Art. 167 c.p.c. – Comparsa di risposta
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale [1], i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio [2]. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l’oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell’articolo 269.
Articolo così sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.
[1] Le parole «le proprie generalità e il codice fiscale,» sono state aggiunte dall’art. 4, comma 8c, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito in L. 22 febbraio 2010, n. 24.
[2] Le parole «e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio» sono state aggiunte dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, con decorrenza dall’1 marzo 2006.
In sintesi
Nella comparsa di risposta il convenuto deve prendere posizione sui fatti, indicare difese, prove e conclusioni, e proporre a pena di decadenza domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Ratio della norma
L'art. 167 c.p.c. è il pilastro della tempestiva e completa difesa del convenuto. Il legislatore impone al convenuto di mettere in tavola, fin dal primo atto difensivo, l'intero corredo delle proprie difese: posizione sui fatti, eccezioni, domande riconvenzionali, prove richieste. Il sistema di preclusioni così strutturato risponde a esigenze di concentrazione e celerità: il giudice e la controparte devono potersi confrontare con un quadro stabile delle posizioni processuali, evitando lo «stillicidio» di difese tardive. La riforma del 2005 e poi la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) hanno reso ancora più rigide le decadenze.
Analisi del testo
Comma 1 — contenuto necessario: il convenuto deve (a) prendere posizione sui fatti allegati dall'attore (l'onere di contestazione specifica si combina con l'art. 115 c.p.c.); (b) indicare le proprie generalità e il codice fiscale; (c) elencare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti prodotti; (d) formulare le conclusioni. Comma 2 — preclusioni a pena di decadenza: le domande riconvenzionali (cioè le contropretese che ampliano il thema decidendum) e le eccezioni non rilevabili d'ufficio (eccezioni in senso stretto: compensazione, prescrizione, decadenza pattizia) devono essere proposte in questa comparsa, altrimenti il convenuto le perde. La nullità della domanda riconvenzionale per indeterminatezza dell'oggetto o del titolo è sanabile su ordine del giudice. Comma 3 — chiamata di terzo: se il convenuto vuole estendere il giudizio a un terzo (per garanzia, per litisconsorzio facoltativo, ecc.), deve dichiararlo nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'art. 269 c.p.c. Riforma Cartabia: per i procedimenti instaurati a partire dal 28 febbraio 2023, il convenuto deve costituirsi almeno 70 giorni prima dell'udienza fissata in citazione (art. 166 c.p.c. nuovo testo), per consentire al giudice il vaglio preliminare ex art. 171-bis e lo scambio di memorie integrative ex art. 171-ter.
Quando si applica
La norma governa il rito ordinario di cognizione davanti al tribunale e, con adattamenti, le impugnazioni davanti alla corte d'appello. Per il rito del lavoro le difese del convenuto sono disciplinate dall'art. 416 c.p.c. (termine 10 giorni prima dell'udienza, decadenze analoghe). Nei procedimenti monitori, l'opposizione del decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.) costituisce di per sé l'atto difensivo del debitore. Le decadenze del comma 2 sono rilevabili d'ufficio: il giudice non deve attendere l'eccezione dell'attore per dichiararle. Tuttavia, se la decadenza non è stata rilevata e la causa prosegue, l'eventuale pronuncia che ne tenga conto solo in seconda battuta può violare l'art. 101, comma 2 c.p.c. (sentenza della terza via).
Connessioni con altre norme
L'art. 167 si combina con l'art. 115 c.p.c. (onere di contestazione), l'art. 116 (valutazione delle prove), l'art. 166 (termini di costituzione del convenuto, riformato dalla Cartabia), l'art. 269 (chiamata di terzo), l'art. 183 (prima udienza). Le eccezioni in senso stretto trovano fondamento sostanziale negli artt. 1242 c.c. (compensazione), 2938 c.c. (prescrizione), 1965 c.c. (transazione). La domanda riconvenzionale ha disciplina sostanziale negli artt. 35-36 c.p.c. e si raccorda con il rito ordinario nell'art. 167. La nullità della comparsa per omessa indicazione di elementi essenziali si valuta secondo l'art. 156 c.p.c.
Domande frequenti
Cosa deve contenere la comparsa di risposta?
Deve contenere: (1) presa di posizione specifica sui fatti dedotti dall'attore; (2) generalità e codice fiscale del convenuto; (3) indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti; (4) conclusioni. A pena di decadenza, deve inoltre proporre le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio. Eventuale chiamata di terzo va anch'essa dichiarata nella comparsa.
Quali eccezioni vanno proposte a pena di decadenza nella comparsa di risposta?
Le eccezioni in senso stretto, cioè quelle non rilevabili d'ufficio dal giudice. Tipicamente: compensazione (art. 1242 c.c.), prescrizione (art. 2938 c.c.), decadenza pattizia, transazione, exceptio inadimpleti contractus quando integra contropretesa. Restano sempre rilevabili d'ufficio le eccezioni in senso lato (nullità del contratto, simulazione, mancanza di legittimazione).
Cosa succede se il convenuto non si costituisce nei termini?
Si dichiara la sua contumacia e maturano le decadenze previste dall'art. 167 c.p.c.: il convenuto perde la possibilità di proporre domande riconvenzionali e eccezioni in senso stretto, nonché di indicare mezzi di prova non documentali. Può comunque costituirsi tardivamente, ma le preclusioni già maturate restano. La regola è particolarmente rigida nel rito ordinario riformato dalla Cartabia.
Entro quando deve costituirsi il convenuto?
Per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (riforma Cartabia, D.Lgs. 149/2022), almeno 70 giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata in citazione. La riforma ha anticipato sensibilmente il termine per consentire al giudice il vaglio preliminare ex art. 171-bis c.p.c. e lo scambio delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. Per i procedimenti più risalenti restava in vigore il termine di 20 giorni prima dell'udienza.
Il convenuto può modificare la comparsa di risposta dopo il deposito?
Le modifiche sono possibili nei limiti delle preclusioni. Nel rito post-Cartabia, le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. consentono di precisare e modificare le difese, senza però poter introdurre domande riconvenzionali nuove né eccezioni in senso stretto non già proposte. La cornice fissata dalla comparsa di risposta è dunque tendenzialmente definitiva sulle questioni soggette a preclusione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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