Testo dell'articoloVigente
L’art. 103 c.p.c. disciplina il litisconsorzio facoltativo: più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo quando tra le cause c’è connessione per oggetto o titolo, o quando la decisione dipende dalla risoluzione di identiche questioni; il giudice può disporre la separazione.
Art. 103 c.p.c. – Litisconsorzio facoltativo
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.
Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza .
In sintesi
Indice dei contenuti
Più parti possono agire insieme se le cause sono connesse per oggetto, titolo o questioni identiche.
Ratio della norma
L'art. 103 c.p.c. persegue un duplice obiettivo: favorire l'economia processuale, evitando la moltiplicazione di giudizi separati su questioni tra loro connesse, e prevenire il rischio di decisioni contraddittorie. La riunione facoltativa delle cause risponde all'interesse sia delle parti sia dell'ordinamento a una giustizia efficiente e coerente.
Analisi del testo
Il primo comma individua tre presupposti alternativi per il litisconsorzio facoltativo: connessione per l'oggetto (il bene della vita rivendicato è il medesimo o strettamente correlato), connessione per il titolo (la fonte del diritto azionato è la stessa, ad esempio un unico contratto o un unico fatto illecito), oppure dipendenza della decisione dalla risoluzione di identiche questioni di fatto o di diritto. Basta uno solo di questi elementi per legittimare la riunione. Il secondo comma attribuisce al giudice un potere di separazione delle cause, esercitabile su istanza di tutte le parti oppure d'ufficio quando la prosecuzione congiunta ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo: si tratta di una valutazione discrezionale di opportunità, non di un obbligo.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che soggetti distinti intendono proporre domande collegate tra loro davanti allo stesso giudice, oppure quando un attore conviene in giudizio più soggetti per ragioni tra loro connesse. Esempi tipici: più danneggiati dallo stesso incidente che agiscono congiuntamente contro il responsabile; più creditori che vantano diritti sul medesimo titolo contrattuale; più acquirenti che contestano vizi dello stesso lotto di prodotti. La separazione, invece, può essere disposta in qualunque momento della fase istruttoria o decisionale.
Connessioni con altre norme
L'art. 103 c.p.c. si contrappone al litisconsorzio necessario disciplinato dall'art. 102 c.p.c., nel quale la presenza di tutte le parti è imposta dalla legge o dalla natura del rapporto dedotto in giudizio. Rilevano inoltre: l'art. 33 c.p.c. (deroga alla competenza per connessione), gli artt. 40 e 274 c.p.c. (riunione di cause connesse pendenti separatamente), l'art. 104 c.p.c. (domande cumulate in caso di litisconsorzio facoltativo) e l'art. 295 c.p.c. (sospensione necessaria del processo in caso di pregiudizialità tra cause).
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio e Caio sono entrambi passeggeri della stessa autovettura coinvolta in un sinistro stradale. Anziché instaurare due giudizi distinti contro Sempronio, conducente responsabile, propongono un'unica causa in litisconsorzio facoltativo attivo: le domande risarcitorie sono connesse per il titolo (stesso fatto illecito) e il processo si celebra in modo più rapido ed economico per entrambi.
La società Alfa stipula un contratto di fornitura con Tizio e Caio in qualità di coobbligati solidali. Quando i debitori non pagano, Alfa li conviene entrambi in un unico giudizio: la connessione per il titolo (unico contratto) legittima il litisconsorzio facoltativo passivo. Il giudice, tuttavia, riscontrata una situazione debitoria molto complessa per Caio che rallenta l'istruttoria, dispone su istanza di Alfa la separazione delle cause e rimette quella di competenza del giudice di pace al giudice inferiore.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra litisconsorzio facoltativo e litisconsorzio necessario?
Nel litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.) la partecipazione di tutte le parti è obbligatoria per legge o per la natura del rapporto; se manca anche una sola parte il processo non può proseguire. Nel litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.) la riunione dipende dalla scelta delle parti: si può agire o resistere insieme, ma nulla impedisce di instaurare giudizi separati.
Il giudice può riunire d'ufficio cause separate già pendenti?
Sì. L'art. 274 c.p.c. consente al giudice di disporre la riunione di cause connesse pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario, anche d'ufficio, quando lo ritenga opportuno. L'art. 103 c.p.c. riguarda invece la riunione originaria, cioè la proposizione congiunta fin dall'inizio.
Cosa succede se il giudice dispone la separazione delle cause?
Le cause proseguono separatamente. Ciascuna segue il proprio iter processuale in modo autonomo. Se una causa è di competenza di un giudice inferiore (ad esempio il giudice di pace), il giudice che dispone la separazione la rimette al giudice competente.
È sufficiente che le questioni di diritto siano simili per legittimare il litisconsorzio facoltativo?
La legge richiede questioni 'identiche', non semplicemente analoghe. Occorre che la risoluzione della medesima questione giuridica o di fatto sia determinante per tutte le cause riunite. Una semplice somiglianza tematica non basta: la connessione deve essere sostanziale e influire direttamente sull'esito di ciascuna domanda.
Le spese processuali vengono divise tra i litisconsorti?
In linea di principio ogni parte risponde delle proprie spese processuali, salvo diversa statuizione del giudice. In caso di soccombenza, il giudice può condannare i litisconsorti soccombenti in solido o in proporzione alle rispettive posizioni, tenendo conto del grado di connessione tra le domande e dell'eventuale separazione delle cause.
Fonti consultate: 1 fonte verificate