Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 270 c.p.c. – Chiamata di un terzo per ordine del giudice

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

La chiamata di un terzo nel processo a norma dell’art. 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all’uopo egli fissa.

Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo .

In sintesi

  • Il giudice istruttore ha potere di ordinare d'ufficio la chiamata di un terzo per qualsiasi momento processuale
  • Fissa autonomamente l'udienza in cui il terzo deve comparire
  • Se nessuna parte provvede alla citazione dopo l'ordinanza, il giudice cancella la causa dal ruolo
  • L'ordinanza di cancellazione non è impugnabile, garantendo efficienza procedurale e certezza
Indice dei contenuti

Il giudice istruttore può ordinare in ogni momento la chiamata di un terzo per un'udienza fissata. Se nessuna parte lo cita, giudice cancella la causa.

Ratio

L'art. 270 c.p.c. (come sostituito dalla L. 1950 n. 581) attribuisce al giudice il potere di ordinare d'ufficio la chiamata di un terzo nel processo secondo l'art. 107 c.p.c. (intervento d'ufficio per integrazione contraddittorio). La norma riflette il principio di acquisizione ufficiale della prova: il giudice non è passivo nella ricerca della verità, ma può introdurre terzi necessari. Tuttavia, è bilanciata dalla possibilità di cancellazione se nessuna parte fornisce cooperazione (citazione del terzo), prevenendo paralisi procedurale.

Analisi

Primo comma: il giudice istruttore 'può ordinare in ogni momento' la chiamata del terzo, cioè in qualunque fase processuale lo ritenga opportuno. Fissa autonomamente l'udienza senza vincolabilità dai termini ordinari (art. 163-bis). L'ordinanza è un provvedimento d'ufficio rivolto alle parti, che devono provvedere alla citazione del terzo. Secondo comma: se 'nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo', il giudice 'dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo'. La cancellazione è sanzionamento dell'inerzia collettiva: se tutte le parti rifiutano di citare il terzo ordinato dal giudice, la causa è ritenuta non proseguibile e cancellata. Ordinanza di cancellazione è definitiva e insindacabile.

Quando si applica

Applicazione tipica: giudice durante istruttoria accorge che il convenuto non è il vero responsabile (es. responsabilità civile dove il vero autore del fatto è una terza persona non ancora parte), ordina la chiamata del terzo. O in controversia contrattuale emerge che il garante o il debitore solidale non è stato introdotto e il giudice lo ordina. Anche in diritto della famiglia: in lite fra coniugi su eredità, il giudice ordina la chiamata degli eredi che non litigano per integrazione contraddittorio.

Connessioni

L'art. 270 si coordina con l'art. 107 c.p.c. (intervento d'ufficio del terzo), l'art. 269 c.p.c. (chiamata su richiesta di parte), l'art. 183-187 c.p.c. (disciplina istruttoria generale), e l'art. 656 c.p.c. (ordinanze non impugnabili). Rimanda al principio della ricerca ufficiale della verità (artt. 116, 117 c.p.c.) e alla disciplina della contumacia (art. 170, 308-310 c.p.c.).

Casi pratici

Caso 1: Tizio cita Caio per danno causato da negligenza durante una riunione di lavoro

Durante l'istruttoria, alla audizione di Caio emerge che il vero responsabile della negligenza era Sempronio (supervisore presente), non Caio. Il giudice istruttore ordina la chiamata di Sempronio per l'integrazione del contraddittorio secondo art. 107 c.p.c., fissando un'udienza specifica. Però, né Tizio né Caio provvedono a citare Sempronio (magari per negligenza o strategia). Il giudice istruttore, dopo richiesta informale rimasta inascoltata, dispone ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo per inerzia.

Caso 2: Mevio cita Filano per inadempimento contrattuale

Durante discussione, il giudice istruttore ritiene che il contratto sottostante non sia fra Mevio e Filano, ma fra Mevio e Caio (terzo), e che Filano sia solo commissario. Il giudice ordina la chiamata di Caio per chiarimento della titolarità contrattuale. Mevio acconsente subito e cita Caio nei termini ordinari. Caio si costituisce. La causa prosegue con tre soggetti, il giudizio ha successo.

Domande frequenti

Il giudice ha discrezionalità piena di ordinare la chiamata d'ufficio di un terzo?

La norma dice 'può ordinare', quindi discreto. Però la Cassazione vieta abusi: il giudice non può ordinare chiamate manifestamente irragionevoli o per malafede procedurale. Rimane vincolato ai principi di proporzione e buona fede.

Se il giudice ordina la chiamata d'ufficio, chi notifica la citazione al terzo: il giudice o le parti?

Le parti devono provvedere alla citazione. Il giudice emette ordinanza, ma è dovere delle parti farla eseguire. Se nessuna parte cita il terzo, si applica art. 270 comma 2: cancellazione.

La cancellazione per inerzia è revocabile o definitiva?

L'ordinanza di cancellazione è 'non impugnabile' secondo la norma. Però le parti possono chiedere revoca se dimostrino causa di forza maggiore (es. errore della cancelleria nella notificazione). Non è impugnazione, ma istanza incidentale.

Se solo una parte provvede a citare il terzo, la cancellazione non si applica?

Esatto. La norma è 'se nessuna delle parti provvede', cioè comportamento unanime di inerzia. Se anche una sola parte cita il terzo, il giudizio prosegue normalmente.

Dopo cancellazione per inerzia, posso riproporre la stessa lite?

Teoricamente sì, potendo rimediare alla causa di cancellazione (citare il terzo che il giudice aveva ordinato). Però decorso di tempo e mutamento circostanze potrebbero precludere rifacimento della causa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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