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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 307 c.p.c. – Estinzione del processo per inattività delle parti

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall’articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto [1] dell’articolo 181 e dell’articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi [2], che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell’articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre [3].

L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio [4].

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

[1] Le parole «del secondo comma» sono state soppresse dall’art. 46, comma 15a, L. 18 giugno 2009, n. 69.

[2] Le parole «un anno» sono state sostituite con «tre mesi» dall’art. 46, comma 15a, L. 18 giugno 2009, n. 69.

[3] La parola «sei» è stata sostituita con «tre» dall’art. 46, comma 15b, L. 18 giugno 2009, n. 69.

[4] Comma così sostituito dall’art. 46, comma 15c, L. 18 giugno 2009, n. 69.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Non costituzione entro il termine di cui all'articolo 166
  • Cancellazione della causa dal ruolo e mancata riassunzione in tre mesi
  • Mancato rinnovo della citazione nei termini fissati per legge o dal giudice
  • Estinzione opera di diritto, dichiarata dal giudice istruttore

Il processo si estingue se le parti non si costituiscono entro il termine stabilito o non lo riassumono entro tre mesi dopo cancellazione.

Ratio

L'articolo 307 persegue efficienza processuale: evita che cause rimangano bloccate indefinitamente per inattività delle parti. Il sistema è meccanico e non discrezionale: se nessuno agisce entro i termini, il processo cade. Questo incentiva le parti a esercitare tempestivamente i diritti processuali e mantiene il ruolo dei tribunali sgombro da giudizi dormienti.

L'estinzione di diritto (dichiarata «anche d'ufficio») riflette l'interesse pubblico alla celerità, non solo privato alla continuazione.

Analisi

La norma disciplina tre fattispecie di estinzione per inattività: (1) non costituzione entro sessanta giorni dalla notificazione della citazione (articolo 166); (2) cancellazione della causa dal ruolo e mancata riassunzione in tre mesi; (3) mancato rinnovo della citazione, prosecuzione, riassunzione o integrazione del giudizio entro termini perentori di legge (uno-tre mesi a seconda dei casi).

L'estinzione avviene «di diritto» e il giudice istruttore (o il collegio in appello) la dichiara con ordinanza o sentenza. Non è necessaria istanza di parte: il giudice può rilevarla d'ufficio e chiudere il procedimento.

Quando si applica

Applica universalmente. Tizio cita Caio per inadempimento il 10 gennaio tramite notifica. Caio non si costituisce (non presenta memoria) entro il 10 marzo: il processo cade per non costituzione. Se invece Caio si costituisce, ma dopo la prima udienza il giudice ordina la cancellazione per ordine del presidente e nessuno riassume in tre mesi, il processo cade per cancellazione inattesa.

Se Tizio deve rinnovare la citazione entro sei mesi (ad es. per rinnovo dopo scadenza della vecchia) e non lo fa, il processo si estingue.

Connessioni

Articoli 166 (costituzione del convenuto), 181 (provvedimenti del giudice), 290 (eccezioni), 305 (riassunzione dopo interruzione), 308 (impugnazione della ordinanza), 310 (effetti dell'estinzione). Articolo 177 (rinnovo della citazione), articoli 183-185 (termini generali).

Relazione stretta con principi di economia processuale e preclusioni: l'inattività oltre certi limiti è sanzionata con estinzione, spingendo le parti a diligenza costante.

Domande frequenti

Se il giudice cancella la causa dal ruolo, devo fare qualcosa per riprendere il processo?

Sì, devi riassumerlo entro tre mesi. La riassunzione significa depositare una memoria o citazione integrativa che dica 'continuo il giudizio del [data]'. Se non fai nulla, il processo cade e devi ricominciare da capo.

Se non mi costituisco entro i 60 giorni dalla citazione, il processo cade subito?

Sì, di diritto. Non serve che il giudice dichiari nulla: il termine perentorio di 60 giorni scade e il processo s'estingue automaticamente. Se vuoi continuare, cita di nuovo.

Il giudice può estinguere il processo d'ufficio senza aspettare che io lo chieda?

Sì, anzi è obbligato a farlo. Se nota inattività oltre i termini, il giudice istruttore (o il collegio) dichiara d'ufficio l'estinzione con ordinanza. Non serve ricorso di parte.

Se il processo cade per inattività, che cosa accade alle prove che avevamo già raccolto?

Rimangono nella causa estinta, valutate solo se il giudice ha già emesso una sentenza di merito. Se non c'è sentenza, le prove raccolte finora sono perse e dovrai farle di nuovo nella nuova causa.

Quanto tempo ho per rinnovare la citazione prima che il processo cada?

Dipende dalla legge e dal tipo di procedimento. Di solito uno-tre mesi, a seconda del contesto. Il giudice deve comunicarti il termine; se non lo fa, vale quello di legge (uno mese). È sempre perentorio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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