assetto organizzativo della giurisdizione fondato su criteri legali predeterminati, posti anche a tutela di interessi di ordine generale e non rimessi alla libera disponibilità delle parti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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