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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 186-bis c.p.c. – Ordinanza per il pagamento di somme non contestate
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione .
L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.
L’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 186 - Articolo 186 Codice di Procedura Civile: Pronuncia dei provvedime…→Cod. proc. civ. art. 186-ter - ter Codice di Procedura Civile: Istanza di ingiunzione→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 186-quater c.p.c.: Ordinanza successiva alla chiusura dell’→Art. 187 c.p.c.: Provvedimenti del giudice istruttore→Art. 185-bis c.p.c.: Proposta di conciliazione del giudice→Articolo 185 Codice di Procedura Civile: Tentativo di conciliazione→Art. 188 c.p.c.: Attività istruttoria del giudice→Articolo 184-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Art. 184 c.p.c.: Udienza di assunzione dei mezzi di prova
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 186-bis c.p.c. consente al giudice istruttore, su istanza di parte, di emettere ordinanza di pagamento delle somme non contestate, costituente titolo esecutivo.
Ratio della norma
L'art. 186-bis c.p.c. risponde all'esigenza di garantire al creditore una tutela rapida ed effettiva quando, nel corso del giudizio, una parte della pretesa non sia oggetto di contestazione tra le parti costituite. Introdotto dalla riforma del 1990, mira a evitare che il creditore debba attendere la conclusione dell'intero processo per ottenere quanto pacificamente dovuto, deflazionando il contenzioso e anticipando la soddisfazione del credito non controverso.
Analisi del testo
La norma richiede tre presupposti: l'istanza di parte (l'ordinanza non è pronunciabile d'ufficio), la non contestazione delle somme da parte dei soggetti costituiti, e la pendenza del giudizio fino al momento della precisazione delle conclusioni. L'ordinanza ha natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e mantiene efficacia ultrattiva, sopravvivendo all'estinzione del processo.
Quando si applica
Trova applicazione nei giudizi ordinari di cognizione in cui il convenuto, pur contestando parzialmente la domanda, riconosca espressamente o tacitamente (mediante non contestazione ex art. 115 c.p.c.) una porzione del credito azionato. Tipicamente utilizzata in cause di pagamento di somme di denaro, prestazioni professionali, forniture e crediti commerciali con contestazione parziale del quantum.
Connessioni con altre norme
Si coordina con l'art. 186-ter c.p.c. (ingiunzione di pagamento endoprocessuale per crediti documentati) e con l'art. 186-quater c.p.c. (ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione). Costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e si pone come strumento alternativo al procedimento monitorio dell'art. 633 c.p.c., operando però all'interno di un giudizio già pendente.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio cita in giudizio Caio per il pagamento di 50.000 euro per forniture commerciali. Caio si costituisce contestando la qualità della merce solo per 20.000 euro, ammettendo implicitamente i restanti 30.000 euro. Tizio chiede al giudice istruttore l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. per la somma non contestata, ottenendo titolo esecutivo immediato.
Sempronio, professionista, agisce contro la societa Beta per onorari di 80.000 euro. La convenuta contesta solo l'importo di alcune prestazioni accessorie per 15.000 euro. Sempronio ottiene ordinanza per 65.000 euro non contestati: anche se il processo si estinguera per inattivita delle parti, il titolo esecutivo conservera la sua efficacia ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c.
Domande frequenti
L'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. e impugnabile autonomamente?
No, l'ordinanza non e autonomamente impugnabile ne con appello ne con ricorso per cassazione. Le contestazioni vanno fatte valere nel prosieguo del giudizio di merito, salvo l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per vizi propri del titolo esecutivo.
Cosa accade all'ordinanza se il giudizio si estingue?
L'art. 186-bis c.p.c. prevede espressamente che l'ordinanza conservi la sua efficacia anche in caso di estinzione del giudizio. Si tratta di una deroga al principio generale per cui gli atti processuali perdono efficacia con l'estinzione, tutelando l'affidamento del creditore.
Quale differenza con l'ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c.?
L'art. 186-bis presuppone la non contestazione delle somme, mentre l'art. 186-ter richiede prova scritta del credito secondo i requisiti dell'art. 633 c.p.c. La prima ha natura ricognitiva del non contestato, la seconda anticipa una pronuncia monitoria endoprocessuale.
Fino a quando puo essere richiesta l'ordinanza?
L'istanza puo essere proposta fino al momento della precisazione delle conclusioni davanti al giudice istruttore. Oltre tale termine si applica eventualmente l'art. 186-quater c.p.c., che disciplina l'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate