Testo dell'articoloVigente
Art. 307 c.p.c. – Estinzione del processo per inattività delle parti
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall’art. 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto …
dell’art. 181 e dell’art. 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi , che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell’art. 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.
Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.
Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre .
L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio .
In sintesi
Indice dei contenuti
Il processo si estingue se le parti non si costituiscono entro il termine stabilito o non lo riassumono entro tre mesi dopo cancellazione.
Ratio
L'articolo 307 persegue efficienza processuale: evita che cause rimangano bloccate indefinitamente per inattività delle parti. Il sistema è meccanico e non discrezionale: se nessuno agisce entro i termini, il processo cade. Questo incentiva le parti a esercitare tempestivamente i diritti processuali e mantiene il ruolo dei tribunali sgombro da giudizi dormienti.
L'estinzione di diritto (dichiarata «anche d'ufficio») riflette l'interesse pubblico alla celerità, non solo privato alla continuazione.
Analisi
La norma disciplina tre fattispecie di estinzione per inattività: (1) non costituzione entro sessanta giorni dalla notificazione della citazione (articolo 166); (2) cancellazione della causa dal ruolo e mancata riassunzione in tre mesi; (3) mancato rinnovo della citazione, prosecuzione, riassunzione o integrazione del giudizio entro termini perentori di legge (uno-tre mesi a seconda dei casi).
L'estinzione avviene «di diritto» e il giudice istruttore (o il collegio in appello) la dichiara con ordinanza o sentenza. Non è necessaria istanza di parte: il giudice può rilevarla d'ufficio e chiudere il procedimento.
Quando si applica
Applica universalmente. Tizio cita Caio per inadempimento il 10 gennaio tramite notifica. Caio non si costituisce (non presenta memoria) entro il 10 marzo: il processo cade per non costituzione. Se invece Caio si costituisce, ma dopo la prima udienza il giudice ordina la cancellazione per ordine del presidente e nessuno riassume in tre mesi, il processo cade per cancellazione inattesa.
Se Tizio deve rinnovare la citazione entro sei mesi (ad es. per rinnovo dopo scadenza della vecchia) e non lo fa, il processo si estingue.
Connessioni
Articoli 166 (costituzione del convenuto), 181 (provvedimenti del giudice), 290 (eccezioni), 305 (riassunzione dopo interruzione), 308 (impugnazione della ordinanza), 310 (effetti dell'estinzione). Articolo 177 (rinnovo della citazione), articoli 183-185 (termini generali).
Relazione stretta con principi di economia processuale e preclusioni: l'inattività oltre certi limiti è sanzionata con estinzione, spingendo le parti a diligenza costante.
Casi pratici
Caso 1: Sempronio cita Mevio il 1º febbraio davanti al tribunale per recupero crediti
Gli assegna 60 giorni per costituirsi. Mevio riceve la citazione il 5 febbraio ma non si presenta all'udienza né deposita memoria: sono passati 70 giorni dal 1º febbraio e Mevio non si è costituito. Il processo cade per non costituzione. Sempronio dovrà ricominciare con una nuova citazione.
Caso 2: Filano e Tizio sono in giudizio per rescissione di contratto
Dopo la prima udienza, il presidente del tribunale ordina la cancellazione della causa dal ruolo per alleggerire il carico. Il termine di riassunzione è di tre mesi dal provvedimento di cancellazione. Nessuno riassume entro tre mesi. Il processo cade di diritto. Se Filano vuole continuare, deve ripresentare la domanda da capo con una nuova citazione, perdendo gli atti già svolti.
Domande frequenti
Se il giudice cancella la causa dal ruolo, devo fare qualcosa per riprendere il processo?
Sì, devi riassumerlo entro tre mesi. La riassunzione significa depositare una memoria o citazione integrativa che dica 'continuo il giudizio del [data]'. Se non fai nulla, il processo cade e devi ricominciare da capo.
Se non mi costituisco entro i 60 giorni dalla citazione, il processo cade subito?
Sì, di diritto. Non serve che il giudice dichiari nulla: il termine perentorio di 60 giorni scade e il processo s'estingue automaticamente. Se vuoi continuare, cita di nuovo.
Il giudice può estinguere il processo d'ufficio senza aspettare che io lo chieda?
Sì, anzi è obbligato a farlo. Se nota inattività oltre i termini, il giudice istruttore (o il collegio) dichiara d'ufficio l'estinzione con ordinanza. Non serve ricorso di parte.
Se il processo cade per inattività, che cosa accade alle prove che avevamo già raccolto?
Rimangono nella causa estinta, valutate solo se il giudice ha già emesso una sentenza di merito. Se non c'è sentenza, le prove raccolte finora sono perse e dovrai farle di nuovo nella nuova causa.
Quanto tempo ho per rinnovare la citazione prima che il processo cada?
Dipende dalla legge e dal tipo di procedimento. Di solito uno-tre mesi, a seconda del contesto. Il giudice deve comunicarti il termine; se non lo fa, vale quello di legge (uno mese). È sempre perentorio.