Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 269 c.p.c. regola la chiamata del terzo in causa: il convenuto deve dichiararne l’intenzione nella comparsa di risposta e chiedere lo spostamento della prima udienza; il terzo è citato nel rispetto dei termini dell’art. 163-bis. L’attore, se l’interesse sorge dalle difese del convenuto, deve chiedere l’autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 269 c.p.c. – Chiamata di un terzo in causa

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell’udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell’articolo 163-bis.

Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’articolo 163-bis. Il giudice istruttore, nel termine previsto dall’articolo 171-bis, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.

Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l’interesse dell’attore a chiamare in causa un terzo, l’attore deve, a pena di decadenza, chiederne l’autorizzazione al giudice istruttore nella memoria di cui all’articolo 171-ter, primo comma, numero 1. Il giudice istruttore, se concede l’autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’articolo 163-bis.

La citazione è notificata al terzo a cura dell’attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall’articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell’articolo 166.

Nell’ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni maturate anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i termini indicati dall’articolo 171-ter decorrono nuovamente rispetto all’udienza fissata per la citazione del terzo.

In sintesi

  • Il convenuto chiama il terzo mediante citazione formale secondo i termini dell'art. 163-bis c.p.c.
  • Deve dichiarare l'intenzione nella comparsa di risposta e chiedere al giudice spostamento della prima udienza
  • L'attore, se emerge interesse dopo difese del convenuto, può chiedere autorizzazione per chiamata al giudice istruttore
  • Terzo citato deve costituirsi secondo art. 166 c.p.c. entro i termini perentori fissati dal giudice
Indice dei contenuti

Il convenuto può chiamare un terzo in causa mediante citazione, dichiarando l'intenzione nella comparsa di risposta e richiedendo spostamento dell'udienza.

Ratio

L'art. 269 c.p.c. (come sostituito dalla L. 1990 n. 353 e modificato dalla L. 2005 n. 263) disciplina il potere delle parti di introdurre terzi nella causa mediante citazione formale. La norma è complessa poiché distingue tra iniziativa del convenuto (originaria durante comparsa risposta) e iniziativa sopravvenuta dell'attore (limitata e subordinata). La ratio è consentire integrazione della lite, introducendo soggetti il cui apporto sia essenziale per l'accertamento (es. responsabile civile in causa fra danneggiato e responsabile diretto).

Analisi

Primo comma: il convenuto che intenda chiamare un terzo deve dichiararlo 'nella comparsa di risposta' (primo comma dell'art. 269) e contemporaneamente chiedere al giudice istruttore di spostare la prima udienza, affinché vi sia tempo per citare il terzo rispettando i termini minimi dell'art. 163-bis (10 giorni, o 20 se all'estero). Il decreto dello spostamento è emesso dal giudice istruttore entro cinque giorni dalla richiesta. La citazione è notificata dal convenuto stesso. Secondo comma: se l'attore, in seguito alle difese scritte del convenuto, sviluppa interesse a chiamare un terzo, deve chiedere 'autorizzazione' al giudice istruttore nella prima udienza, a pena di decadenza. Il giudice, se concede, fissa nuova udienza. Terzo comma: la citazione notificata va depositata dal citante entro il termine dell'art. 165 c.p.c.; il terzo si costituisce secondo art. 166. Quarto comma: per il terzo chiamato dall'attore (secondo scenario), le preclusioni della prima udienza rimangono ferme per le parti originarie, ma i termini dell'art. 183 comma 6 (termini ulteriori) sono fissati dal giudice nella udienza di comparizione del terzo.

Quando si applica

Applicazione frequente in responsabilità civile: danneggiato cita responsabile diretto, responsabile chiama il suo assicuratore; o danneggiato chiama assicuratore su autorizzazione. In appalti: subappaltatore è chiamato dal principale convenuto. In materia di garanzia: compratore chiama il fornitore originario; o venditore chiama fabbricante. In diritto della famiglia: genitore riceve denaro da terzo parente, convenuto chiama il terzo debitore principale.

Connessioni

L'art. 269 si coordina con l'art. 106 c.p.c. (intervento principale del terzo), l'art. 163-bis c.p.c. (termini minimi di citazione), l'art. 165 c.p.c. (deposito citazione), l'art. 166 c.p.c. (costituzione terzo), l'art. 167 c.p.c. (forma comparsa), l'art. 183 c.p.c. (precisazione conclusioni e termini ulteriori). Rimanda a norme sulla contumacia e sulla decadenza (art. 170, 308-310 c.p.c.).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio cita Caio per responsabilità civile extracontrattuale (danno da negligenza). Caio nella comparsa di risposta afferma che il vero responsabile è Sempronio (suo collega supervisore, secondo protocollo aziendale). Chiede al giudice istruttore spostamento della prima udienza. Il giudice accoglie, sposta l'udienza di 20 giorni. Caio notifica citazione a Sempronio come terzo chiamato (art. 106 c.p.c.), allegando documentazione contrattuale che attesta responsabilità di Sempronio. Sempronio si costituisce; il giudizio prosegue fra tre soggetti.

Caso 2: Mevio cita Filano (assicurazione) per mancato pagamento indennità

Durante l'audizione di Filano, emergono elementi che inducono il ricorrente Mevio a ritenere responsabile anche il broker che aveva stipulato la polizza. Mevio chiede 'autorizzazione' al giudice istruttore nella prima udienza di chiamare il broker come terzo. Il giudice, valutando fondatezza dell'interesse, autorizza. Mevio notifica citazione al broker entro i termini perentori. Il giudizio si allarga a tre parti, con sincronizzazione delle preclusioni secondo il momento di comparsa del terzo.

Domande frequenti

Il convenuto è obbligato a dichiarare subito l'intenzione di chiamare un terzo?

Sì, art. 269 comma 1 richiede la dichiarazione 'nella comparsa di risposta' pena decadenza. Se il convenuto scopre interesse al terzo più tardi, non può procedervi, salvo che sia l'attore a chiedere autorizzazione.

Se il giudice nega lo spostamento della prima udienza, il convenuto può comunque citare il terzo?

La norma lega lo spostamento alla possibilità di citare il terzo nei termini minimi. Se negato, il convenuto non ha tempo di citare il terzo in regola. Reato procedere comunque risulterebbe citazione illegittima.

Quanto tempo ha il giudice istruttore per spostare l'udienza dopo la richiesta del convenuto?

Entro cinque giorni dalla richiesta (art. 269 comma 1). Decreto deve comunicarsi alle parti dal cancelliere.

L'attore deve pagare il costo della citazione del terzo richiesto dal convenuto?

La norma non lo specifica. Di regola, chi fa notificare una citazione sostiene il costo. Se la lite fosse decisa sfavorevolmente al convenuto, il terzo non incolpa della citazione.

Se il terzo non si costituisce, il giudizio prosegue fra le due parti originarie?

Dipende. Se il terzo è indispensabile per la lite (es. responsabile civile principale), la contumacia del terzo non paralizza il giudizio ma il terzo rimane parte e può essere colpito dalla sentenza. Se il terzo è per opzione (es. garante facoltativo), il giudizio procede fra ricorrente e convenuto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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