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Art. 9 c.p.c. – Competenza del tribunale
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.
Il tribunale è altresì esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l’esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.
Articolo così sostituito dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.
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In sintesi
Il tribunale è competente per tutte le cause non attribuite a altri giudici, e per cause in materia di imposte, stato e capacità delle persone, e diritti onorifici.
Ratio
Il tribunale rappresenta il fulcro della giustizia civile ordinaria italiana. L'attribuzione di una competenza residuale e residuale riflette il principio per cui il tribunale è il giudice 'naturale' quando non ricorrono i presupposti di competenza del giudice di pace o di altri organi specializzati.
La competenza esclusiva in materia di imposte, stato civile e diritti onorifici rispecchia l'importanza di tali controversie dal punto di vista costituzionale e amministrativo, nonché la necessità di una decisa e complessiva valutazione giuridica.
Analisi
L'articolo si articola su due principi: (1) residualità (il tribunale decide ciò che non è attribuito ad altri), (2) competenza esclusiva per materie specifiche. Quest'ultimo gruppo comprende controversie su imposte e tasse (dunque tutte le questioni tributarie), stato e capacità giuridica delle persone (matrimonio, filiazione, capacità legale), diritti onorifici, querela di falso e cause di valore indeterminabile (es. diritti di esclusiva, marchi, invenzioni).
Quando si applica
Si applica in ogni causa civile che non rientra nella competenza del giudice di pace né in quella di altri giudici specializzati (giudice del lavoro, tribunale amministrativo). In particolare, tutte le liti riguardanti il diritto privato generale (contratti, responsabilità civile, proprietà immobiliare) sono del tribunale.
Connessioni
Articoli collegati: Art. 6 c.p.c. (inderogabilità competenza), Art. 7 c.p.c. (competenza giudice di pace), Art. 10-12 c.p.c. (determinazione del valore), Art. 338 c.p.c. (appello). Rimandi al Codice Civile per materie come lo stato civile, i diritti della personalità e la capacità giuridica.
Domande frequenti
Se il valore della mia causa è basso, va comunque al tribunale?
Sì, se riguarda materie riservate al tribunale (imposte, stato civile, diritti onorifici, diritti di esclusiva). Il valore economico è irrilevante.
Che cosa significa 'valore indeterminabile' della causa?
Controversie in cui non è possibile fissare un valore economico preciso, come le cause relative a marchi, brevetti, diritti di autore, onore, reputazione.
Posso contestare un'imposta presso il giudice di pace?
No. Le cause tributarie sono di esclusiva competenza del tribunale ordinario, a prescindere dal valore.
Quando la causa entra in tribunale, è automaticamente una lite lunga?
Non necessariamente. Il tribunale ha procedimenti sommari (ad es., il rito camerale) che consentono decisioni anche rapide, sebbene generalmente i tempi siano superiori a quelli del giudice di pace.
Un avvocato è obbligatorio in tribunale?
Sì. A partire dal 2014, la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria dinanzi al tribunale ordinario, a differenza che dinanzi al giudice di pace.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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