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Art. 290 c.p.c. – Contumacia dell’attore
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Nel dichiarare la contumacia dell’attore a norma dell’articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell’articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.
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In sintesi
Se l'attore non si presenta, il giudice istruttore, su richiesta del convenuto, ordina la prosecuzione del giudizio o cancella la causa.
Ratio
La contumacia dell'attore rappresenta un grave inadempimento processuale. L'attore, colui che ha scelto di agire in giudizio, non compare all'udienza fissata. Ciò crea una situazione di stallo procedurale. Per tutelare il convenuto dal protrarsi indefinito del giudizio, il sistema offre al giudice facoltà di ordinare prosecuzione (se il convenuto lo chiede) oppure di estinguere il processo mediante cancellazione dal ruolo. Il convenuto non è costretto a subire indefinitamente un giudizio dove l'avversario non comparisce.
Analisi
L'articolo 290 disciplina la contumacia dell'attore rimandando all'articolo 171 ultimo comma per i criteri di dichiarazione della contumacia. Il giudice istruttore, una volta dichiarata la contumacia, deve valutare la richiesta del convenuto: se il convenuto vuole proseguire, il giudice ordina la continuazione e impartisce le disposizioni previste dall'articolo 187 (istruzione). Se il convenuto non lo chiede (o non si oppone), il giudice dispone la cancellazione dal ruolo, con conseguente estinzione del processo. Non vi è obbligo per il convenuto di proseguire: può scegliere di non opporsi alla cancellazione e lasciare estinguere la causa.
Quando si applica
Tutte le volte che l'attore non si presenta all'udienza e non ha comunicato impedimento legittimo al giudice. È situazione frequente nei tribunali, specialmente quando le cause sono trascurate dalle parti dopo lungo tempo. Applicabile in qualunque fase del procedimento (prima della chiusura della discussione).
Connessioni
Articoli 171 c.p.c. (contumacia), 187 c.p.c. (poteri del giudice istruttore), 307 c.p.c. (estinzione del processo). Connesso anche a articoli sulla interruzione (articoli 299-301 c.p.c.).
Domande frequenti
Che cos'è la contumacia?
È la mancata comparizione di una parte a un'udienza, senza comunicazione preventiva di impedimento legittimo. Comporta conseguenze processuali importanti.
Se non vengo all'udienza, la causa è automaticamente persa?
Non automaticamente. Il giudice istruttore valuta la richiesta del convenuto. Se il convenuto non chiede prosecuzione, la causa si estingue per cancellazione dal ruolo.
Il convenuto è obbligato a chiedere la prosecuzione?
No. Il convenuto può scegliere di non opporsi e lasciare che la causa si estingua. Questa è una facoltà, non un obbligo.
Posso tornare in giudizio dopo la contumacia?
Se la causa non è ancora estinta, sì. La contumacia non è definitiva finché il giudice non ordina la cancellazione. Ma rischi conseguenze sulla responsabilità processuale.
Chi sopporta il costo della contumacia?
La parte contumace generalmente è condannata al pagamento delle spese processuali. È una sanzione per l'ingiustificato abbandono del procedimento.
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