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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 13 c.p.c. – Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni.

Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci.

Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Valore delle cause alimentari periodiche: ammontare dovuto in due anni se titolo controverso
  • Cause su rendite perpetue: valore cumulativo di venti annualità
  • Rendite temporanee o vitalizie: annualità richieste fino a massimo dieci
  • Medesime regole per diritto del concedente

Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche il valore si determina cumulando due anni di somme dovute quando il titolo è controverso.

Ratio

L'articolo disciplina il calcolo del valore economico delle cause relative a prestazioni alimentari periodiche e rendite. La norma mira a stabilire un criterio uniforme e oggettivo per determinare il valore della controversia, elemento cruciale per fissare la competenza del giudice. La ratio è proteggere il diritto di chi riceve prestazioni alimentari garantendo accesso alla giustizia attraverso una valutazione economica ragionevole della causa.

Analisi

Il primo comma prevede che per le cause alimentari periodiche, qualora il titolo sia controverso, il valore si calcoli moltiplicando per due l'ammontare annuale dovuto. Il secondo comma differenzia a seconda del tipo di rendita: per le perpetue si cumulano venti annualità; per le temporanee o vitalizie, si sommano le annualità domandate con limite massimo di dieci. Il terzo comma estende tali criteri al diritto del concedente (proprietario della rendita), assicurando parità di trattamento tra ricevente e erogatore.

Quando si applica

Si applica ogni volta che è pendente in giudizio una controversia sulla misura di prestazioni alimentari periodiche o sulla validità del titolo che le regola. Ricorrente è il caso di divisione ereditaria dove gli eredi contestano l'ammontare dell'assegno alimentare dovuto a uno di loro. Altro esempio: locazione con canone periodico contestato tra locatore e conduttore, ove la causa dipenda dalla determinazione della prestazione periodica.

Connessioni

La disposizione si collega agli artt. 13-bis c.p.c. (materia successoria), 14 c.p.c. (somme di denaro), 111 Cost. (diritto di azione), nonché agli artt. 438 ss. c.c. (obbligazioni alimentari), 470 ss. c.c. (rendite). Per questioni transnazionali, correlata al Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis). Connessa anche a disciplina prudenziale nelle cause ereditarie ex art. 22 c.p.c.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'titolo controverso' nelle cause alimentari?

Titolo controverso significa che la validità, l'esistenza o la misura della prestazione alimentare è messa in dubbio dalla controparte. Se il titolo non è controverso (es. assegno fissato per decreto giudiziale non impugnato), il valore della causa si calcola diversamente.

Come si calcola il valore di una causa su rendita perpetua?

Per le rendite perpetue il valore si determina cumulando venti annualità della rendita stessa. Se la rendita annuale è €10.000, il valore sarà 20 × €10.000 = €200.000.

Qual è il limite massimo di annualità per le rendite vitalizie?

Il limite massimo è di dieci annualità. Anche se chi ricorre chiede il conteggio di più anni, il valore della causa non può superare il computo di dieci annualità.

La regola delle due anni vale anche per gli assegni di divorzio?

Sì. L'articolo 13 si applica alle prestazioni alimentari periodiche in generale, comprendendo assegni di divorzio, mantenimento di figli, assegni fra coniugi durante il matrimonio e rendite alimentari testamentarie.

Se ricevo una rendita temporanea di 5 anni, come si valuta la causa?

Si cumulano le annualità domandate fino al massimo di dieci. Se è una rendita temporanea di 5 anni, il valore si calcola su 5 annualità della rendita medesima.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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