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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 89 c.p.c. – Espressioni sconvenienti od offensive
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.
Il giudice, in ogni stato dell’istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l’oggetto della causa.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 88 - Articolo 88 Codice di Procedura Civile: Dovere di lealtà e di pro…→Cod. proc. civ. art. 90 - Articolo 90 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 87 c.p.c.: Assistenza degli avvocati e del consulente tecni→Articolo 91 Codice di Procedura Civile: Condanna alle spese→Articolo 86 Codice di Procedura Civile: Difesa personale della parte→Art. 92 c.p.c.: Condanna alle spese per singoli atti. Compensazi→Articolo 85 Codice di Procedura Civile: Revoca e rinuncia alla procura→Articolo 93 Codice di Procedura Civile: Distrazione delle spese→Articolo 84 Codice di Procedura Civile: Poteri del difensore
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice può cancellare espressioni offensive negli atti e condannare al risarcimento se estranee all'oggetto della causa.
Ratio della norma
L'art. 89 c.p.c. tutela la dignità personale dei soggetti coinvolti nel processo e, al contempo, preserva il decoro dell'udienza e la funzione stessa della giurisdizione. Il legislatore ha inteso garantire che il contraddittorio si svolga in modo civile e rispettoso, evitando che la forza delle parole degradi in strumento di offesa personale. La norma bilancia la libertà difensiva, che consente ampie argomentazioni critiche, con il limite del rispetto della persona, ritenuto necessario al buon funzionamento del processo.
Analisi del testo
Il primo comma pone un divieto generale, rivolto sia alle parti sia ai loro difensori, di usare espressioni sconvenienti od offensive. La distinzione tra le due aggettivazioni è rilevante: sconveniente richiama un parametro di correttezza formale e di stile, mentre offensivo implica un'aggressione alla reputazione o alla dignità altrui. Il secondo comma attribuisce al giudice due poteri distinti: (i) la cancellazione delle espressioni, disponibile con ordinanza in ogni stato dell'istruzione, e (ii) il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, pronunciabile solo con la sentenza definitiva e limitato ai casi in cui le espressioni esulino dall'oggetto della causa. Quest'ultimo requisito è fondamentale: se l'espressione critica, pur aspra, attiene direttamente alla controversia, lo strumento risarcitorio dell'art. 89 non è attivabile, ferma restando la possibilità di altri rimedi (disciplinari, penali).
Quando si applica
La norma si applica a tutti i scritti processuali (atti introduttivi, memorie, comparse, note) e ai discorsi orali tenuti in udienza. L'orientamento prevalente ritiene che il potere di cancellazione possa essere esercitato d'ufficio, senza istanza di parte, poiché il decoro processuale è interesse pubblicistico. Il risarcimento, invece, richiede tipicamente una domanda della parte lesa e può essere liquidato in via equitativa. In linea generale, la giurisprudenza distingue la critica legittima, anche vivace, all'operato della controparte o del suo difensore dall'attacco personale gratuito, che integra la fattispecie offensiva.
Connessioni con altre norme
L'art. 89 c.p.c. si coordina con diverse disposizioni: l'art. 88 c.p.c. (dovere di lealtà e probità processuale), il Codice deontologico forense (che prevede sanzioni disciplinari per i difensori in caso di comportamenti scorretti), gli artt. 595 e 596 c.p. (diffamazione), nonché l'art. 2043 c.c. e l'art. 2059 c.c. per il risarcimento del danno non patrimoniale. Il riferimento al danno non patrimoniale anticipa la tutela oggi sistematizzata dall'art. 2059 c.c. come interpretato dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione.
Casi pratici
Caso 1: Espressioni offensive in una memoria difensiva
Nel corso di una controversia societaria, il difensore di Tizio deposita una memoria in cui definisce Caio, amministratore della controparte, «disonesto incallito e bugiardo seriale». Il giudice, rilevata l'estraneità di tali espressioni al merito della lite, dispone con ordinanza la cancellazione dei passaggi offensivi e, con la sentenza che chiude il giudizio, condanna Tizio al pagamento di una somma in favore di Caio a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
Caso 2: Dichiarazioni offensive in udienza
Durante una discussione orale in una causa di risarcimento danni, Sempronio, parte in causa, rivolge al difensore avversario espressioni denigratorie riferite alla sua vita privata, del tutto estranee al thema decidendum. Il giudice interrompe immediatamente l'udienza, ammonisce Sempronio e annota l'episodio a verbale. Nella sentenza definitiva, accogliendo la domanda del difensore offeso, liquida in via equitativa il danno non patrimoniale subito.
Caso 3: Critica aspra ma lecita all'operato della controparte
In una controversia per inadempimento contrattuale, il difensore di Tizio scrive in comparsa che Caio «ha tenuto una condotta gravemente negligente e contraria alla buona fede contrattuale». Caio chiede l'applicazione dell'art. 89 c.p.c. Il giudice rigetta l'istanza: le espressioni, pur critiche, riguardano direttamente l'oggetto della causa e rientrano nell'esercizio legittimo del diritto di difesa, non integrando il presupposto dell'estraneità alla controversia richiesto per il risarcimento.
Domande frequenti
Che cosa si intende per «espressioni sconvenienti od offensive» ai sensi dell'art. 89 c.p.c.?
Sono sconvenienti le espressioni che violano il decoro formale del processo pur senza aggredire la persona; sono offensive quelle che ledono la reputazione, la dignità o l'onore di un soggetto. La distinzione incide sulla gravità della reazione del giudice.
Il giudice può cancellare le espressioni offensive anche senza richiesta di parte?
Sì. L'orientamento prevalente ritiene che il potere di cancellazione sia esercitabile d'ufficio in ogni stato dell'istruzione, poiché tutela il decoro dell'udienza quale interesse di ordine pubblico processuale.
Quando è possibile ottenere il risarcimento del danno previsto dall'art. 89 c.p.c.?
Il risarcimento, anche del danno non patrimoniale, è pronunciabile solo con la sentenza definitiva e a condizione che le espressioni offensive non riguardino l'oggetto della causa. Se l'espressione, pur aspra, attiene al merito della lite, il rimedio risarcitorio di questa norma non è applicabile.
L'art. 89 c.p.c. si applica anche agli avvocati o solo alle parti?
Si applica sia alle parti sia ai loro difensori. Per gli avvocati, la violazione del dovere di correttezza può avere conseguenze anche sul piano disciplinare forense, in aggiunta alla cancellazione e al risarcimento previsti dalla norma processuale.
Quali altri strumenti di tutela esistono oltre all'art. 89 c.p.c. in caso di espressioni offensive in giudizio?
La parte offesa può agire in sede penale per diffamazione (art. 595 c.p.) o in via civile con l'azione generale di risarcimento del danno (artt. 2043 e 2059 c.c.). Il difensore che abbia violato i doveri deontologici può essere segnalato al Consiglio dell'Ordine competente.
Fonti consultate: 1 fonte verificate