Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 43 c.p.c. – Regolamento facoltativo di competenza

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere impugnato con l’istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

La proposizione dell’impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l’istanza di regolamento.

Se l’istanza di regolamento è proposta prima dell’impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione dell’ ordinanza che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell’articolo 48.

In sintesi

  • Il provvedimento che unisce competenza e merito è impugnabile con il regolamento di competenza o con l'impugnazione ordinaria.
  • La parte che sceglie l'impugnazione ordinaria non priva le altre parti del diritto di proporre il regolamento.
  • Se il regolamento è proposto prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per questa riprendono dalla comunicazione dell'ordinanza regolatrice.
  • Se il regolamento è proposto dopo l'impugnazione ordinaria, si applica la sospensione prevista dall'art. 48 c.p.c.
  • La norma coordina due strumenti processuali distinti, evitando conflitti tra decisioni sulla competenza.
Indice dei contenuti

Regola come impugnare il provvedimento che decide su competenza e merito insieme, con facoltà di scegliere tra regolamento e impugnazione ordinaria.

Ratio della norma

L'art. 43 c.p.c. risolve un problema pratico di coordinamento processuale: quando il giudice pronuncia contestualmente sulla competenza e sul merito della causa, occorre stabilire quale strumento impugnatorio utilizzare e come evitare che decisioni parallele, il regolamento di competenza davanti alla Cassazione e l'impugnazione ordinaria davanti al giudice superiore, producano esiti contrastanti. La norma persegue un equilibrio tra l'interesse alla certezza della competenza (tutelato dal regolamento) e il diritto di impugnare nel merito (tutelato dall'appello o dal ricorso ordinario), garantendo a ciascuna parte la piena libertà di scelta senza pregiudicare le altre.

Analisi del testo

Il primo comma enuncia il principio della facoltatività: la parte interessata può alternativamente ricorrere al regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. oppure impugnare il provvedimento con i mezzi ordinari (appello, ricorso per cassazione), quando con la competenza viene impugnata anche la pronuncia sul merito. Non vi è obbligo di seguire una strada piuttosto che l'altra.

Il secondo comma introduce una garanzia plurisoggettiva: la scelta di una parte di percorrere la via ordinaria non preclude alle altre parti di proporre il regolamento di competenza. In tal modo la norma impedisce che la decisione unilaterale di un litigante comprima le facoltà processuali degli altri.

Il terzo comma disciplina il coordinamento temporale tra i due rimedi. Se il regolamento precede l'impugnazione ordinaria, i termini per proporre quest'ultima restano sospesi e riprendono a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione che regola la competenza. Se invece il regolamento è successivo all'impugnazione ordinaria già proposta, si applica l'art. 48 c.p.c., che prevede la sospensione del processo di merito nelle more della definizione del regolamento.

Quando si applica

La norma trova applicazione esclusivamente quando il giudice pronuncia nello stesso provvedimento sulla competenza e sul merito: tipicamente si tratta di sentenze che, pur dichiarando la propria incompetenza, decidono anche nel merito (ipotesi eccezionale) oppure, più frequentemente, di pronunce che definiscono questioni di competenza unitamente ad altre questioni processuali o di merito trattate congiuntamente. La disposizione non si applica quando il giudice si limita a statuire sulla sola competenza (caso in cui opera il regolamento necessario ex art. 42 c.p.c.) né quando la questione di merito è trattata in un separato procedimento.

Connessioni con altre norme

L'art. 43 c.p.c. si collega sistematicamente all'art. 42 c.p.c. (regolamento necessario di competenza), di cui rappresenta la variante facoltativa per i casi di pronuncia cumulativa. Il rinvio espresso all'art. 48 c.p.c. disciplina la sospensione del processo di merito durante la pendenza del regolamento proposto successivamente. Rilevano inoltre l'art. 44 c.p.c. (termini per il regolamento), l'art. 45 c.p.c. (procedimento davanti alla Cassazione) e le norme generali sulle impugnazioni (artt. 323 e ss. c.p.c.). Sul piano costituzionale, la disposizione si raccorda con l'art. 111 Cost. in tema di giusto processo e ragionevole durata.

