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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

Articolo così sostituito dall’art. 45, comma 14, L. 18 giugno 2009, n. 69.

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In sintesi

  • Il giudice fonda la decisione sulle prove proposte dalle parti (principio dispositivo della prova)
  • I fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita non richiedono prova
  • I fatti notori e le nozioni di comune esperienza non vanno provati
  • Il giudice ha poteri istruttori officiosi solo nei casi previsti dalla legge (es. consulenza tecnica, ordine di esibizione)
  • La norma è stata riformulata dalla L. 69/2009 per codificare l'onere di contestazione

Il giudice civile decide solo sulla base delle prove proposte dalle parti e dei fatti non contestati: vige il principio dispositivo della prova, salvo le eccezioni di legge e i fatti notori.

Ratio della norma

L'art. 115 c.p.c. fissa il principio dispositivo della prova: il processo civile si fonda sui fatti che le parti scelgono di portare e sulle prove che esse offrono. Il giudice è arbitro neutrale, non investigatore. La regola si raccorda con il principio della domanda (art. 99) e con l'onere della prova (art. 2697 c.c.): la parte che chiede tutela deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Il secondo comma riconosce un correttivo di buon senso: i fatti notori e le nozioni di comune esperienza non richiedono prova, perché il loro accertamento è superfluo o impossibile in sede istruttoria.

Analisi del testo

Comma 1, prima parte: «le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero». Il giudice non può decidere sulla base di proprie ricerche né su elementi acquisiti aliunde. Le eccezioni «previste dalla legge» comprendono i poteri istruttori officiosi tipici (consulenza tecnica d'ufficio, ordine di esibizione, interrogatorio non formale, ispezione). Comma 1, seconda parte: «i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita». La riforma del 2009 ha codificato l'onere di contestazione specifica: il convenuto che non contesta puntualmente un fatto allegato dall'attore lo accetta implicitamente, e il fatto entra nel materiale decisorio senza necessità di prova. Si tratta di tecnica processuale che riduce l'oggetto del giudizio e velocizza la decisione, ma esige formulazioni accurate da parte dei difensori. Comma 2: il fatto notorio è quello che fa parte del bagaglio cognitivo medio (per esempio le tariffe pubbliche, gli orari ferroviari, eventi storici). La «nozione di fatto della comune esperienza» è categoria più ampia: include massime di vita pratica e regole tecniche di immediata percezione.

Quando si applica

L'art. 115 governa l'intera fase decisoria del processo civile. Si applica al primo grado, dove definisce il materiale probatorio rilevante; in appello con i limiti dell'effetto devolutivo; in cassazione come parametro di legittimità della motivazione. L'onere di contestazione opera solo verso la parte costituita: il contumace non subisce gli effetti della non contestazione, perché la sua assenza non equivale ad accettazione. La contestazione deve essere specifica: non basta una negazione generica, occorre confrontarsi con i singoli fatti allegati. La cassazione ha precisato che l'onere si applica ai soli fatti primari (costitutivi, modificativi, estintivi della pretesa), non a quelli secondari o di mero detto storico marginale.

Connessioni con altre norme

L'art. 115 si combina con l'art. 116 c.p.c. (valutazione delle prove) per definire il binomio acquisizione-valutazione. Sul piano sostanziale richiama l'art. 2697 c.c. (onere della prova) che ne è il corrispettivo. I poteri istruttori officiosi del giudice sono governati dagli artt. 117 c.p.c. (interrogatorio non formale), 118 (ordine di esibizione), 191 (consulenza tecnica), 213 (informazioni alla pubblica amministrazione). In materia di non contestazione, la norma si raccorda con l'art. 167, comma 2 c.p.c. (oneri della comparsa di risposta) e con la decadenza dalla contestazione tardiva. Per il fatto notorio rilevano gli artt. 228-229 c.p.c. e l'art. 2729 c.c. sulle presunzioni semplici.

Domande frequenti

Cosa significa principio dispositivo della prova?

Significa che le prove entrano nel processo civile solo per iniziativa delle parti. Il giudice non può svolgere indagini autonome né acquisire elementi al di fuori delle prove richieste, salvo i poteri istruttori officiosi tipici previsti dalla legge (consulenza tecnica, ordine di esibizione, interrogatorio non formale, informazioni alla pubblica amministrazione).

Cosa accade se il convenuto non contesta specificamente i fatti allegati dall'attore?

I fatti non specificamente contestati dalla parte costituita si considerano pacifici ed entrano nel materiale decisorio senza bisogno di prova (art. 115, comma 1, seconda parte c.p.c.). La regola opera però solo verso la parte costituita: il contumace non subisce questa decadenza. La contestazione deve essere puntuale, non generica.

Quali sono i fatti notori che il giudice può conoscere senza prova?

Sono fatti del comune patrimonio conoscitivo, accertabili da una persona di media cultura: eventi storici, tariffe pubbliche, ricorrenze ufficiali, parametri tecnici di uso comune. Vanno distinti dalle nozioni private del giudice, che restano irrilevanti per il principio della terzietà. Il fatto notorio non va confuso con il fatto specifico della causa, che richiede sempre allegazione e, se contestato, prova.

Il giudice civile ha poteri di iniziativa probatoria?

Sì, ma limitati e tassativi. Può disporre d'ufficio la consulenza tecnica (art. 191 c.p.c.), ordinare l'esibizione di documenti (art. 118), interrogare le parti in modo non formale (art. 117), chiedere informazioni alla pubblica amministrazione (art. 213). Tali poteri sono integrativi e non sostituiscono l'iniziativa delle parti: il giudice non può svolgere indagini autonome né acquisire prove non offerte da chi vi aveva onere.

L'onere di contestazione si applica anche ai fatti secondari?

Secondo l'orientamento prevalente l'onere di contestazione opera in modo pieno per i fatti primari della pretesa (costitutivi, modificativi, estintivi). Per i fatti secondari (meramente narrativi o di contesto) la valutazione è più sfumata: la mancata contestazione può comunque essere apprezzata come argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c., ma non determina automaticamente l'acquisizione del fatto come pacifico.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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