Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 274 c.p.c. – Riunione di procedimenti relativi a cause connesse

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, può disporne la riunione.

Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni.

In sintesi

  • La riunione è facoltativa: il giudice «può» disporla, a differenza dell'art. 273 che prevede la riunione obbligatoria per la stessa causa.
  • Presupposto è la connessione tra le cause: le liti devono condividere almeno un elemento (parti, oggetto o titolo) ai sensi degli artt. 31-36 c.p.c.
  • Il giudice può attivarsi d'ufficio o su istanza di parte; non occorre domanda formale.
  • Se i procedimenti pendono davanti a giudici o sezioni diversi dello stesso tribunale, il presidente coordina la riunione sentite le parti con decreto.
  • L'istituto tutela il principio di economia processuale e la coerenza del sistema, prevenendo giudicati contraddittori su questioni strettamente collegate.
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Ratio della norma

L'articolo 274 del codice di procedura civile risponde a una duplice esigenza di sistema. Da un lato, l'economia processuale: evitare che cause tra loro strettamente legate percorrano binari separati, moltiplicando udienze, istruttorie e costi per le parti e per l'amministrazione della giustizia. Dall'altro, la coerenza dei giudicati: due procedimenti connessi, se decisi separatamente, possono approdare a sentenze logicamente incompatibili, generando un conflitto pratico di giudicati. La norma si inscrive nel più ampio disegno del legislatore processuale volto a concentrare la trattazione delle controversie connesse, disegno che comprende anche gli istituti della litispendenza (art. 39), della continenza (art. 39, comma 2) e della riunione obbligatoria per identità di causa (art. 273). La differenza qualitativa rispetto all'art. 273 è centrale: lì la coincidenza oggettiva delle cause impone la riunione come atto dovuto; qui la mera connessione lascia al giudice un margine valutativo che costituisce l'elemento caratterizzante dell'istituto.

Analisi del testo

Il primo comma disciplina l'ipotesi più semplice: più procedimenti connessi pendono davanti allo stesso giudice. In questa sede il giudice può disporre la riunione anche d'ufficio. La formula «può disporne» è deliberatamente discrezionale: il giudice non è obbligato a riunire, ma valuta se la riunione sia utile o addirittura controproducente. Il secondo comma regola il caso più complesso: i procedimenti pendono davanti a giudici diversi o sezioni diverse dello stesso tribunale. In questa ipotesi il meccanismo si articola su due livelli. Il giudice istruttore o il presidente di sezione che viene a sapere dell'altra causa ha un obbligo di riferire al presidente del tribunale. Il presidente, acquisito il contraddittorio delle parti, provvede con decreto assegnando le cause alla stessa udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione. L'espressione «per i provvedimenti opportuni» lascia al giudice designato la scelta finale: egli può disporre la riunione vera e propria o ritenere di trattarle separatamente ma coordinatamente.

Quando si applica

L'ambito applicativo dell'art. 274 presuppone la connessione in senso tecnico-processuale. Le figure di connessione rilevanti sono molteplici: la connessione oggettiva propria (art. 40 c.p.c.) quando le cause condividono lo stesso oggetto o lo stesso titolo; la connessione soggettiva, identità di parti su cause diverse; la connessione per accessorietà (artt. 31-32 c.p.c.); la connessione per garanzia (art. 32 c.p.c.). La riunione facoltativa ex art. 274 è strumento interno al medesimo ufficio giudiziario: non opera tra cause pendenti davanti a tribunali diversi. Sotto il profilo temporale, la riunione può essere disposta in qualunque momento della fase di cognizione di primo grado, purché entrambi i procedimenti siano ancora pendenti. La riunione non è ammissibile quando comporterebbe una deroga inammissibile alla competenza per territorio inderogabile o per materia.

Connessioni con altre norme

L'art. 274 si colloca in un sistema normativo articolato. Il raffronto con l'art. 273 è il più immediato: la riunione obbligatoria per identità di causa è presupposto più stringente; quella facoltativa dell'art. 274 abbraccia una gamma più ampia di situazioni. Gli artt. 31-36 c.p.c. definiscono i tipi di connessione rilevanti e costituiscono il parametro sostanziale per valutare se la connessione legittimi la riunione. L'art. 40 c.p.c., in materia di connessione e spostamento di competenza, si coordina con l'art. 274 nel senso che, quando la connessione è tale da spostare la competenza, si applicano le norme sulla competenza e non semplicemente quelle sulla riunione interna. L'art. 39 c.p.c. sulla litispendenza e continenza riguarda invece la pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi: lì l'effetto è la declaratoria di improponibilità, non la riunione. L'art. 103 c.p.c. sul litisconsorzio facoltativo: le cause che avrebbero potuto essere cumulate ab origine possono essere riunite in corso di causa ai sensi dell'art. 274 se proposte separatamente.

Domande frequenti

La riunione ex art. 274 c.p.c. è obbligatoria o il giudice può sempre rifiutarla?

È facoltativa: la norma usa il verbo «può», attribuendo al giudice piena discrezionalità. La riunione può essere negata, ad esempio, quando le cause si trovano in fasi processuali molto distanti e la riunione ritarderebbe ingiustificatamente quella più avanzata, o quando la connessione è troppo tenue per giustificare i costi organizzativi della trattazione congiunta.

Qual è la differenza tra la riunione ex art. 273 e quella ex art. 274 c.p.c.?

L'art. 273 riguarda la stessa causa proposta davanti allo stesso giudice (identità di parti, oggetto e titolo) e la riunione è obbligatoria. L'art. 274 riguarda cause connesse ma non identiche e la riunione è facoltativa, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.

Le parti possono chiedere la riunione o spetta solo al giudice disporla?

Le parti possono sollecitare la riunione con istanza al giudice, ma la decisione finale è sempre del giudice (o del presidente del tribunale nel caso di sezioni diverse). Il giudice può anche disporla d'ufficio. Non esiste un diritto soggettivo delle parti alla riunione.

Cosa succede se le cause connesse pendono davanti a tribunali diversi e non solo a sezioni diverse dello stesso tribunale?

In quel caso l'art. 274 non si applica: questa norma opera solo all'interno dello stesso ufficio giudiziario. Se le cause pendono davanti a tribunali diversi occorre verificare le regole sulla competenza e, se del caso, invocare i meccanismi di cui all'art. 40 c.p.c.

Il decreto del presidente che chiama le cause alla stessa udienza è impugnabile?

No. Il decreto presidenziale previsto dal secondo comma dell'art. 274 è un provvedimento di organizzazione interna dell'ufficio, non avente contenuto decisorio su diritti delle parti, e non è autonomamente impugnabile. Le parti possono far valere le proprie osservazioni in sede di udienza davanti al giudice assegnatario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-13
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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