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Art. 12 c.p.c. – Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.
[abrogato] Nelle cause per finita locazione d’immobili il valore si determina in base all’ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso [1].
Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.
[1] Comma abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In cause su rapporti obbligatori il valore si calcola dalla parte controversa; in locazioni, dalla pigione annua o dal periodo controverso; in divisioni, dal valore della massa attiva.
Ratio
Questo articolo affronta tre ipotesi specifiche dove il calcolo del valore non segue la regola generale, ma richiede regole derogatorie. Ciò rispecchia l'idea che, in rapporti complessi e durevoli (come i contratti di locazione), il valore della lite potrebbe non corrispondere al valore economico complessivo del rapporto, bensì solo alla parte effettivamente contestata.
La norma tende così a individualizzare il valore della controversia rispetto al valore astratto della prestazione.
Analisi
L'articolo si articola in tre comma: (1) rapporti obbligatori (primo comma): il valore è quella parte del rapporto giuridico che è in contestazione, non l'intero. Es.: se contesti la validità di un contratto in parte, conti solo quella parte. (2) Locazioni (secondo comma, oggi abrogato): il valore era la pigione annua, oppure, se contestata la continuazione della locazione, i fitti relativi al periodo controverso. (3) Divisioni (terzo comma): il valore è l'intera massa (asse ereditario, immobili, beni comuni) da dividersi.
Quando si applica
Si applica ogni volta che una causa verte su controversie riguardanti obbligazioni specifiche (es., controversia su un aspetto di un contratto), oppure su divisioni di eredità, comunioni di beni e simili. La particolarità di ogni fattispecie richiede attenzione alla regola derogatoria.
Connessioni
Articoli collegati: Art. 10 c.p.c. (determinazione generale del valore), Art. 11 c.p.c. (obbligazioni tra più parti), Art. 7 c.p.c. (competenza giudice di pace), Codice Civile in materia di contratti, locazioni e successioni ereditarie.
Domande frequenti
Se contesto una parte di un contratto molto grande, conta il valore di quella parte o dell'intero contratto?
Solo il valore della parte contestata. Se il contratto vale 100.000 euro ma contesti prestazioni per 8.000 euro, il valore della causa è 8.000 euro.
In una divisione ereditaria, il valore della causa è l'intera eredità o la mia sola quota?
L'intera eredità. Se tre eredi dividono 90.000 euro, il valore della causa è 90.000 euro, anche se tu ne richiedesti solo 30.000.
Se contesto la validità di un intero contratto, conta il valore complessivo?
Sì. Se contesti la validità dell'intero rapporto (non solo una parte), il valore è quello dell'intero contratto.
Perché le locazioni hanno una regola speciale?
Perché le locazioni sono rapporti durevoli. Se contesti il pagamento di un canone, non ha senso conteggiare l'intero valore della locazione pluriennale, ma solo i canoni in controversia.
In una comunione di beni, come si calcola il valore per la competenza?
Si applica la regola della divisione: il valore è l'intera massa di beni in comunione, non la sola quota del singolo comunista.
Fonti consultate: 1 fonte verificate