Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 46 c.p.c. – Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori.

In sintesi

  • L'art. 46 c.p.c. esclude l'applicazione degli artt. 42 e 43 nei giudizi davanti ai conciliatori.
  • Il conciliatore era un giudice onorario di rango minimo, competente per controversie di modesto valore.
  • La L. 374/1991 ha soppresso i conciliatori e istituito il giudice di pace, che ne ha ereditato le funzioni.
  • La norma è formalmente vigente ma priva di applicazione pratica dal 1995, anno di operatività del giudice di pace.
  • Il regolamento di competenza resta inapplicabile anche davanti al giudice di pace per controversie di valore minimo, in forza di principi analoghi.
Indice dei contenuti

L'art. 46 c.p.c. esclude il regolamento di competenza nei giudizi davanti ai conciliatori, oggi soppressi dal giudice di pace.

Ratio della norma

L'art. 46 c.p.c. risponde a una logica di economia processuale e di semplificazione: il regolamento di competenza, strumento impugnatorio volto a risolvere conflitti o errori di competenza mediante l'intervento della Corte di Cassazione (art. 42) o delle sezioni della stessa (art. 43), costituisce un mezzo di elevato tecnicismo e costo procedurale. Applicarlo a giudizi di valore minimo, come quelli un tempo devoluti al conciliatore, avrebbe significato imporre ai litiganti oneri sproporzionati rispetto all'entità della controversia. Il legislatore del 1940 ha perciò scelto di escludere tale rimedio per i procedimenti davanti a questo giudice onorario di base, privilegiando la rapidità e l'informalità tipiche di quella sede.

Analisi del testo

Il testo è di estrema concisione: «Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori.» La norma opera mediante un rinvio negativo agli artt. 42 e 43, che disciplinano rispettivamente il regolamento di competenza su istanza di parte e quello d'ufficio. L'esclusione è totale e non ammette eccezioni: qualunque questione di competenza sorta davanti al conciliatore doveva essere risolta all'interno del procedimento stesso, senza possibilità di investire la Corte di Cassazione tramite detto istituto. Il riferimento ai «giudizi davanti ai conciliatori» identifica una categoria soggettiva e non oggettiva: rileva la qualità del giudice, non la materia o il valore della causa. Dal punto di vista storico, il conciliatore era il giudice di grado più basso nell'ordinamento giudiziario italiano, introdotto dal Codice di procedura civile del 1865 e confermato dal codice del 1940. Operava in sede circondariale, con competenza per controversie di valore generalmente non superiore a una soglia modesta, ed era figura di nomina onoraria priva di retribuzione fissa.

Quando si applica

Sul piano strettamente positivo, l'art. 46 c.p.c. non trova più applicazione concreta dalla soppressione dei conciliatori operata dalla L. 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace. La legge ha previsto un periodo transitorio durante il quale i conciliatori hanno continuato a esercitare le funzioni fino all'entrata in operatività degli uffici del giudice di pace, completatasi il 1° maggio 1995. Da quella data, la figura del conciliatore ha cessato di esistere nell'ordinamento processuale italiano e l'art. 46 è rimasto una norma formalmente in vigore ma priva di fattispecie applicabile. In via interpretativa, l'orientamento prevalente ritiene che la ratio dell'art. 46, escludere il regolamento di competenza per giudizi di minima entità davanti a giudici onorari, conservi una valenza sistematica utile a orientare l'interpretazione delle norme processuali relative al giudice di pace, sebbene quest'ultimo non sia espressamente menzionato dalla disposizione.

Connessioni con altre norme

L'art. 46 si colloca nel sistema degli artt. 42-46 c.p.c., dedicati al regolamento di competenza. Gli artt. 42 e 43, cui la norma si riferisce, ne costituiscono il presupposto logico: senza la loro esistenza, l'esclusione dell'art. 46 sarebbe priva di oggetto. La L. 374/1991 (istituzione del giudice di pace) e il successivo D.Lgs. 116/2017 (riforma organica del giudice di pace) rappresentano il quadro normativo che ha sostituito la figura del conciliatore. Sistematicamente, va considerato anche l'art. 46 disp. att. c.p.c., che talvolta viene confuso con la norma in esame: si tratta di disposizioni distinte, l'una nel corpo del codice e l'altra nelle disposizioni di attuazione, entrambe però legate all'evoluzione storica della giustizia di prossimità. Infine, gli artt. 7 e ss. c.p.c. definiscono le competenze del giudice di pace, erede funzionale del conciliatore, nel cui ambito la questione della proponibilità del regolamento di competenza resta teoricamente aperta.

