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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 11 c.p.c. – Cause relative a quote di obbligazione tra più parti
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se è chiesto da più persone o contro più persone l’adempimento per quote di un’obbligazione, il valore della causa si determina dall’intera obbligazione.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 10 - Articolo 10 Codice di Procedura Civile: Determinazione del valore→Cod. proc. civ. art. 12 - Art. 12 c.p.c.: Cause relative a rapporti obbligatori, a locazio→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 9 Codice di Procedura Civile: Competenza del tribunale→Art. 13 c.p.c.: Cause relative a prestazioni alimentari e a rend→Articolo 8 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Art. 14 c.p.c. Cause relative a somme di→Articolo 7 Codice di Procedura Civile: Competenza del giudice di pace→Articolo 15 Codice di Procedura Civile – Cause relative a beni immobili→Articolo 15-bis Codice di Procedura Civile: Esecuzione forzata
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 11 del codice di procedura civile detta un criterio per la determinazione del valore della causa nelle ipotesi in cui più soggetti, attivamente o passivamente, siano coinvolti nell'adempimento di un'obbligazione per quote. La norma si colloca tra le disposizioni che disciplinano la competenza per valore, materia in cui l'esatta individuazione del valore della controversia e' decisiva per stabilire quale giudice sia competente e quale regime processuale si applichi. La regola e' netta: quando e' chiesto da più persone o contro più persone l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina sull'intera obbligazione, e non sulla somma delle singole quote considerate isolatamente.
L'ambito di applicazione: domande per quote
La disposizione presuppone una pluralita' di parti, dal lato attivo o passivo, e un'obbligazione articolata in quote. Si pensi alle obbligazioni parziarie, in cui ciascun creditore può pretendere, o ciascun debitore e' tenuto, soltanto per la propria quota. In tali situazioni, la domanda giudiziale può essere proposta da più creditori o contro più debitori, ciascuno per la parte di rispettiva spettanza. La norma interviene proprio per stabilire come computare il valore della causa in questo contesto, evitando incertezze derivanti dalla pluralita' di posizioni e dalla frammentazione del rapporto in quote.
Il criterio: valore riferito all'intera obbligazione
Il cuore della disposizione e' il criterio di determinazione del valore: esso si computa 'dall'intera obbligazione'. ciò significa che, pur essendo la domanda articolata per quote, il valore della causa non si frammenta in tanti valori quante sono le quote, ma si riferisce al complesso dell'obbligazione dedotta in giudizio. La scelta del legislatore risponde a una logica di unitarieta': la controversia, benche' coinvolga più posizioni parziarie, verte su un unico rapporto obbligatorio, e il valore va apprezzato con riguardo a quel rapporto nel suo insieme. Questo criterio assicura coerenza e prevedibilita' nella determinazione della competenza.
La funzione: individuazione della competenza per valore
La determinazione del valore della causa non e' fine a se stessa, ma serve a individuare il giudice competente per valore e il regime processuale applicabile. Riferendo il valore all'intera obbligazione, la norma evita che la frammentazione della domanda in quote possa artificiosamente ridurre il valore della controversia, con conseguente alterazione delle regole di competenza. In tal modo, si garantisce che la controversia sia trattata dal giudice corrispondente all'effettiva entita' economica del rapporto dedotto, in coerenza con la funzione delle norme sulla competenza per valore.
Il coordinamento con le altre regole sul valore
L'art. 11 si inserisce nel sistema delle disposizioni che, agli articoli successivi e precedenti, disciplinano i criteri di determinazione del valore nelle diverse tipologie di cause. La regola dell'intera obbligazione costituisce un criterio speciale per le ipotesi di pluralita' di parti e quote, e va applicata in armonia con i principi generali in materia di valore della causa. La sua corretta applicazione richiede di individuare con precisione l'oggetto della domanda e la natura del rapporto obbligatorio, per stabilire se ricorra effettivamente l'ipotesi delle quote di una stessa obbligazione.
