Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 70 c.p.c. – Intervento in causa del pubblico ministero
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d’ufficio:
1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;
3-bis) nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori;
4) NUMERO ABROGATO DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533;
5) negli altri casi previsti dalla legge.
Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.
Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 69 - Articolo 69 Codice di Procedura Civile: Azione del pubblico minis…→Cod. proc. civ. art. 71 - Art. 71 c.p.c.: Comunicazione degli atti processuali al pubblico→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 68 Codice di Procedura Civile: Altri ausiliari→Articolo 72 Codice di Procedura Civile: Poteri del pubblico ministero→Articolo 67 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del custode→Art. 73 c.p.c.: Astensione del pubblico ministero→Articolo 66 Codice di Procedura Civile: Sostituzione del custode→Articolo 74 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 65 Codice di Procedura Civile: Custode
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Disciplina l'intervento obbligatorio e facoltativo del pubblico ministero nel processo civile a tutela di interessi pubblici.
Ratio della norma
L'art. 70 c.p.c. risponde all'esigenza di garantire la presenza di un soggetto pubblico nel processo civile ogni volta che la controversia investe interessi che trascendono la sfera privata delle parti. Il pubblico ministero civile non è parte in senso sostanziale, ma portatore di un interesse generale alla corretta applicazione della legge e alla tutela di soggetti deboli o di valori costituzionalmente rilevanti, come la famiglia, la filiazione e la capacità giuridica della persona. La nullità rilevabile d'ufficio prevista dalla norma esprime il carattere inderogabile di tale presidio pubblicistico.
Analisi del testo
Il primo comma elenca le ipotesi di intervento obbligatorio, la cui omissione determina una nullità che il giudice deve rilevare indipendentemente dall'eccezione di parte. Il n. 1 riguarda le cause in cui il PM ha legittimazione ad agire autonomamente (ad esempio in materia di interdizione o inabilitazione). Il n. 2 copre le cause matrimoniali, comprese quelle di separazione, riflettendo l'interesse pubblico all'istituto familiare. Il n. 3 riguarda le controversie su stato civile e capacità. Il n. 4 è stato abrogato dalla L. 533/1973, che ha sottratto le cause di lavoro all'intervento obbligatorio del PM. Il n. 5 opera come clausola di rinvio alle leggi speciali. Il secondo comma, riscritto dal D.L. 69/2013 (conv. L. 98/2013), riserva all'intervento in Cassazione i soli casi previsti dalla legge, in coerenza con la funzione nomofilattica di quell'organo. Il terzo comma regola l'intervento facoltativo, rimesso alla valutazione discrezionale del PM circa la sussistenza di un pubblico interesse. La Corte costituzionale, con sentenza n. 214/1996, ha esteso l'obbligo di intervento ai giudizi tra genitori naturali che comportino provvedimenti sui figli, colmando una lacuna sistematica.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogniqualvolta il processo civile verta su materie sensibili sul piano pubblico. In via orientativa, l'intervento obbligatorio è tipicamente richiesto nei giudizi di interdizione, inabilitazione, nullità del matrimonio, separazione personale dei coniugi, dichiarazione di adottabilità, rettificazione di atti di stato civile. Davanti alla Corte di cassazione, l'intervento è obbligatorio nelle controversie in materia di stato delle persone, nelle cause in cui il PM ha proposto l'azione e negli altri casi indicati dalle leggi speciali. L'intervento facoltativo presuppone che il PM abbia autonomamente ravvisato un interesse pubblico nella causa, senza che le parti possano in linea generale imporlo.
