Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 8 c.p.c. – [Abrogato]

Articolo abrogato.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Articolo storico del Codice del 1942
  • Completamente abrogato
  • Contenuto coperto da norme successive
Indice dei contenuti

Articolo abrogato dal vigente Codice di Procedura Civile, sostituito da disposizioni moderne sulla competenza giurisdizionale.

Ratio

L'abrogazione dell'Art. 8 c.p.c. rientra nella progressiva modernizzazione della procedura civile italiana, che ha visto il passaggio da un modello più rigido a uno più flessibile e adatto alle realtà contemporanee.

Le disposizioni che un tempo recava questo articolo sono state assorbite o superate da nuove formulazioni che meglio rispondono alle esigenze della giustizia civile odierna.

Analisi

Essendo l'articolo completamente abrogato, non è possibile fornire un'analisi tecnica della sua struttura. La sua cancellazione dalla vigenza è totale, senza residui o applicazioni parziali.

Quando si applica

L'articolo non trova alcuna applicazione pratica in controversie contemporanee. Rimane rilevante solo in contesti storiografici, per comprendere l'evoluzione del diritto processuale italiano.

Connessioni

Le materie disciplinate vanno ricercate negli articoli 6-12 c.p.c., che oggi regolano compiutamente la competenza per materia e territorio. Rimandi alle leggi che hanno proceduto all'abrogazione negli ultimi trent'anni.

Casi pratici

Caso 1: Filano, ricercatore, consulta il testo storico dell'Art

8 c.p.c. abrogato per una monografia sulla struttura della competenza negli anni Settanta; si tratta di attività legittima, circoscritta al campo accademico, senza valore procedurale.

Caso 2: Tizio contesta una sentenza sostenendo che il tribunale ha disapplicato l'Art

8 c.p.c. abrogato; il giudice di appello rigetta il ricorso poiché una norma abrogata non può fondare censure o eccezioni in causa contemporanea.

Domande frequenti

L'Art. 8 c.p.c. abrogato è mai stato ripristinato?

No. Una volta abrogato, un articolo rimane abrogato salvo legge contraria. Nel caso dell'Art. 8 c.p.c., non vi è stato ripristino.

Posso citarlo in una causa per spiegare l'evoluzione giuridica?

Sì, a scopo illustrativo e storico, ma chiarendo che è abrogato e che non ha valore normativo contemporaneo.

Dove trovo il testo storico dell'Art. 8 c.p.c.?

In raccolte di diritto storico, in siti specializzati tipo normattiva.it (che conserva versioni storiche), e in monografie sulla procedura civile italiana.

Qual è la norma che ha abrogato l'Art. 8 c.p.c.?

Non esiste una norma unica di abrogazione. L'abrogazione è il risultato di successive riforme legislative a partire dagli anni Novanta.

Un atto processuale basato sull'Art. 8 c.p.c. è ancora valido se il diritto cambia?

La validità dell'atto dipende dalle norme vigenti al momento del suo compimento. Se quelle norme restano valide, l'atto rimane valido anche se successivamente la norma è abrogata.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.