Art. 70 c.p.c. – Intervento in causa del pubblico ministero
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d’ufficio:
nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;
[abrogato] 4) nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello [1];
negli altri casi previsti dalla legge.
Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge [2].
Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.
La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1996, n. 214, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prescrive l’intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino “provvedimenti relativi ai figli”, nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992.
La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1996, n. 214, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prescrive l’intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino “provvedimenti relativi ai figli”, nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992.
[1] Numero abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
[2] Comma così sostituito dall’art. 75, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
In sintesi
Disciplina l'intervento obbligatorio e facoltativo del pubblico ministero nel processo civile a tutela di interessi pubblici.
Ratio della norma
L'art. 70 c.p.c. risponde all'esigenza di garantire la presenza di un soggetto pubblico nel processo civile ogni volta che la controversia investe interessi che trascendono la sfera privata delle parti. Il pubblico ministero civile non è parte in senso sostanziale, ma portatore di un interesse generale alla corretta applicazione della legge e alla tutela di soggetti deboli o di valori costituzionalmente rilevanti, come la famiglia, la filiazione e la capacità giuridica della persona. La nullità rilevabile d'ufficio prevista dalla norma esprime il carattere inderogabile di tale presidio pubblicistico.
Analisi del testo
Il primo comma elenca le ipotesi di intervento obbligatorio, la cui omissione determina una nullità che il giudice deve rilevare indipendentemente dall'eccezione di parte. Il n. 1 riguarda le cause in cui il PM ha legittimazione ad agire autonomamente (ad esempio in materia di interdizione o inabilitazione). Il n. 2 copre le cause matrimoniali, comprese quelle di separazione, riflettendo l'interesse pubblico all'istituto familiare. Il n. 3 riguarda le controversie su stato civile e capacità. Il n. 4 è stato abrogato dalla L. 533/1973, che ha sottratto le cause di lavoro all'intervento obbligatorio del PM. Il n. 5 opera come clausola di rinvio alle leggi speciali. Il secondo comma, riscritto dal D.L. 69/2013 (conv. L. 98/2013), riserva all'intervento in Cassazione i soli casi previsti dalla legge, in coerenza con la funzione nomofilattica di quell'organo. Il terzo comma regola l'intervento facoltativo, rimesso alla valutazione discrezionale del PM circa la sussistenza di un pubblico interesse. La Corte costituzionale, con sentenza n. 214/1996, ha esteso l'obbligo di intervento ai giudizi tra genitori naturali che comportino provvedimenti sui figli, colmando una lacuna sistematica.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogniqualvolta il processo civile verta su materie sensibili sul piano pubblico. In via orientativa, l'intervento obbligatorio è tipicamente richiesto nei giudizi di interdizione, inabilitazione, nullità del matrimonio, separazione personale dei coniugi, dichiarazione di adottabilità, rettificazione di atti di stato civile. Davanti alla Corte di cassazione, l'intervento è obbligatorio nelle controversie in materia di stato delle persone, nelle cause in cui il PM ha proposto l'azione e negli altri casi indicati dalle leggi speciali. L'intervento facoltativo presuppone che il PM abbia autonomamente ravvisato un interesse pubblico nella causa, senza che le parti possano in linea generale imporlo.
Connessioni con altre norme
L'art. 70 c.p.c. va letto in combinato con gli artt. 69 (azione del PM) e 71-72 c.p.c. (modalità di intervento e poteri del PM). In materia di filiazione naturale, il riferimento è agli artt. 9 L. 898/1970 e 710 c.p.c., richiamati dalla sentenza cost. n. 214/1996. In ambito di interdizione e inabilitazione, il coordinamento è con gli artt. 712 ss. c.p.c. e con gli artt. 414 ss. c.c. Sul versante processuale, la nullità rilevabile d'ufficio si inserisce nel sistema degli artt. 156 ss. c.p.c. L'art. 75 D.L. 69/2013 ha riformulato il secondo comma in coerenza con la ridefinizione del ruolo del PM in Cassazione operata dalla riforma del 2013.
Domande frequenti
Cosa succede se il pubblico ministero non interviene in una causa in cui l'intervento è obbligatorio?
L'omissione determina una nullità processuale rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, come espressamente previsto dall'art. 70, primo comma, c.p.c. Il giudice è quindi tenuto a rilevarla senza attendere l'eccezione di parte.
In quali cause matrimoniali deve intervenire il PM?
L'intervento è obbligatorio in tutte le cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi. Rientrano tipicamente in questa categoria i giudizi di nullità del matrimonio, di divorzio e di separazione, sia giudiziale sia consensuale in fase di omologa.
Il PM può intervenire in una causa ordinaria tra privati senza che nessuna norma lo preveda espressamente?
Sì. L'art. 70, terzo comma, c.p.c. attribuisce al PM la facoltà di intervenire in qualsiasi causa in cui ravvisi un pubblico interesse. Si tratta di un intervento discrezionale, rimesso alla valutazione del PM, che non genera obblighi per le parti né per il giudice.
Perché il numero 4 dell'art. 70 c.p.c. risulta abrogato?
La L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha riformato il processo del lavoro, ha eliminato l'obbligo di intervento del PM nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello, ritenendo non più necessaria tale presenza pubblicistica nel rito speciale lavoristico.
Qual è stata l'incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 1996 sull'art. 70 c.p.c.?
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva l'intervento obbligatorio del PM nei giudizi tra genitori naturali che comportino provvedimenti relativi ai figli, colmando una lacuna rispetto alla tutela della filiazione naturale parificata a quella legittima.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.