Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 44 c.p.c. – Efficacia della (ordinanza

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

che pronuncia sulla competenza).

La ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non è impugnata con l’istanza di regolamento, rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all’articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell’articolo 28.

In sintesi

  • L'ordinanza che dichiara l'incompetenza (anche ex artt. 39 e 40 c.p.c.) diventa incontestabile se non impugnata con istanza di regolamento di competenza.
  • L'incontestabilità opera sia sull'incompetenza dichiarata sia sulla competenza del giudice indicato nell'ordinanza.
  • L'effetto si produce solo se la causa è riassunta nei termini previsti dall'art. 50 c.p.c.
  • Fanno eccezione i casi di incompetenza per materia e di incompetenza per territorio nelle ipotesi dell'art. 28 c.p.c. (competenza inderogabile).
Indice dei contenuti

L'ordinanza di incompetenza non impugnata con regolamento rende definitiva l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice indicato.

Ratio della norma

L'art. 44 c.p.c. risponde all'esigenza di certezza e stabilità nella determinazione del giudice competente. Il legislatore ha inteso evitare che la questione di competenza rimanga indefinitamente aperta, pregiudicando l'economia processuale e la prevedibilità delle decisioni. Una volta che il giudice ha dichiarato la propria incompetenza e la parte non ha proposto istanza di regolamento, l'ordinamento considera definitivamente chiusa la disputa sulla competenza, vincolando le parti ad adire il giudice indicato. La ratio è dunque deflattiva e acceleratoria: si incentiva la parte a contestare tempestivamente la declaratoria di incompetenza, pena la preclusione di ogni successiva doglianza.

Analisi del testo

Il primo elemento testuale da considerare è il riferimento agli artt. 39 e 40 c.p.c.: l'art. 44 si applica alle ordinanze pronunciate tanto in caso di litispendenza o continenza (art. 39) quanto in caso di connessione (art. 40), oltre che in ogni altra ipotesi in cui il giudice rilevi d'ufficio o su eccezione la propria incompetenza. Il meccanismo preclusivo si attiva al verificarsi di due condizioni cumulative: la mancata impugnazione con istanza di regolamento di competenza (artt. 42-43 c.p.c.) e la riassunzione della causa davanti al giudice indicato nei termini dell'art. 50 c.p.c. Se anche una sola di queste condizioni manca, l'effetto di incontestabilità non si produce. La norma introduce poi una deroga esplicita per due categorie di incompetenza: quella per materia e quella per territorio nelle ipotesi dell'art. 28 (foro esclusivo o derogabile solo per accordo scritto). In tali casi la competenza è sottratta alla disponibilità delle parti e il suo difetto rimane rilevabile anche successivamente, in quanto si tratta di regole poste a tutela di interessi superindividuali o di ordine pubblico processuale.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogni volta che il giudice adito emette un'ordinanza dichiarativa della propria incompetenza, per territorio derogabile, per valore o per connessione/litispendenza, e la parte soccombente non reagisce con il regolamento di competenza nel termine previsto. Tipicamente la situazione ricorre quando l'attore introduce il giudizio davanti a un tribunale territorialmente incompetente (competenza derogabile), il convenuto eccepisce l'incompetenza, il giudice la accoglie e l'attore non impugna l'ordinanza ma riassume la causa davanti al giudice indicato. In quel momento l'incompetenza del primo giudice e la competenza del secondo diventano incontestabili per entrambe le parti. La norma non si applica, invece, quando l'incompetenza dichiarata riguarda la materia (es. controversia del lavoro attribuita al giudice ordinario civile) o il territorio nei casi di foro esclusivo (es. cause immobiliari ex art. 21 c.p.c., cause societarie in alcune fattispecie): qui il vizio di competenza rimane rilevabile anche dopo la riassunzione.

Connessioni con altre norme

L'art. 44 c.p.c. si inserisce in un sistema normativo coordinato. L'art. 39 c.p.c. disciplina la litispendenza e la continenza, l'art. 40 la connessione: entrambi possono generare l'ordinanza di incompetenza a cui l'art. 44 attribuisce effetti preclusivi. Gli artt. 42 e 43 regolano il regolamento di competenza, che è lo strumento impugnatorio la cui mancata proposizione determina l'effetto dell'art. 44. L'art. 50 c.p.c. fissa i termini per la riassunzione, il cui rispetto è condizione necessaria per il prodursi dell'incontestabilità. L'art. 28 individua i fori esclusivi e i casi di competenza territoriale inderogabile, sottratti all'effetto preclusivo. Infine, l'art. 38 c.p.c. regola le modalità e i termini per l'eccezione di incompetenza, completando il quadro sistematico entro cui opera l'art. 44.

