Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 45 c.p.c. – Conflitto di competenza

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei termini di cui all’articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza.

In sintesi

  • Si applica quando la causa è riassunta davanti a un secondo giudice dopo una declaratoria di incompetenza.
  • Il secondo giudice, ritenendosi anch'egli incompetente, non può dichiararlo con ordinanza ordinaria.
  • Deve richiedere d'ufficio il regolamento di competenza alla Corte di Cassazione.
  • Riguarda l'incompetenza per materia o per territorio nei casi di competenza funzionale inderogabile (art. 28 c.p.c.).
  • Evita il rischio che la parte resti indefinitamente priva di un giudice.
Indice dei contenuti

Se il giudice riassuntivo si ritiene a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza.

Ratio della norma

L'art. 45 c.p.c. risolve il cosiddetto conflitto negativo di competenza: la situazione in cui due giudici si dichiarano entrambi incompetenti, rischiando di lasciare la parte senza un organo giudicante. Il legislatore ha preferito affidare la decisione alla Corte di Cassazione d'ufficio, senza attendere l'istanza di parte, a garanzia del diritto di accesso alla giustizia (art. 24 Cost.) e del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).

Analisi del testo

La norma individua una sequenza precisa di presupposti. In primo luogo, occorre che il giudice originariamente adito abbia emesso un'ordinanza di incompetenza per materia o per territorio nelle ipotesi di cui all'art. 28 c.p.c. (competenza inderogabile per ragioni di ordine pubblico processuale). In secondo luogo, la parte deve aver riassunto la causa davanti al giudice indicato come competente, nei termini previsti dall'art. 50 c.p.c. Infine, il giudice della riassunzione deve, a sua volta, ritenere di non essere competente. In tale situazione non può limitarsi a emettere una nuova ordinanza di incompetenza: la legge gli impone di sollevare d'ufficio il regolamento di competenza, rimettendo la questione alla Corte di Cassazione affinché indichi il giudice competente in via definitiva.

Quando si applica

L'art. 45 opera tipicamente nelle seguenti situazioni: (a) contrasto tra giudici ordinari di diverso livello (es. Tribunale e Giudice di Pace) sull'identificazione del giudice competente per materia; (b) contrasto tra tribunali di circoscrizioni diverse in materie in cui la competenza territoriale è inderogabile ai sensi dell'art. 28 (es. esecuzione immobiliare, opposizione all'esecuzione). Non si applica, in linea generale, ai casi di competenza territoriale derogabile tra privati, per i quali l'ordinamento prevede meccanismi diversi. È inoltre necessario che la riassunzione sia avvenuta nei termini di legge: se la causa si è estinta per mancata riassunzione, non sorge conflitto.

Connessioni con altre norme

L'art. 45 si colloca all'interno di un sistema coerente: l'art. 28 c.p.c. definisce i casi di competenza territoriale inderogabile che possono innescare il meccanismo; l'art. 42 c.p.c. disciplina il regolamento di competenza su istanza di parte, rimedio alternativo/complementare; l'art. 43 c.p.c. regolamenta gli effetti del regolamento sul processo; l'art. 44 c.p.c. prevede il regolamento d'ufficio in altri casi; l'art. 47 c.p.c. si occupa del conflitto positivo di competenza; l'art. 50 c.p.c. fissa i termini per la riassunzione, la cui osservanza è presupposto indefettibile dell'art. 45.

Casi pratici

Caso 1: Conflitto tra Giudice di Pace e Tribunale per materia

Tizio cita Caio davanti al Giudice di Pace per una controversia di vicinato che, ad avviso dell'attore, rientra nel limite di valore della competenza onoraria. Il Giudice di Pace emette ordinanza dichiarando la propria incompetenza per materia e indica il Tribunale. Tizio riassume la causa nei termini. Il Tribunale, esaminato il fascicolo, ritiene tuttavia che la domanda rientri nella competenza del Giudice di Pace. Anziché emettere una nuova ordinanza di incompetenza, il Tribunale richiede d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., rimettendo la questione alla Corte di Cassazione che individua definitivamente il giudice competente.

Caso 2: Conflitto territoriale in materia di esecuzione immobiliare

Sempronio avvia un'esecuzione forzata su un immobile. Il Tribunale di Milano, adito per primo, si dichiara incompetente territorialmente ex art. 28 c.p.c. e indica il Tribunale di Monza come foro esclusivo. Sempronio riassume la procedura davanti al Tribunale di Monza, ma quest'ultimo ritiene che la competenza spetti a Milano. Trattandosi di competenza inderogabile, il Tribunale di Monza non può limitarsi a rimandare la palla: deve richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, evitando che Sempronio resti indefinitamente privo di un giudice dell'esecuzione.

Caso 3: Riassunzione tardiva e mancata applicazione dell'art. 45

Caio viene citato da Tizio davanti a un tribunale che si dichiara incompetente per materia. Tizio, distratto, riassume la causa davanti al secondo giudice solo dopo la scadenza del termine ex art. 50 c.p.c. Il secondo giudice rileva l'estinzione del processo per tardività della riassunzione: non essendo la causa validamente pendente davanti a lui, non si configura alcun conflitto di competenza e l'art. 45 non può trovare applicazione. Tizio dovrà eventualmente proporre una nuova domanda.

Domande frequenti

Che cos'è il conflitto negativo di competenza disciplinato dall'art. 45 c.p.c.?

Si ha conflitto negativo di competenza quando due giudici si dichiarano entrambi incompetenti a conoscere la stessa causa. L'art. 45 c.p.c. risolve questa situazione imponendo al secondo giudice di richiedere d'ufficio il regolamento di competenza alla Corte di Cassazione, che indica definitivamente il giudice competente.

Il secondo giudice può emettere una normale ordinanza di incompetenza anziché richiedere il regolamento?

No. Una volta che la causa è stata ritualmente riassunta davanti al secondo giudice e questi si ritiene incompetente, la legge non gli lascia scelta: deve richiedere d'ufficio il regolamento di competenza. Non può limitarsi a emettere un'ordinanza di incompetenza, che altrimenti innescherebbe un rimpallo potenzialmente infinito tra giudici.

L'art. 45 si applica anche ai casi di incompetenza territoriale derogabile?

In linea generale no. La norma richiede che la declaratoria di incompetenza del primo giudice riguardi la materia o il territorio nei casi di cui all'art. 28 c.p.c., ossia le ipotesi di competenza territoriale inderogabile. Per la competenza territoriale ordinaria, derogabile per accordo delle parti, operano meccanismi diversi.

Cosa succede se la parte non riassume la causa nei termini dell'art. 50 c.p.c.?

Se la riassunzione non avviene nei termini di legge, il processo si estingue. In tal caso non si forma alcun conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c., perché la causa non è validamente pendente davanti al secondo giudice. La parte dovrà, se ancora possibile, proporre una nuova domanda giudiziale.

Qual è la differenza tra il regolamento d'ufficio ex art. 45 e quello su istanza di parte ex art. 42 c.p.c.?

Il regolamento ex art. 42 è rimesso all'iniziativa della parte e può essere proposto quando il primo giudice si dichiara incompetente. Il regolamento ex art. 45 è invece obbligatorio e d'ufficio: scatta automaticamente per iniziativa del secondo giudice quando si verifica un conflitto negativo, senza che la parte debba attivarsi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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