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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 166 c.p.c. – Costituzione del convenuto

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’articolo 163-bis, ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 168-bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all’articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

Articolo sostituito dall’art. 10, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così modificato dall’art. 1, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.

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In sintesi

  • Termine di costituzione: almeno 70 giorni prima dell'udienza fissata in citazione ex art. 163-bis c.p.c.
  • Costituzione tramite procuratore (difensore) o personalmente nei casi previsti dalla legge
  • Deposito telematico della comparsa di risposta con le indicazioni dell'art. 167 c.p.c. e dei documenti
  • Termine perentorio per domande riconvenzionali, eccezioni non rilevabili d'ufficio e chiamata di terzo (art. 269)
  • Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022): termini ampliati per favorire la compiuta articolazione difensiva sin dall'inizio

Il convenuto si costituisce almeno settanta giorni prima dell'udienza, depositando comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c. con eventuali domande riconvenzionali e chiamate di terzo.

Ratio della norma

L'art. 166 c.p.c. disciplina la costituzione del convenuto, momento processuale fondamentale che segna l'ingresso formale della parte chiamata in giudizio nel processo civile. La ratio della disposizione, riformulata dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia), risiede nell'esigenza di anticipare la definizione del thema decidendum e del thema probandum, garantendo al giudice e all'attore una conoscenza tempestiva e completa delle difese del convenuto. L'allungamento del termine a settanta giorni prima dell'udienza risponde alla logica del front loading processuale: concentrare nelle prime fasi tutta l'attività assertiva e probatoria, in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).

Analisi del testo

La norma impone al convenuto di costituirsi a mezzo del procuratore legalmente esercente, ovvero personalmente nei limitati casi consentiti dalla legge (es. cause davanti al giudice di pace entro determinati valori). La costituzione avviene mediante deposito telematico della comparsa di risposta, redatta secondo il contenuto prescritto dall'art. 167 c.p.c., unitamente ai documenti probatori e alla procura alle liti. Il termine di settanta giorni anteriori all'udienza di comparizione fissata ex art. 163-bis c.p.c. è perentorio quanto alla proposizione di domande riconvenzionali, alla formulazione di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e alla chiamata in causa di terzi ex art. 269 c.p.c.

Quando si applica

La disposizione si applica a tutti i procedimenti di cognizione ordinaria di primo grado introdotti con citazione successivamente al 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore della riforma Cartabia. Il convenuto che intenda contestare la pretesa attorea, proporre domande riconvenzionali, sollevare eccezioni in senso stretto o chiamare in causa terzi deve necessariamente rispettare il termine dei settanta giorni, pena la decadenza dalle relative facoltà. La costituzione tardiva (oltre il termine ma prima dell'udienza) è ancora possibile, ma comporta la perdita irreversibile dei poteri processuali sopra indicati ed espone il convenuto al regime dell'art. 171 c.p.c.

Connessioni con altre norme

L'art. 166 c.p.c. si coordina sistematicamente con l'art. 163 c.p.c. (contenuto dell'atto di citazione), l'art. 163-bis c.p.c. (termini a comparire, oggi non inferiori a centoventi giorni), l'art. 167 c.p.c. (contenuto della comparsa di risposta e decadenze), l'art. 171 c.p.c. (mancata costituzione delle parti) e l'art. 269 c.p.c. (chiamata in causa del terzo). Tutte queste disposizioni sono state oggetto di riformulazione coordinata da parte del D.Lgs. 149/2022, che ha ridisegnato la fase introduttiva del giudizio civile in chiave acceleratoria e di concentrazione delle attività difensive.

Domande frequenti

Cosa rischia il convenuto che si costituisce dopo il termine di settanta giorni?

Decade dalla possibilita di proporre domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, e dalla chiamata in causa di terzi ex art. 269 c.p.c. Puo comunque costituirsi tardivamente fino all'udienza, ma con poteri difensivi limitati alle mere difese.

Il convenuto puo costituirsi personalmente senza avvocato?

Solo nei casi espressamente consentiti dalla legge, come nelle cause davanti al giudice di pace entro determinati valori economici. Nel processo davanti al Tribunale e nelle cause di valore superiore alla soglia, e obbligatoria la costituzione tramite procuratore legalmente esercente munito di procura alle liti.

Come si calcola il termine di settanta giorni prima dell'udienza?

Il termine si calcola a ritroso a partire dalla data dell'udienza di prima comparizione fissata in citazione ex art. 163-bis c.p.c., escludendo il giorno iniziale dell'udienza. Trattandosi di termine processuale, si applicano le regole generali di computo dei termini e la sospensione feriale (1-31 agosto), salvo nelle materie escluse.

Cosa cambia con la riforma Cartabia rispetto alla disciplina previgente?

Il D.Lgs. 149/2022 ha allungato il termine di costituzione del convenuto da venti a settanta giorni prima dell'udienza, in correlazione con l'estensione del termine a comparire ex art. 163-bis c.p.c. a non meno di centoventi giorni. La riforma mira a consentire una piu compiuta articolazione difensiva sin dalla fase introduttiva del giudizio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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