Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 185-bis c.p.c. – Proposta di conciliazione del giudice

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il giudice, fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

In sintesi

  • Il giudice può formulare proposta transattiva o conciliativa alle parti
  • Finestra temporale: dalla prima udienza fino alla precisazione delle conclusioni
  • La proposta è facoltativa e va formulata 'ove possibile'
  • Il rifiuto senza giustificato motivo è valutabile ex art. 91 c.p.c. sulle spese
  • Norma introdotta dal D.L. 69/2013 conv. L. 98/2013 per favorire la deflazione
Indice dei contenuti

Il giudice, dalla prima udienza fino alla precisazione delle conclusioni, può formulare proposta transattiva o conciliativa; il rifiuto ingiustificato rileva sulle spese.

Ratio della norma

L'art. 185-bis c.p.c. risponde a un'esigenza di deflazione del contenzioso civile, valorizzando il ruolo attivo del giudice come facilitatore di una soluzione conciliativa. Introdotto dal D.L. 69/2013 (convertito in L. 98/2013), si inserisce nel solco delle riforme che hanno progressivamente promosso strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, integrando la conciliazione giudiziale di cui all'art. 185 c.p.c. con un potere d'iniziativa officiosa più incisivo.

Analisi del testo

La disposizione attribuisce al giudice un potere discrezionale ('può formulare') esercitabile in un'ampia finestra processuale, dalla prima udienza di comparizione fino alla precisazione delle conclusioni. La proposta deve essere 'transattiva o conciliativa' e va formulata 'ove possibile', clausola che rimette al magistrato la valutazione di opportunità. Il rifiuto immotivato costituisce comportamento processuale valutabile ai fini delle spese ex art. 91 c.p.c.

Quando si applica

La norma trova applicazione in tutti i procedimenti civili di cognizione ordinaria, dinanzi al tribunale e al giudice di pace, purché vi sia margine per una composizione amichevole della lite. Il giudice valuta la fattibilità della proposta in base alla natura della controversia, alla posizione delle parti e allo stato istruttorio. Non si applica nei procedimenti cautelari né in quelli a contenuto necessariamente costitutivo o di stato.

Connessioni con altre norme

L'art. 185-bis c.p.c. va letto in combinato disposto con l'art. 185 c.p.c. sul tentativo di conciliazione su istanza di parte e con l'art. 91 c.p.c. sulla condanna alle spese, nonché con l'art. 96 c.p.c. sulla responsabilità aggravata in caso di lite temeraria. La disciplina si raccorda inoltre con il D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione civile e con il D.L. 69/2013 conv. L. 98/2013 che ne ha sancito l'introduzione.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio cita Caio per il pagamento di 50.000 euro a titolo di risarcimento da inadempimento contrattuale. Alla prima udienza il giudice, valutata la documentazione, formula ex art. 185-bis c.p.c. una proposta conciliativa di 30.000 euro. Caio accetta, Tizio rifiuta senza addurre ragioni concrete. All'esito del giudizio Tizio ottiene 28.000 euro: il giudice, ex art. 91 c.p.c., compensa le spese o le pone parzialmente a suo carico avendo egli rifiutato una proposta più favorevole.

Sempronio agisce contro Tizio per la divisione di un immobile ereditario. Il giudice, prima della precisazione delle conclusioni, propone l'attribuzione del bene a Sempronio con conguaglio in denaro a Tizio. Entrambi accettano: il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo, evitando la prosecuzione del giudizio e l'eventuale vendita all'incanto, con risparmio di tempi e costi processuali.

Domande frequenti

In quale fase processuale il giudice può formulare la proposta ex art. 185-bis c.p.c.?

Dalla prima udienza di comparizione fino al momento della precisazione delle conclusioni, in qualsiasi momento ritenga opportuno tentare la composizione bonaria della lite.

Cosa accade se una parte rifiuta la proposta conciliativa del giudice?

Il rifiuto senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della condanna alle spese ex art. 91 c.p.c., con possibile compensazione o addebito anche in caso di vittoria parziale.

La proposta del giudice ex art. 185-bis è obbligatoria per le parti?

No, la proposta non è vincolante: le parti possono liberamente accettarla o rifiutarla, ma il rifiuto immotivato espone al rischio di conseguenze sfavorevoli sul piano delle spese processuali.

Qual è la differenza tra art. 185 e art. 185-bis c.p.c.?

L'art. 185 c.p.c. disciplina il tentativo di conciliazione su istanza congiunta delle parti, mentre l'art. 185-bis attribuisce al giudice un potere d'iniziativa officiosa di formulare una proposta transattiva o conciliativa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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