Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 187 c.p.c. – Provvedimenti del giudice istruttore

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.

Può rimettere le parti al collegio affinchè sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.

Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.

Qualora il collegio provveda a norma dell’articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all’articolo 183, quarto comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui.

Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo

In sintesi

  • Rimessione al collegio quando la causa è matura per la decisione di merito senza istruttoria
  • Possibile pronuncia separata su questioni di giurisdizione e competenza
  • Decisione anticipata di questioni preliminari di merito idonee a definire il giudizio
  • Se il collegio decide solo questioni preliminari, restituisce la causa al giudice istruttore
  • Strumento di economia processuale per evitare istruttorie inutili
Indice dei contenuti

Il giudice istruttore, se la causa è matura, rimette le parti al collegio; può decidere separatamente questioni di giurisdizione, competenza o preliminari.

Ratio della norma

L'art. 187 c.p.c. risponde a un'esigenza di economia processuale: evitare l'assunzione di mezzi di prova quando la causa può essere decisa subito, vuoi perché matura nel merito (documenti sufficienti), vuoi perché esistono questioni preliminari (prescrizione, decadenza, giudicato) o pregiudiziali di rito (giurisdizione, competenza) idonee a definire il giudizio. Il filtro del giudice istruttore consente di accelerare l'esito senza disperdere risorse in attività istruttoria superflua.

Analisi del testo

La norma articola tre ipotesi di rimessione al collegio: (i) causa matura per la decisione di merito senza istruzione probatoria; (ii) questione di giurisdizione o competenza; (iii) questione preliminare di merito potenzialmente definitoria. La rimessione avviene con ordinanza. L'ultimo comma prevede che, se il collegio decide solo le questioni preliminari senza definire la causa, restituisca il fascicolo al giudice istruttore per l'ulteriore istruzione, garantendo continuità del processo.

Quando si applica

Si applica nei procedimenti davanti al tribunale in composizione collegiale (art. 50-bis c.p.c.); nelle cause monocratiche le funzioni istruttoria e decisoria coincidono nello stesso giudice (artt. 281-bis ss. c.p.c.). Tipica applicazione: domanda fondata su prova documentale completa, eccezione di prescrizione manifestamente fondata, difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Connessioni con altre norme

Si coordina con l'art. 50-bis c.p.c. sulla composizione collegiale, con l'art. 188 c.p.c. sui provvedimenti istruttori, con l'art. 189 c.p.c. sulla rimessione al collegio per la decisione e con gli artt. 277 e 279 c.p.c. che disciplinano il contenuto della sentenza e la distinzione tra sentenze definitive e non definitive.

Domande frequenti

Cosa significa che la causa è matura per la decisione?

Significa che il materiale probatorio già acquisito (tipicamente documenti) è sufficiente a decidere il merito senza necessità di assumere ulteriori mezzi di prova come testimoni o CTU.

Il giudice istruttore può decidere da solo la causa?

No, nei procedimenti collegiali ex art. 50-bis c.p.c. il giudice istruttore rimette al collegio; nelle cause monocratiche è lo stesso giudice unico a istruire e decidere ai sensi degli artt. 281-bis ss. c.p.c.

Cosa accade se il collegio decide solo la questione preliminare?

Se la decisione preliminare non definisce il giudizio, il collegio pronuncia sentenza non definitiva ex art. 279 c.p.c. e rimette gli atti al giudice istruttore per la prosecuzione dell'istruttoria.

Quale provvedimento adotta il giudice istruttore per la rimessione?

Il giudice istruttore provvede con ordinanza, a differenza della decisione finale che spetta al collegio con sentenza ai sensi degli artt. 277 e 279 c.p.c.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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