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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 166 c.p.c. – Costituzione del convenuto
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione depositando la comparsa di cui all’articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 165 - Articolo 165 Codice di Procedura Civile: Costituzione dell’attore→Cod. proc. civ. art. 167 - Articolo 167 Codice di Procedura Civile: Comparsa di risposta→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 164 Codice di Procedura Civile: Nullità della citazione→Art. 168 c.p.c.: Iscrizione della causa a ruolo e formazione del→Art. 168-bis c.p.c.: Designazione del giudice istruttore→Articolo 163-bis Codice di Procedura Civile: Termini per comparire→Articolo 163 Codice di Procedura Civile: Contenuto della citazione→Articolo 169 Codice di Procedura Civile: Ritiro dei fascicoli di parte→Articolo 162 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sulla nullità
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il convenuto si costituisce almeno settanta giorni prima dell'udienza, depositando comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c. con eventuali domande riconvenzionali e chiamate di terzo.
Ratio della norma
L'art. 166 c.p.c. disciplina la costituzione del convenuto, momento processuale fondamentale che segna l'ingresso formale della parte chiamata in giudizio nel processo civile. La ratio della disposizione, riformulata dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia), risiede nell'esigenza di anticipare la definizione del thema decidendum e del thema probandum, garantendo al giudice e all'attore una conoscenza tempestiva e completa delle difese del convenuto. L'allungamento del termine a settanta giorni prima dell'udienza risponde alla logica del front loading processuale: concentrare nelle prime fasi tutta l'attività assertiva e probatoria, in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).
Analisi del testo
La norma impone al convenuto di costituirsi a mezzo del procuratore legalmente esercente, ovvero personalmente nei limitati casi consentiti dalla legge (es. cause davanti al giudice di pace entro determinati valori). La costituzione avviene mediante deposito telematico della comparsa di risposta, redatta secondo il contenuto prescritto dall'art. 167 c.p.c., unitamente ai documenti probatori e alla procura alle liti. Il termine di settanta giorni anteriori all'udienza di comparizione fissata ex art. 163-bis c.p.c. è perentorio quanto alla proposizione di domande riconvenzionali, alla formulazione di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e alla chiamata in causa di terzi ex art. 269 c.p.c.
Quando si applica
La disposizione si applica a tutti i procedimenti di cognizione ordinaria di primo grado introdotti con citazione successivamente al 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore della riforma Cartabia. Il convenuto che intenda contestare la pretesa attorea, proporre domande riconvenzionali, sollevare eccezioni in senso stretto o chiamare in causa terzi deve necessariamente rispettare il termine dei settanta giorni, pena la decadenza dalle relative facoltà. La costituzione tardiva (oltre il termine ma prima dell'udienza) è ancora possibile, ma comporta la perdita irreversibile dei poteri processuali sopra indicati ed espone il convenuto al regime dell'art. 171 c.p.c.
Connessioni con altre norme
L'art. 166 c.p.c. si coordina sistematicamente con l'art. 163 c.p.c. (contenuto dell'atto di citazione), l'art. 163-bis c.p.c. (termini a comparire, oggi non inferiori a centoventi giorni), l'art. 167 c.p.c. (contenuto della comparsa di risposta e decadenze), l'art. 171 c.p.c. (mancata costituzione delle parti) e l'art. 269 c.p.c. (chiamata in causa del terzo). Tutte queste disposizioni sono state oggetto di riformulazione coordinata da parte del D.Lgs. 149/2022, che ha ridisegnato la fase introduttiva del giudizio civile in chiave acceleratoria e di concentrazione delle attività difensive.
Domande frequenti
Cosa rischia il convenuto che si costituisce dopo il termine di settanta giorni?
Decade dalla possibilita di proporre domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, e dalla chiamata in causa di terzi ex art. 269 c.p.c. Puo comunque costituirsi tardivamente fino all'udienza, ma con poteri difensivi limitati alle mere difese.
Il convenuto puo costituirsi personalmente senza avvocato?
Solo nei casi espressamente consentiti dalla legge, come nelle cause davanti al giudice di pace entro determinati valori economici. Nel processo davanti al Tribunale e nelle cause di valore superiore alla soglia, e obbligatoria la costituzione tramite procuratore legalmente esercente munito di procura alle liti.
Come si calcola il termine di settanta giorni prima dell'udienza?
Il termine si calcola a ritroso a partire dalla data dell'udienza di prima comparizione fissata in citazione ex art. 163-bis c.p.c., escludendo il giorno iniziale dell'udienza. Trattandosi di termine processuale, si applicano le regole generali di computo dei termini e la sospensione feriale (1-31 agosto), salvo nelle materie escluse.
Cosa cambia con la riforma Cartabia rispetto alla disciplina previgente?
Il D.Lgs. 149/2022 ha allungato il termine di costituzione del convenuto da venti a settanta giorni prima dell'udienza, in correlazione con l'estensione del termine a comparire ex art. 163-bis c.p.c. a non meno di centoventi giorni. La riforma mira a consentire una piu compiuta articolazione difensiva sin dalla fase introduttiva del giudizio.
Fonti consultate: 1 fonte verificate