Casi pratici

Caso 1: Incompetenza per territorio derogabile non impugnata

Tizio cita in giudizio Caio davanti al Tribunale di Milano per il pagamento di una somma di denaro. Caio eccepisce l'incompetenza territoriale, sostenendo che il foro competente è quello di Roma, sede del suo domicilio. Il Tribunale di Milano accoglie l'eccezione e con ordinanza dichiara la propria incompetenza, indicando il Tribunale di Roma. Tizio non propone istanza di regolamento di competenza e riassume la causa a Roma nel termine stabilito dall'art. 50 c.p.c. A quel punto né Tizio né Caio possono più contestare la competenza del Tribunale di Roma: l'ordinanza del Tribunale di Milano ha prodotto il suo effetto preclusivo ex art. 44 c.p.c.

Caso 2: Competenza per materia: deroga all'effetto preclusivo

Sempronio agisce davanti al Tribunale ordinario per ottenere il riconoscimento di un diritto derivante da un rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale, d'ufficio, dichiara la propria incompetenza per materia e indica la sezione lavoro quale giudice competente. Sempronio riassume la causa avanti alla sezione lavoro senza impugnare l'ordinanza. Tuttavia, poiché si tratta di incompetenza per materia, l'effetto preclusivo dell'art. 44 c.p.c. non opera: la sezione lavoro potrà verificare nuovamente la propria competenza per materia e, se del caso, sollevare ulteriori questioni.

Caso 3: Mancata riassunzione nei termini: effetto preclusivo che non si produce

Caio conviene Tizio davanti al Tribunale di Napoli per il risarcimento di un danno contrattuale. Il Tribunale dichiara la propria incompetenza territoriale (foro derogabile) e indica il Tribunale di Torino. Caio non propone regolamento di competenza, ma lascia trascorrere i termini dell'art. 50 c.p.c. senza riassumere la causa. In tal caso l'effetto preclusivo previsto dall'art. 44 non si produce: la riassunzione tardiva o omessa impedisce il consolidarsi dell'incontestabilità, con le conseguenze processuali previste dall'art. 50, ultimo comma, c.p.c.

Domande frequenti

Cosa significa che l'incompetenza diventa «incontestabile» ai sensi dell'art. 44 c.p.c.?

Significa che, una volta maturate le condizioni previste dalla norma (mancata impugnazione con regolamento e riassunzione nei termini), né le parti né il giudice indicato possono più mettere in discussione l'incompetenza del primo giudice né la competenza del secondo. La questione di competenza è definitivamente chiusa.

Quali sono le condizioni necessarie perché l'art. 44 c.p.c. produca i suoi effetti?

Occorrono due condizioni cumulative: che l'ordinanza di incompetenza non venga impugnata con istanza di regolamento di competenza (artt. 42-43 c.p.c.) e che la causa venga riassunta davanti al giudice indicato nell'ordinanza entro i termini previsti dall'art. 50 c.p.c. Se manca anche solo una di queste condizioni, l'effetto preclusivo non si produce.

L'art. 44 c.p.c. si applica anche all'incompetenza per materia?

No. La norma esclude espressamente dall'effetto preclusivo l'incompetenza per materia. Poiché la competenza per materia è sottratta alla disponibilità delle parti e risponde a esigenze di ordine pubblico processuale, il suo difetto rimane rilevabile anche dopo la riassunzione davanti al giudice indicato nell'ordinanza.

Cos'è il regolamento di competenza e perché è importante ai fini dell'art. 44 c.p.c.?

Il regolamento di competenza (artt. 42-43 c.p.c.) è lo strumento con cui la parte può impugnare davanti alla Corte di Cassazione l'ordinanza che ha dichiarato l'incompetenza. È rilevante per l'art. 44 perché la sua mancata proposizione è la condizione che, assieme alla riassunzione nei termini, fa scattare l'effetto di incontestabilità. Chi non propone il regolamento rinuncia a contestare ulteriormente la competenza.

L'effetto preclusivo dell'art. 44 c.p.c. opera anche nei casi di competenza territoriale inderogabile?

No. L'art. 44 c.p.c. esclude espressamente dall'effetto preclusivo l'incompetenza per territorio nelle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., che riguarda i fori esclusivi e le competenze territoriali non derogabili per accordo delle parti. In questi casi il difetto di competenza territoriale rimane rilevabile anche successivamente alla riassunzione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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