Art. 50-bis c.p.c. – Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il tribunale giudica in composizione collegiale:
nelle cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, [al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95] [1] e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari [2] e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
7-bis) nelle cause di cui all’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 [3]
Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.
[1] Parole abrogate dal D.L. 8 luglio 1999, n. 270.
[2] Le parole «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari» sono state inserite dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262.
[3] Numero inserito dall’articolo 2, comma 448, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
In sintesi
Individua i procedimenti in cui il tribunale decide in collegio anziché in composizione monocratica.
Ratio della norma
L'art. 50-bis c.p.c. individua le materie in cui la maggiore complessità tecnica o la rilevanza degli interessi coinvolti rende necessaria la decisione collegiale, superando il principio generale della monocraticità introdotto dalla riforma del giudice unico (D.Lgs. 51/1998). Il legislatore ha mantenuto la collegialità come eccezione qualificata per garantire una deliberazione più ponderata nei procedimenti più delicati o a più alto impatto ordinamentale.
Analisi del testo
La disposizione elenca tassativamente le ipotesi di collegialità obbligatoria del tribunale. Il primo comma individua sei categorie: (i) i procedimenti in camera di consiglio, caratterizzati da riti semplificati; (ii) le cause di competenza della corte d'appello decise in primo grado dal tribunale in forza di norme speciali; (iii) le cause in cui è obbligatorio l'intervento del P.M. ai sensi dell'art. 70, primo comma (tra cui le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone); (iv) le cause di cui all'art. 612 c.p.c. in materia di esecuzione per consegna o rilascio; (v) le controversie societarie ex art. 3 D.Lgs. 5/2003; (vi) le cause di impugnazione delle delibere assembleari. Il secondo e il terzo comma disciplinano invece la Corte di cassazione: le questioni di giurisdizione sono riservate alle sezioni unite, mentre le questioni di competenza tra uffici giudiziari di distretti diversi della stessa Corte sono decise con il procedimento camerale dell'art. 380-bis.1.
Quando si applica
La norma opera ogni qualvolta una causa sia riconducibile a una delle ipotesi tassative elencate. Il difetto di composizione collegiale, laddove prescritto, integra tipicamente una nullità del provvedimento, rilevabile nel giudizio di impugnazione. In linea generale, la verifica della corretta composizione del tribunale deve avvenire sin dalla fase di assegnazione del fascicolo e, se necessario, essere eccepita prima della rimessione della causa in decisione. Il giudice istruttore monocratico che rilevi la propria incompetenza funzionale deve rimettere la causa al collegio.
Connessioni con altre norme
L'art. 50-bis va letto in combinato disposto con l'art. 50-ter c.p.c., che disciplina simmetricamente le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, e con l'art. 281-nonies c.p.c., che regola il procedimento davanti al collegio. Rilevante anche il raccordo con l'art. 70 c.p.c. sull'intervento obbligatorio del P.M. e con l'art. 380-bis.1 c.p.c. per il rito camerale in Cassazione. Le controversie societarie richiamate rimandano all'art. 3 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, parzialmente superato ma ancora rilevante ai fini dell'individuazione delle materie.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra composizione collegiale e monocratica del tribunale?
Il tribunale in composizione monocratica decide con un solo magistrato; in composizione collegiale decide con tre giudici (un presidente e due giudici a latere). La collegialità è obbligatoria nelle materie elencate dall'art. 50-bis c.p.c., mentre per tutte le altre cause si applica il principio generale della monocraticità ai sensi dell'art. 50-ter c.p.c.
Le impugnazioni di delibere assembleari devono sempre essere decise dal collegio?
Sì. L'art. 50-bis c.p.c. prevede espressamente che le cause di impugnazione delle delibere assembleari siano di competenza del tribunale in composizione collegiale, indipendentemente dal valore della controversia o dalla tipologia di delibera impugnata.
Cosa succede se il giudice monocratico decide una causa che avrebbe richiesto il collegio?
L'orientamento prevalente configura una nullità del provvedimento per vizio di composizione dell'organo giudicante. Tale nullità deve essere eccepita nei termini di legge e può essere fatta valere in sede di impugnazione; se non tempestivamente eccepita, il vizio si sana in applicazione dei principi generali in materia di nullità processuali.
Quando la Corte di cassazione si pronuncia a sezioni unite?
Secondo l'art. 50-bis, secondo comma, c.p.c., la Cassazione si pronuncia a sezioni unite sulle questioni di giurisdizione. Le sezioni unite decidono inoltre, con il procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c., le questioni di competenza tra uffici giudiziari appartenenti a distretti diversi della stessa Corte d'appello.
L'intervento del pubblico ministero rende sempre obbligatoria la composizione collegiale?
No. La collegialità scatta solo quando l'intervento del P.M. è obbligatorio ai sensi dell'art. 70, primo comma, c.p.c., ossia nei casi espressamente previsti dalla legge come le cause di stato e capacità delle persone, quelle di separazione e divorzio quando vi siano figli minori, e simili. L'intervento volontario del P.M. o quello obbligatorio previsto da altri commi dell'art. 70 non determina automaticamente la collegialità.
Fonti consultate: 1 fonte verificate