Casi pratici

Caso 1: Sentenza che decide competenza e merito: la scelta di Tizio

Il Tribunale di Milano emette una sentenza con cui, ritenendo la propria competenza, rigetta nel merito la domanda di Tizio contro Caio per il pagamento di una somma. Tizio intende contestare sia la competenza territoriale (a suo avviso spetterebbe al Tribunale di Roma) sia la decisione nel merito. Ai sensi dell'art. 43 c.p.c., Tizio può proporre ricorso per regolamento di competenza alla Cassazione oppure proporre appello ordinario impugnando entrambi i capi. Tizio sceglie l'appello: Caio, tuttavia, ritiene di avere interesse a che la questione di competenza sia definita in via rapida dalla Cassazione e propone autonomamente il regolamento, facoltà che l'art. 43 secondo comma gli riconosce espressamente.

Caso 2: Regolamento proposto prima dell'appello: sospensione e ripresa dei termini per Sempronio

Il Tribunale di Napoli pronuncia sentenza con cui affronta sia la questione di competenza sia quella di merito, condannando Sempronio al pagamento di danni in favore di Caio. Sempronio decide di proporre prima il regolamento di competenza alla Cassazione. In base all'art. 43 terzo comma, i termini per proporre l'appello avverso il capo di merito restano sospesi. Quando la Cassazione emette l'ordinanza che regola la competenza e questa viene comunicata alle parti, i termini per l'appello riprendono a decorrere dall'inizio, consentendo a Sempronio di non incorrere in decadenze.

Esempio 3: Regolamento proposto dopo l'impugnazione ordinaria: sospensione ex art. 48 c.p.c.

Tizio propone appello avverso una sentenza del Tribunale di Torino che ha deciso su competenza e merito. Nelle more del giudizio di appello, Caio, altra parte del processo, propone istanza di regolamento di competenza alla Cassazione. In applicazione del terzo comma dell'art. 43 c.p.c., si applica la disciplina dell'art. 48 c.p.c.: il procedimento di appello viene sospeso fino alla pronuncia della Corte di Cassazione sull'ordinanza regolatrice, evitando così il rischio di decisioni incompatibili tra il giudice dell'impugnazione ordinaria e la Cassazione in sede di regolamento.

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 43 c.p.c. anziché l'art. 42 c.p.c.?

L'art. 43 si applica quando il giudice pronuncia nello stesso provvedimento sia sulla competenza sia sul merito della causa. Se invece il giudice si limita a statuire sulla sola competenza, opera il regolamento necessario previsto dall'art. 42 c.p.c.

La parte che sceglie l'impugnazione ordinaria perde il diritto al regolamento di competenza?

Sì, la parte che propone l'impugnazione ordinaria non può poi proporre anche il regolamento di competenza per lo stesso capo. Tuttavia, le altre parti del processo conservano autonomamente la facoltà di proporre il regolamento, come chiarisce il secondo comma dell'articolo.

Cosa succede ai termini per l'appello se viene proposto prima il regolamento di competenza?

I termini per proporre l'impugnazione ordinaria (ad esempio l'appello) si sospendono e riprendono a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza della Cassazione che regola la competenza, evitando che la parte decada dal diritto di impugnare nel merito.

Cosa accade se il regolamento di competenza è proposto dopo che è già stata avviata l'impugnazione ordinaria?

In tal caso si applica l'art. 48 c.p.c., che prevede la sospensione del processo di merito (ad esempio il giudizio di appello) fino alla definizione del regolamento da parte della Cassazione, per evitare decisioni contraddittorie.

Il regolamento facoltativo ex art. 43 c.p.c. sospende automaticamente il processo di merito?

Non automaticamente in tutti i casi. Se il regolamento è proposto prima dell'impugnazione ordinaria, operano le regole sui termini del terzo comma. Se è proposto dopo, scatta la sospensione ex art. 48 c.p.c. In ogni caso, orientamento prevalente ritiene che la sospensione miri a coordinare le due procedure e prevenire conflitti decisori.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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