Casi pratici

Caso 1: La lite sul confine di Tizio e Caio (epoca del conciliatore)

Nel 1975, Tizio e Caio erano in disputa per il confine di un orto dal valore di poche lire. Il conciliatore del mandamento dichiarava la propria competenza sulla causa. Caio, convinto che il giudice competente fosse il pretore, avrebbe voluto proporre regolamento di competenza davanti alla Cassazione. L'art. 46 c.p.c. glielo impediva: qualunque questione di competenza doveva essere decisa internamente al giudizio, senza possibilità di sospendere il processo e investire il giudice di legittimità. La controversia si definiva in poche udienze, con l'informalità tipica di quella sede.

Caso 2: La transizione al giudice di pace: il caso di Sempronio

Nel 1995, Sempronio aveva una controversia da 800.000 lire pendente davanti all'ultimo conciliatore ancora in carica nel suo comune. Con l'entrata in operatività del giudice di pace, il procedimento venne trasferito al nuovo ufficio. Da quel momento, l'art. 46 cessò di avere un destinatario reale: il giudice di pace non vi era menzionato, e la norma rimase nel codice come testimonianza storica di un assetto giudiziario ormai superato. Sempronio si trovò davanti a un giudice formalmente diverso ma con funzioni sostanzialmente identiche a quelle del conciliatore.

Caso 3: La questione dottrinale: applicazione analogica al giudice di pace

In un convegno accademico degli anni Duemila, un processualcivilista sottopose ai colleghi questo quesito: può il regolamento di competenza essere proposto avverso una pronuncia del giudice di pace? La risposta prevalente, in linea con la ratio dell'art. 46, era che l'esclusione del rimedio, pur non espressamente estesa al giudice di pace, rispondesse a un principio sistematico di proporzionalità: imporre lo strumento cassazionistico a cause di valore esiguo sarebbe irragionevole. La norma, pur storicizzata, continuava così a orientare il ragionamento giuridico.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 46 c.p.c.?

L'art. 46 c.p.c. esclude che gli artt. 42 e 43 c.p.c., che disciplinano il regolamento di competenza su istanza di parte e d'ufficio, si applichino nei giudizi davanti ai conciliatori, figura oggi soppressa.

Chi erano i conciliatori menzionati dall'art. 46 c.p.c.?

I conciliatori erano giudici onorari di base, privi di retribuzione fissa, competenti per controversie di modesto valore economico. Erano previsti fin dal codice del 1865 e confermati dal codice del 1940, fino alla loro soppressione con la L. 374/1991.

L'art. 46 c.p.c. è ancora in vigore?

Formalmente sì: la norma non è stata abrogata. Tuttavia ha perso ogni rilevanza pratica dal 1995, quando i conciliatori cessarono di operare e le loro funzioni furono trasferite al giudice di pace istituito dalla L. 374/1991.

L'esclusione del regolamento di competenza vale anche davanti al giudice di pace?

L'art. 46 non menziona il giudice di pace, ma l'orientamento prevalente ritiene che la ratio della norma, evitare strumenti impugnatori costosi in cause di modesta entità, conservi valenza sistematica anche per l'interpretazione delle norme sul giudice di pace.

Qual è la differenza tra l'art. 46 c.p.c. e l'art. 46 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.?

Si tratta di due disposizioni distinte: l'art. 46 c.p.c. è nel corpo del codice e riguarda l'inapplicabilità del regolamento di competenza davanti ai conciliatori; l'art. 46 disp. att. c.p.c. appartiene alle norme di attuazione del codice e ha contenuto diverso. La confusione è frequente nelle ricerche online.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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