Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 287 c.p.c. – Casi di correzione

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

In sintesi

  • Correzione per errori materiali, omissioni e errori di calcolo
  • Applicabile a sentenze contro cui non sia stato proposto appello
  • Ordinanze non revocabili correggibili dal giudice originario
  • Dichiarazione Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale
Indice dei contenuti

Le sentenze inappellabili e ordinanze non revocabili possono essere corrette dal giudice che le ha pronunciate per errori materiali o di calcolo.

Ratio

L'ordinamento processuale civile riconosce che anche provvedimenti conclusivi (sentenze e ordinanze) possono contenere difetti che non attengono al merito della causa, bensì a errori materiali, errori di calcolo o omissioni non essenziali. La correzione consente di rimediare a questi difetti senza necessità di gravoso percorso di impugnazione, garantendo effettività della decisione e rispetto del diritto di difesa. Il potere correttivo rimane al giudice che ha pronunciato il provvedimento, il quale ha la migliore conoscenza del proprio ragionamento.

Analisi

L'articolo 287 distingue tra sentenze contro cui non sia stato proposto appello (inappellabili di fatto) e ordinanze non revocabili. La Corte Costituzionale con sentenza n. 335/2004 ha dichiarato illegittime le parole «contro le quali non sia stato proposto appello», limitando la correggibilità alle sentenze che per natura giuridica non sono impugnabili in appello (es. sentenze su questioni incidentali). La correzione richiede la ricorrenza di tre presupposti: omissioni del dispositivo, errori materiali (dato redazionale), errori di calcolo.

Quando si applica

Si applica a sentenze definitive non impugnate (entro termine di appello). Utile nei casi di omissione nel dispositivo della sentenza (es. non si è determinato un importo dovuto), di errori nel nome delle parti, di calcoli errati di interessi o somme. Non si applica se la sentenza è già stata impugnata (ricorso in cassazione in corso).

Connessioni

Collegato agli articoli 288 c.p.c. (procedimento di correzione), 291 c.p.c. (contumacia del convenuto). Rimandi anche alla revocazione (articolo 395 c.p.c.) quale rimedio diverso. Influenzato dalla decisione della Corte Costituzionale n. 335/2004.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio riceveva sentenza di condanna a pagare 50.000 euro a Caio per inadempimento contrattuale. Tuttavia, il giudice aveva omesso nel dispositivo di indicare il termine di pagamento. Tizio poteva ricorrere al giudice medesimo in base all'articolo 287 per ottenere la correzione della sentenza (integrazione del termine), senza necessità di appello formale.

Caso 2: Sempronio era creditore in una causa civile

Il giudice aveva comminato a Mevio (debitore) il pagamento di somme con interessi calcolati erroneamente: la rata mensile era stata calcolata a 4.500 euro invece di 4.000 euro. Sempronio (non Mevio) ricorreva per correzione dell'errore di calcolo, ai sensi dell'articolo 287. La correzione avveniva con decreto del medesimo giudice, preservando la sentenza.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra correzione e appello?

La correzione mira a rimediare errori formali o materiali senza rimeritare la causa. L'appello comporta un nuovo giudizio di merito. Sono rimedi diversi e autonomi.

Posso chiedere la correzione dopo aver fatto appello?

No. Se la sentenza è stata impugnata, il ricorso di correzione è precluso. Occorre proseguire con l'impugnazione iniziata.

Quali errori si possono correggere?

Solo errori materiali (refusi, dati anagrafici errati), omissioni nel dispositivo, errori di calcolo. Non rientrano errori di giudizio sul merito.

Chi presenta la richiesta di correzione?

La parte interessata tramite ricorso, solitamente con assistenza di avvocato, presentato al giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Quanto tempo ho per chiedere la correzione?

Non c'è un termine legale specifico, ma occorre agire prima della decadenza e comunque entro tempi ragionevoli. Consultare un avvocato per la tempestività.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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