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Art. 287 c.p.c. – Casi di correzione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello [1] e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 10 novembre 2004, n. 335, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo limitatamente alle parole «contro le quali non sia stato proposto appello».
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In sintesi
Le sentenze inappellabili e ordinanze non revocabili possono essere corrette dal giudice che le ha pronunciate per errori materiali o di calcolo.
Ratio
L'ordinamento processuale civile riconosce che anche provvedimenti conclusivi (sentenze e ordinanze) possono contenere difetti che non attengono al merito della causa, bensì a errori materiali, errori di calcolo o omissioni non essenziali. La correzione consente di rimediare a questi difetti senza necessità di gravoso percorso di impugnazione, garantendo effettività della decisione e rispetto del diritto di difesa. Il potere correttivo rimane al giudice che ha pronunciato il provvedimento, il quale ha la migliore conoscenza del proprio ragionamento.
Analisi
L'articolo 287 distingue tra sentenze contro cui non sia stato proposto appello (inappellabili di fatto) e ordinanze non revocabili. La Corte Costituzionale con sentenza n. 335/2004 ha dichiarato illegittime le parole «contro le quali non sia stato proposto appello», limitando la correggibilità alle sentenze che per natura giuridica non sono impugnabili in appello (es. sentenze su questioni incidentali). La correzione richiede la ricorrenza di tre presupposti: omissioni del dispositivo, errori materiali (dato redazionale), errori di calcolo.
Quando si applica
Si applica a sentenze definitive non impugnate (entro termine di appello). Utile nei casi di omissione nel dispositivo della sentenza (es. non si è determinato un importo dovuto), di errori nel nome delle parti, di calcoli errati di interessi o somme. Non si applica se la sentenza è già stata impugnata (ricorso in cassazione in corso).
Connessioni
Collegato agli articoli 288 c.p.c. (procedimento di correzione), 291 c.p.c. (contumacia del convenuto). Rimandi anche alla revocazione (articolo 395 c.p.c.) quale rimedio diverso. Influenzato dalla decisione della Corte Costituzionale n. 335/2004.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra correzione e appello?
La correzione mira a rimediare errori formali o materiali senza rimeritare la causa. L'appello comporta un nuovo giudizio di merito. Sono rimedi diversi e autonomi.
Posso chiedere la correzione dopo aver fatto appello?
No. Se la sentenza è stata impugnata, il ricorso di correzione è precluso. Occorre proseguire con l'impugnazione iniziata.
Quali errori si possono correggere?
Solo errori materiali (refusi, dati anagrafici errati), omissioni nel dispositivo, errori di calcolo. Non rientrano errori di giudizio sul merito.
Chi presenta la richiesta di correzione?
La parte interessata tramite ricorso, solitamente con assistenza di avvocato, presentato al giudice che ha pronunciato il provvedimento.
Quanto tempo ho per chiedere la correzione?
Non c'è un termine legale specifico, ma occorre agire prima della decadenza e comunque entro tempi ragionevoli. Consultare un avvocato per la tempestività.
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