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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 48 c.p.c. – Sospensione dei processi
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o è pronunciata l’ordinanza che richiede il regolamento.
Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 47 - Art. 47 c.p.c.: Procedimento del regolamento di competenza→Cod. proc. civ. art. 49 - Art. 49 c.p.c.: Ordinanza [1] di regolamento di competenza→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 46 c.p.c.: Casi di inapplicabilità del regolamento di compe→Articolo 50 Codice di Procedura Civile: Riassunzione della causa→Art. 50-bis c.p.c.: Cause nelle quali il tribunale giudica in co→Art. 50-ter c.p.c.: Cause nelle quali il tribunale giudica in co→Art. 50-quater c.p.c.: Inosservanza delle disposizioni sulla com→Articolo 45 Codice di Procedura Civile: Conflitto di competenza→Articolo 51 Codice di Procedura Civile: Astensione del giudice
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il processo civile si sospende automaticamente quando viene proposta istanza di regolamento di competenza, in attesa dell'ordinanza della Cassazione.
Ratio della norma
L'art. 48 c.p.c. risponde all'esigenza di coordinare l'incidente di competenza con la prosecuzione del giudizio di merito. La ratio è quella di evitare che il processo vada avanti davanti a un giudice la cui competenza è in contestazione: continuare l'istruttoria o addirittura emettere sentenza nel merito mentre la Corte di cassazione è chiamata a decidere chi è il giudice competente sarebbe palesemente antieconomico e potenzialmente causa di nullità degli atti compiuti. La sospensione tutela pertanto sia l'economia processuale sia il contraddittorio delle parti, che non devono sostenere due fronti contemporanei.
Analisi del testo
La norma ha una struttura semplice: al verificarsi della condizione (proposizione dell'istanza di regolamento di competenza), consegue automaticamente l'effetto (sospensione del processo). Non è richiesta un'ordinanza del giudice istruttore né un'istanza di parte per ottenere la sospensione: essa opera ope legis. Il termine della sospensione è individuato nella comunicazione dell'ordinanza della Cassazione, non nel suo deposito: il processo può dunque ripartire solo quando le parti abbiano avuto formale notizia della decisione. La modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito «sentenza» con «ordinanza», riflette la riforma del provvedimento conclusivo del regolamento di competenza, semplificato nella forma.
Quando si applica
La sospensione opera ogni volta che una parte propone regolamento di competenza ai sensi degli artt. 42-47 c.p.c., sia nel caso di regolamento necessario (previsto dalla legge) sia in quello facoltativo. Sono tuttavia previste due eccezioni esplicite. La prima è quella dell'art. 47, secondo comma: il giudice istruttore può disporre misure urgenti e, in linea generale, gli atti conservativi o cautelari non vengono impediti dalla sospensione. La seconda è quella dell'art. 367, che riguarda il regolamento di competenza d'ufficio sollevato dalla Cassazione nelle cause in cui è parte lo Stato o altri enti pubblici: in tale ipotesi la disciplina è parzialmente diversa. Al di fuori di queste eccezioni, l'orientamento prevalente interpreta la sospensione come assoluta: qualunque attività di merito compiuta nelle more è tipicamente considerata inefficace o nulla.
Connessioni con altre norme
L'art. 48 va letto in stretta correlazione con: art. 42 c.p.c. (regolamento di competenza su istanza di parte), art. 43 c.p.c. (regolamento d'ufficio), art. 44 c.p.c. (termine per il ricorso), art. 47 c.p.c. (procedura e provvedimenti urgenti), art. 367 c.p.c. (sospensione in relazione al regolamento d'ufficio dalla Cassazione) e art. 295 c.p.c. (sospensione necessaria del processo, quale istituto generale di riferimento). Sul piano sostanziale la norma interagisce inoltre con i principi del giusto processo ex art. 111 Cost., che impone la ragionevole durata: la sospensione, pur allungando i tempi, è giustificata dalla necessità di radicare correttamente la giurisdizione e la competenza.
Casi pratici
Caso 1: Eccezione di incompetenza territoriale e regolamento su istanza di parte
Tizio conviene Caio davanti al Tribunale di Milano per il pagamento di un debito. Caio eccepisce l'incompetenza territoriale e, ritenendo la questione di massima importanza, propone istanza di regolamento di competenza alla Corte di cassazione. Dal momento del deposito del ricorso, il processo davanti al Tribunale di Milano si sospende automaticamente. Il giudice istruttore non può fissare ulteriori udienza di merito né ammettere prove: deve limitarsi ad attendere la comunicazione dell'ordinanza della Cassazione. Solo quando quest'ultima viene comunicata alle parti, il processo riprende, davanti al giudice dichiarato competente.
Caso 2: Misure urgenti durante la sospensione
Sempronia ha ottenuto un sequestro conservativo sui beni di Mevio nell'ambito di una causa davanti al Tribunale di Roma. Mevio propone regolamento di competenza sostenendo che la causa spetti al Tribunale di Napoli. Il processo si sospende ai sensi dell'art. 48, ma Sempronia teme che Mevio stia dilapidando ulteriori beni. In virtù del richiamo all'art. 47, secondo comma, il giudice istruttore può comunque provvedere, in via d'urgenza, su eventuali misure cautelari, senza che la sospensione del giudizio di merito lo impedisca.
Caso 3: Ripresa del processo dopo l'ordinanza della Cassazione
Caio ha proposto regolamento di competenza in una controversia che lo oppone a Tizio davanti al Tribunale di Torino. La Corte di cassazione emette l'ordinanza con cui dichiara la competenza del Tribunale di Genova. La cancelleria comunica l'ordinanza alle parti. Da quel momento la sospensione cessa: il fascicolo viene trasmesso al Tribunale di Genova, e il processo riprende dal punto in cui era stato sospeso, senza che gli atti compiuti prima della sospensione perdano efficacia.
Domande frequenti
Quando si sospende il processo ai sensi dell'art. 48 c.p.c.?
Il processo si sospende automaticamente nel momento in cui viene proposta l'istanza di regolamento di competenza alla Corte di cassazione. Non è necessaria alcuna pronuncia del giudice: la sospensione opera di diritto.
Quando termina la sospensione prevista dall'art. 48 c.p.c.?
La sospensione cessa con la comunicazione dell'ordinanza della Corte di cassazione alle parti. Non è sufficiente il deposito dell'ordinanza: occorre la formale comunicazione perché il processo possa riprendere.
Durante la sospensione il giudice può compiere qualsiasi atto?
In linea generale no: gli atti di merito compiuti durante la sospensione sono tipicamente considerati inefficaci. Fanno eccezione i provvedimenti urgenti previsti dall'art. 47, secondo comma, c.p.c., come talune misure cautelari o conservative.
Qual è la differenza tra «sentenza» e «ordinanza» nella formulazione dell'art. 48 c.p.c.?
La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha sostituito la parola «sentenza» con «ordinanza» per adeguare il testo alla forma semplificata del provvedimento con cui la Cassazione definisce il regolamento di competenza, non più una sentenza ma appunto un'ordinanza.
L'art. 48 c.p.c. si applica anche al regolamento d'ufficio?
L'art. 48 si applica alla generalità dei regolamenti di competenza, ma per il regolamento d'ufficio sollevato dalla Cassazione in determinate cause (art. 367 c.p.c.) la disciplina presenta specificità proprie, motivo per cui la norma stessa fa salvo quanto disposto dall'art. 367.
Fonti consultate: 1 fonte verificate