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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 9 c.p.c. – Competenza del tribunale
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.
Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l’esecuzione forzata , per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 8 - Articolo 8 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. proc. civ. art. 10 - Articolo 10 Codice di Procedura Civile: Determinazione del valore→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 7 Codice di Procedura Civile: Competenza del giudice di pace→Art. 11 c.p.c.: Cause relative a quote di obbligazione tra più p→Art. 6 c.p.c.: Inderogabilità convenzionale della competenza→Art. 12 c.p.c.: Cause relative a rapporti obbligatori, a locazio→Art. 5 c.p.c.: Momento determinante della giurisdizione e della→Art. 13 c.p.c.: Cause relative a prestazioni alimentari e a rend→Articolo 4 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il tribunale è competente per tutte le cause non attribuite a altri giudici, e per cause in materia di imposte, stato e capacità delle persone, e diritti onorifici.
Ratio
Il tribunale rappresenta il fulcro della giustizia civile ordinaria italiana. L'attribuzione di una competenza residuale e residuale riflette il principio per cui il tribunale è il giudice 'naturale' quando non ricorrono i presupposti di competenza del giudice di pace o di altri organi specializzati.
La competenza esclusiva in materia di imposte, stato civile e diritti onorifici rispecchia l'importanza di tali controversie dal punto di vista costituzionale e amministrativo, nonché la necessità di una decisa e complessiva valutazione giuridica.
Analisi
L'articolo si articola su due principi: (1) residualità (il tribunale decide ciò che non è attribuito ad altri), (2) competenza esclusiva per materie specifiche. Quest'ultimo gruppo comprende controversie su imposte e tasse (dunque tutte le questioni tributarie), stato e capacità giuridica delle persone (matrimonio, filiazione, capacità legale), diritti onorifici, querela di falso e cause di valore indeterminabile (es. diritti di esclusiva, marchi, invenzioni).
Quando si applica
Si applica in ogni causa civile che non rientra nella competenza del giudice di pace né in quella di altri giudici specializzati (giudice del lavoro, tribunale amministrativo). In particolare, tutte le liti riguardanti il diritto privato generale (contratti, responsabilità civile, proprietà immobiliare) sono del tribunale.
Connessioni
Articoli collegati: Art. 6 c.p.c. (inderogabilità competenza), Art. 7 c.p.c. (competenza giudice di pace), Art. 10-12 c.p.c. (determinazione del valore), Art. 338 c.p.c. (appello). Rimandi al Codice Civile per materie come lo stato civile, i diritti della personalità e la capacità giuridica.
Casi pratici
Caso 1: Caio eredita un immobile e sorge controversia sulla validità del testamento
La causa va al tribunale ordinario, non al giudice di pace, poiché riguarda lo stato giuridico di una persona (Art. 9, comma 2, lett. a: 'stato e capacità delle persone').
Caso 2: Caso 2
Sempronio contesta un'imposta di registro su un'acquisizione immobiliare; la causa è di competenza esclusiva del tribunale (Art. 9, comma 2, lett. a: 'cause in materia di imposte e tasse'). Neppure il giudice di pace, sebbene il valore economico potesse rientrare nei suoi limiti, potrebbe decidere una tale controversia.
Domande frequenti
Se il valore della mia causa è basso, va comunque al tribunale?
Sì, se riguarda materie riservate al tribunale (imposte, stato civile, diritti onorifici, diritti di esclusiva). Il valore economico è irrilevante.
Che cosa significa 'valore indeterminabile' della causa?
Controversie in cui non è possibile fissare un valore economico preciso, come le cause relative a marchi, brevetti, diritti di autore, onore, reputazione.
Posso contestare un'imposta presso il giudice di pace?
No. Le cause tributarie sono di esclusiva competenza del tribunale ordinario, a prescindere dal valore.
Quando la causa entra in tribunale, è automaticamente una lite lunga?
Non necessariamente. Il tribunale ha procedimenti sommari (ad es., il rito camerale) che consentono decisioni anche rapide, sebbene generalmente i tempi siano superiori a quelli del giudice di pace.
Un avvocato è obbligatorio in tribunale?
Sì. A partire dal 2014, la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria dinanzi al tribunale ordinario, a differenza che dinanzi al giudice di pace.
Fonti consultate: 1 fonte verificate