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Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il difensore con procura può chiedere la distrazione delle spese processuali in proprio favore nella sentenza di condanna.
Ratio della norma
L'art. 93 c.p.c. risponde all'esigenza di tutelare il difensore dal rischio di insolvenza del proprio cliente. Attraverso la distrazione, il legale ottiene un titolo autonomo ed esecutivo direttamente nei confronti del soccombente, bypassando la necessità di agire prima verso la parte assistita e poi rivalersi su quest'ultima. La norma realizza così un meccanismo di anticipazione satisfattiva del credito professionale, incentivando l'accesso alla tutela giurisdizionale anche nei casi in cui il cliente sia privo di liquidità immediata.
Analisi del testo
Il primo comma individua tre presupposti cumulativi: (i) l'esistenza di una procura conferita al difensore, che attesta il rapporto professionale formale; (ii) la condanna alle spese della controparte nella medesima sentenza; (iii) la dichiarazione del difensore di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari. La distrazione non è automatica: deve essere esplicitamente richiesta dal difensore, tipicamente nelle conclusioni o nella comparsa conclusionale. L'oggetto della distrazione comprende sia gli onorari non riscossi (il compenso professionale) sia le spese anticipate (bolli, contributo unificato, notifiche, ecc.). Il secondo comma disciplina il rimedio a tutela della parte: finché il difensore non abbia conseguito il rimborso, la parte può chiedere la revoca del provvedimento di distrazione dimostrando l'avvenuto pagamento diretto al difensore. La procedura ricalca le forme della correzione delle sentenze (art. 287 c.p.c.), trattandosi di un provvedimento incidentale che non investe il merito della pronuncia.
Quando si applica
La norma trova applicazione in tutti i procedimenti civili contenziosi in cui il giudice pronunci condanna alle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. L'orientamento prevalente ritiene che la distrazione sia ammissibile anche nei procedimenti camerali e nei giudizi di equa riparazione, purché vi sia una formale condanna alle spese. Tipicamente la richiesta viene avanzata in primo grado, ma nulla esclude che il difensore del grado di appello o di cassazione formuli analoga istanza per le spese del grado. In linea generale, la distrazione non è applicabile nei procedimenti in cui le spese vengano compensate integralmente, non esistendo alcuna somma da distrarre. Non si applica, inoltre, al patrocinio a spese dello Stato, disciplinato da normativa speciale (d.P.R. 115/2002).
Connessioni con altre norme
L'art. 93 si inserisce nel sistema delle spese processuali delineato dagli artt. 91-97 c.p.c. Il presupposto indefettibile è la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c., mentre la liquidazione del quantum segue i criteri dell'art. 92 c.p.c. e dei parametri forensi (D.M. 55/2014 e s.m.i.). La revoca del provvedimento si svolge secondo le forme dell'art. 287 c.p.c. (correzione delle sentenze). Sul piano sostanziale, il diritto del difensore al compenso trova fondamento negli artt. 2229 e ss. c.c. (contratto d'opera intellettuale) e nell'art. 13 della L. 247/2012 (ordinamento forense). Il titolo esecutivo derivante dalla distrazione consente al difensore di procedere ai sensi degli artt. 474 e ss. c.p.c. senza necessità di ulteriore accertamento giudiziale.
Domande frequenti
Cos'è la distrazione delle spese processuali?
È un istituto che consente al difensore munito di procura di ottenere, nella sentenza di condanna alle spese, un titolo esecutivo diretto nei confronti del soccombente per gli onorari non riscossi e le spese anticipate, senza dover prima agire contro il proprio cliente.
Chi può chiedere la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.?
Solo il difensore munito di procura. L'orientamento prevalente include sia gli avvocati sia, ove applicabile, altri professionisti abilitati alla rappresentanza processuale. La richiesta deve essere formulata espressamente dal difensore, tipicamente nelle conclusioni.
La distrazione delle spese è automatica o deve essere richiesta?
Deve essere espressamente richiesta dal difensore nel corso del giudizio. Il giudice non può disporla d'ufficio. In linea generale, la richiesta va avanzata nelle conclusioni o nella comparsa conclusionale, prima che la causa venga decisa.
In quali casi la parte può ottenere la revoca della distrazione?
La parte soccombente può chiedere la revoca del provvedimento di distrazione dimostrando di aver già soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese. La richiesta va presentata con le forme della correzione delle sentenze (art. 287 c.p.c.) e solo finché il difensore non abbia ancora ottenuto il rimborso.
Qual è la differenza tra condanna alle spese e distrazione delle spese?
La condanna alle spese (art. 91 c.p.c.) obbliga il soccombente a rimborsare le spese alla parte vittoriosa. La distrazione delle spese (art. 93 c.p.c.) devia questo flusso direttamente verso il difensore, che diventa creditore autonomo nei confronti del soccombente, indipendentemente dal rapporto con il proprio cliente.
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