Connessioni con altre norme
L'art. 70 c.p.c. va letto in combinato con gli artt. 69 (azione del PM) e 71-72 c.p.c. (modalità di intervento e poteri del PM). In materia di filiazione naturale, il riferimento è agli artt. 9 L. 898/1970 e 710 c.p.c., richiamati dalla sentenza cost. n. 214/1996. In ambito di interdizione e inabilitazione, il coordinamento è con gli artt. 712 ss. c.p.c. e con gli artt. 414 ss. c.c. Sul versante processuale, la nullità rilevabile d'ufficio si inserisce nel sistema degli artt. 156 ss. c.p.c. L'art. 75 D.L. 69/2013 ha riformulato il secondo comma in coerenza con la ridefinizione del ruolo del PM in Cassazione operata dalla riforma del 2013.
Casi pratici
Caso 1: Causa di interdizione: intervento obbligatorio del PM
Tizio, fratello di Caio affetto da grave infermità mentale, deposita ricorso per l'interdizione di quest'ultimo. Il tribunale, verificando il fascicolo, constata che il pubblico ministero non è stato ancora informato del procedimento e ne dispone d'ufficio la comunicazione. L'intervento del PM è obbligatorio ai sensi dell'art. 70, n. 1, c.p.c., poiché si tratta di causa che il PM stesso avrebbe potuto proporre ex art. 714 c.p.c. L'eventuale omissione avrebbe determinato una nullità rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
Caso 2: Separazione personale: il PM verifica la tutela dei minori
Sempronia e Caio avviano un giudizio di separazione personale consensuale davanti al tribunale. Il giudice trasmette gli atti al pubblico ministero, il cui intervento è obbligatorio ai sensi dell'art. 70, n. 2, c.p.c. Il PM esamina le condizioni pattuite nell'accordo e, riscontrando che le disposizioni sull'affidamento dei figli minori appaiono adeguate al loro interesse, non formula osservazioni. Se invece avesse ravvisato profili pregiudizievoli per i minori, avrebbe potuto segnalarli al giudice affinché non omologasse l'accordo.
Caso 3: Intervento facoltativo in causa tra privati con rilevanza pubblica
Tizio conviene in giudizio Sempronio per l'accertamento della nullità di un contratto di mutuo, sostenendo che dissimuli un'operazione usuraria. Il pubblico ministero, venuto a conoscenza della causa, ritiene che l'accertamento possa avere implicazioni sistematiche per una serie di contratti analoghi stipulati nella medesima area geografica. Esercita quindi la facoltà di intervento prevista dall'art. 70, terzo comma, c.p.c., ravvisando un pubblico interesse alla corretta qualificazione giuridica dell'operazione.
Domande frequenti
Cosa succede se il pubblico ministero non interviene in una causa in cui l'intervento è obbligatorio?
L'omissione determina una nullità processuale rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, come espressamente previsto dall'art. 70, primo comma, c.p.c. Il giudice è quindi tenuto a rilevarla senza attendere l'eccezione di parte.
In quali cause matrimoniali deve intervenire il PM?
L'intervento è obbligatorio in tutte le cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi. Rientrano tipicamente in questa categoria i giudizi di nullità del matrimonio, di divorzio e di separazione, sia giudiziale sia consensuale in fase di omologa.
Il PM può intervenire in una causa ordinaria tra privati senza che nessuna norma lo preveda espressamente?
Sì. L'art. 70, terzo comma, c.p.c. attribuisce al PM la facoltà di intervenire in qualsiasi causa in cui ravvisi un pubblico interesse. Si tratta di un intervento discrezionale, rimesso alla valutazione del PM, che non genera obblighi per le parti né per il giudice.
Perché il numero 4 dell'art. 70 c.p.c. risulta abrogato?
La L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha riformato il processo del lavoro, ha eliminato l'obbligo di intervento del PM nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello, ritenendo non più necessaria tale presenza pubblicistica nel rito speciale lavoristico.
Qual è stata l'incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 1996 sull'art. 70 c.p.c.?
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva l'intervento obbligatorio del PM nei giudizi tra genitori naturali che comportino provvedimenti relativi ai figli, colmando una lacuna rispetto alla tutela della filiazione naturale parificata a quella legittima.
Fonti consultate: 1 fonte verificate