La ratio: unitarieta' del rapporto e certezza della competenza
La disposizione esprime l'idea che, pur in presenza di una pluralita' di posizioni, l'obbligazione costituisce un'entita' unitaria sotto il profilo del valore. Questa impostazione persegue due obiettivi: da un lato, la coerenza con la natura del rapporto dedotto, che resta unico nonostante la frammentazione in quote; dall'altro, la certezza nella determinazione della competenza, evitando che il frazionamento della domanda incida sulle regole processuali. Il criterio dell'intera obbligazione realizza così un equilibrio tra la pluralita' soggettiva e l'unitarieta' oggettiva del rapporto.
Distinzione rispetto al cumulo di domande autonome
E' importante distinguere l'ipotesi regolata dalla norma da quella del cumulo di domande del tutto autonome. La disposizione si riferisce specificamente alle quote di una stessa obbligazione, cioe' a un rapporto unitario frazionato tra più soggetti. Diversa e' la situazione in cui più domande, distinte e indipendenti, siano proposte nello stesso giudizio: in tal caso operano i criteri propri del cumulo, che possono condurre a esiti differenti nella determinazione del valore. La corretta individuazione della fattispecie e' percio' decisiva: solo quando ricorre l'unicita' dell'obbligazione, articolata in quote, si applica il criterio dell'intera obbligazione previsto dalla norma.
Implicazioni sul rito e sulle preclusioni
La determinazione del valore della causa non incide soltanto sull'individuazione del giudice competente, ma può riflettersi anche sul rito applicabile e su taluni profili processuali connessi all'entita' della controversia. Riferendo il valore all'intera obbligazione, la norma assicura coerenza tra la dimensione economica del rapporto dedotto e il regime processuale che lo governa. ciò evita che la frammentazione della domanda in quote produca conseguenze distorsive, sottraendo la controversia al giudice e al rito che le competono in ragione del suo effettivo valore. La disposizione contribuisce così alla razionalita' del sistema della competenza per valore.
Profili pratici nella proposizione della domanda
Sul piano applicativo, la norma assume rilievo nel momento della proposizione della domanda e della verifica della competenza. Chi agisce o e' convenuto per una quota deve essere consapevole che il valore della causa sara' computato sull'intera obbligazione, con le conseguenti implicazioni sul giudice competente e sul rito. La corretta qualificazione del rapporto come obbligazione articolata in quote e' percio' un passaggio preliminare ineludibile. L'esatta determinazione del valore, oltre a incidere sulla competenza, rileva anche per ulteriori profili processuali connessi all'entita' della controversia, rendendo la disposizione un riferimento essenziale nelle liti che coinvolgono una pluralita' di creditori o debitori per quote.
Domande frequenti
Quando si applica l'art. 11 c.p.c.?
Si applica quando l'adempimento di un'obbligazione e' chiesto da piu' persone o contro piu' persone per quote, cioe' nelle ipotesi di pluralita' di parti rispetto a una stessa obbligazione articolata in quote.
Come si determina il valore della causa in questi casi?
Il valore si determina sull'intera obbligazione e non sulla singola quota: pur essendo la domanda articolata per quote, il valore si riferisce al complesso del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
A cosa serve la determinazione del valore della causa?
Serve a individuare il giudice competente per valore e il regime processuale applicabile alla controversia, in coerenza con la funzione delle norme sulla competenza per valore.
Perche' il valore si riferisce all'intera obbligazione?
Perche', pur in presenza di una pluralita' di posizioni parziarie, la controversia verte su un unico rapporto obbligatorio: riferire il valore all'intero rapporto assicura coerenza e impedisce che la frammentazione in quote alteri le regole di competenza.
Cosa sono le obbligazioni per quote?
Sono obbligazioni in cui ciascun creditore puo' pretendere, o ciascun debitore e' tenuto, soltanto per la propria quota: a tali rapporti si riferisce il criterio di determinazione del valore previsto dalla norma.
Fonti consultate: 1 fonte verificate