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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 39 c.p.c. – Litispendenza e continenza di cause

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. [1]

Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza [2] la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso. [3]

[1] Comma così sostituito dall’art. 45, comma 3a, L. 18 giugno 2009, n. 69.

[2] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 3b, L. 18 giugno 2009, n. 69.

[3] Comma modificato dall’art. 45, comma 3c, L. 18 giugno 2009, n. 69.

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In sintesi

  • La litispendenza è la situazione di duplicazione processuale quando la medesima causa pende davanti a più giudici
  • Il giudice successivamente adito, anche d'ufficio, dichiara la litispendenza e ordina la cancellazione dal ruolo
  • La continenza di cause ricorre quando un giudice è competente anche per altre cause già proposte altrove
  • La prevenzione determina quale giudice continua il procedimento in caso di duplicazione

La litispendenza ricorre quando la stessa causa è proposta davanti a giudici diversi; il giudice successivamente adito dichiara la cancellazione.

Ratio

L'articolo 39 mira a eliminare la duplicazione processuale e a garantire l'unicità della decisione. Se una medesima controversia pende davanti a due giudici, il rischio di sentenze contraddittorie è alto, con danno all'efficienza della giustizia e alla certezza del diritto. La norma assegna il procedimento al giudice che ha avuto la prevenzione (il primo adito), concentrando la controversia in un unico giudizio.

Analisi

La norma si articola in tre sezioni. Primo: se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, il giudice successivamente adito dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione. Il giudice che ha la prevenzione continua il procedimento. Secondo: nel caso di continenza (il giudice preventivamente adito è competente anche per l'altra causa), il giudice della causa successiva dichiara la continenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione davanti al primo giudice. Terzo: la prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso.

Quando si applica

Tipico esempio: Tizio cita Caio davanti al tribunale di Milano il 15 maggio per il pagamento di 30.000 euro. Lo stesso Tizio, il 20 maggio, cita Caio davanti al tribunale di Roma per la restituzione di una cosa mobile. Entrambe le cause riguardano la medesima relazione giuridica. Il tribunale di Roma, essendo successivamente adito, dichiara la litispendenza (sebbene si tratti di rami diversi della stessa controversia) e ordina il rinvio a Milano.

Connessioni

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Domande frequenti

Qual è la differenza tra litispendenza e continenza?

La litispendenza ricorre quando la medesima causa pende davanti a due giudici e il giudice successivamente adito cede. La continenza ricorre quando un giudice è competente anche per altre cause già proposte; il giudice successivamente adito rimette al giudice preventivamente adito se questi è competente per entrambe.

Come si determina la prevenzione tra più giudici?

La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso. Il giudice che è stato adito per primo ha la prevenzione, e gli altri giudici devono ceder il passo se ricorre litispendenza o continenza.

Posso impedire l'effetto della litispendenza scegliendo il giudice corretto?

No, la litispendenza è rilevata d'ufficio dal giudice successivamente adito anche senza istanza delle parti. Pertanto, è importante citare il convenuto davanti al giudice corretto fin dal primo momento.

Cosa accade alla sentenza del giudice successivamente adito se dichiarata la litispendenza?

La causa viene cancellata dal ruolo del giudice successivamente adito, e tutto il procedimento prosegue davanti al giudice preventivamente adito. Se il giudice ha già pronunciato sentenza, essa diventa nulla per vizio di competenza.

Posso proporre appello contro l'ordinanza di litispendenza?

Sì, l'ordinanza di litispendenza può essere impugnata con istanza di regolamento di competenza davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione, come previsto dall'articolo 42.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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