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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 102 c.p.c. – Litisconsorzio necessario
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contradittorio in un termine perentorio da lui stabilito.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 101 - Articolo 101 Codice di Procedura Civile: Principio del contraddit…→Cod. proc. civ. art. 103 - Articolo 103 Codice di Procedura Civile: Litisconsorzio facoltati…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 100 Codice di Procedura Civile: Interesse ad agire→Art. 104 c.p.c.: Pluralità di domande contro la stessa parte→Articolo 99 Codice di Procedura Civile: Principio della domanda→Articolo 105 Codice di Procedura Civile: Intervento volontario→Articolo 98 Codice di Procedura Civile: Cauzione per le spese→Art. 106 c.p.c.: Intervento su istanza di parte→Art. 97 c.p.c.: Responsabilità di più soccombenti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il litisconsorzio necessario impone che tutte le parti indispensabili al giudizio agiscano o siano convenute nello stesso processo.
Ratio della norma
L'art. 102 c.p.c. risponde all'esigenza di garantire che la sentenza spieghi i propri effetti in modo uniforme nei confronti di tutti i soggetti il cui rapporto giuridico sostanziale è inscindibile. Pronunciare una decisione nei confronti di alcune parti soltanto produrrebbe una sentenza inutiliter data, cioè strutturalmente inidonea a regolare la situazione controversa, perché il vincolo di solidarietà o di comunione che lega i soggetti del rapporto non tollera soluzioni parziali o contraddittorie.
Analisi del testo
Il primo comma individua il presupposto del litisconsorzio necessario nella impossibilità logico-giuridica di decidere la controversia senza la presenza di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto dedotto in giudizio. Tale impossibilità non è di fatto ma di diritto: è il diritto sostanziale a stabilire quali soggetti siano titolari del rapporto in modo tale da rendere indispensabile la loro partecipazione. Il secondo comma attribuisce al giudice il potere-dovere di rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio e di ordinare l'integrazione entro un termine perentorio: la fissazione di tale termine, non prorogabile, salvo causa non imputabile alla parte, è funzionale a non paralizzare indefinitamente il processo. L'inosservanza del termine o l'impossibilità di notificare agli altri litisconsorti comporta la pronuncia di inammissibilità.
Quando si applica
Il litisconsorzio necessario ricorre tipicamente nelle seguenti ipotesi: azioni reali su beni in comproprietà (tutti i comproprietari devono partecipare); impugnazione di delibere societarie; divisione ereditaria (tutti i coeredi sono parti necessarie); azioni di simulazione o di nullità di un contratto concluso da più soggetti; controversie in materia di comunione legale tra coniugi che incidono sull'intero patrimonio comune. L'individuazione delle parti necessarie va compiuta caso per caso, avendo riguardo alla struttura del rapporto giuridico dedotto, non alla mera utilità della loro partecipazione.
Connessioni con altre norme
L'art. 102 c.p.c. si coordina con l'art. 103 c.p.c. (litisconsorzio facoltativo), che consente la riunione di più parti quando le cause siano connesse per oggetto o per titolo. Si collega inoltre all'art. 354 c.p.c., che prevede la rimessione al primo giudice in caso di mancata integrazione del contraddittorio rilevata in appello. La sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2006 ha inciso sul rapporto tra l'art. 102 e l'art. 38 c.p.c. (incompetenza), chiarendo che l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta da uno solo dei litisconsorti convenuti non può essere considerata improduttiva di effetti per gli altri. Rileva altresì l'art. 307 c.p.c. in tema di estinzione del processo per inattività delle parti, applicabile anche nella fase di integrazione del contraddittorio.
Domande frequenti
Che cos'è il litisconsorzio necessario?
È la situazione in cui la legge impone che tutte le parti titolari di un rapporto giuridico inscindibile partecipino al medesimo processo, pena l'inutilità della sentenza eventualmente emessa.
Chi decide se il litisconsorzio è necessario?
Il giudice lo verifica d'ufficio in qualsiasi fase del giudizio, incluso il grado di appello, esaminando la struttura del rapporto sostanziale dedotto in causa.
Cosa succede se il contraddittorio non viene integrato nel termine fissato dal giudice?
Il processo si estingue per inattività oppure il giudice dichiara inammissibile la domanda, a seconda della fase processuale; la sentenza eventualmente emessa sarebbe inefficace nei confronti dei litisconsorti pretermessi.
Qual è la differenza tra litisconsorzio necessario e litisconsorzio facoltativo?
Nel litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.) la partecipazione di tutte le parti è indispensabile per la validità della decisione; in quello facoltativo (art. 103 c.p.c.) la riunione è consentita per ragioni di connessione ma non è obbligatoria.
Il litisconsorzio necessario può essere rilevato per la prima volta in appello?
Sì. Il difetto di contraddittorio è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Se rilevato in appello, la corte può rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio.
Fonti consultate: 1 fonte verificate