Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 71 c.p.c. – Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell’articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinchè possa intervenire.

Lo stesso ordine il giudice può dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell’ultimo comma dell’articolo precedente.

In sintesi

  • Il giudice ordina la comunicazione degli atti al PM nelle cause a intervento obbligatorio (art. 70, comma 1, c.p.c.).
  • Nelle ipotesi facoltative (art. 70, ultimo comma) il giudice valuta discrezionalmente se disporre la comunicazione.
  • La comunicazione è il presupposto per un intervento del PM effettivo e non meramente formale.
  • L'ordine può essere emesso in qualsiasi momento del procedimento.
Indice dei contenuti

Il giudice ordina la comunicazione degli atti al PM nelle cause obbligatorie e può farlo nelle ipotesi facoltative previste dall'art. 70 c.p.c.

Ratio della norma

L'art. 71 c.p.c. costituisce il meccanismo operativo attraverso cui si attua concretamente il coinvolgimento del pubblico ministero nei procedimenti civili in cui la sua presenza è ritenuta necessaria o opportuna dall'ordinamento. La norma non definisce autonomamente i casi di intervento, rimandando a tal fine all'art. 70 c.p.c., ma disciplina lo strumento procedurale mediante il quale il giudice garantisce che il PM venga messo in condizione di esercitare le proprie prerogative. La ratio risiede nella tutela di interessi che trascendono la sfera delle parti private: la comunicazione degli atti è il presupposto indispensabile affinché l'intervento del PM non sia meramente formale ma sostanzialmente effettivo.

Analisi del testo

Il primo comma contempla l'ipotesi in cui sia proposta una delle cause per cui l'intervento del PM è obbligatorio ai sensi dell'art. 70, primo comma, c.p.c. In tali casi il giudice ordina la comunicazione: si tratta di un atto dovuto, privo di margini discrezionali. Il termine «ordina» segnala la natura imperativa dell'adempimento, che prescinde da qualsiasi valutazione di opportunità.

Il secondo comma disciplina invece le ipotesi facoltative: il giudice «può» dare il medesimo ordine ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell'ultimo comma dell'art. 70, ossia quando l'intervento è meramente facoltativo. Qui il termine «può» restituisce al giudice un apprezzamento discrezionale, da esercitarsi caso per caso in ragione della rilevanza pubblicistica degli interessi coinvolti. La formula «ogni volta che ravvisi» sottolinea che tale valutazione può sopravvenire in qualsiasi momento del procedimento.

Quando si applica

La norma si applica in due distinte situazioni. In via obbligatoria, ogniqualvolta sia instaurata una causa rientrante nelle categorie di cui all'art. 70, primo comma, c.p.c.: tipicamente le cause matrimoniali, quelle in materia di stato e capacità delle persone, le cause che concernono rapporti di famiglia non meramente patrimoniali. In via facoltativa, quando il giudice, nel corso del procedimento, ravvisi la presenza di un interesse pubblico rilevante che giustifichi la comunicazione al PM, in linea generale ogniqualvolta la vertenza possa incidere su interessi collettivi o su soggetti in condizione di particolare vulnerabilità.

Connessioni con altre norme

L'art. 71 c.p.c. è strutturalmente collegato all'art. 70 c.p.c., al quale rinvia espressamente per individuare i casi di intervento obbligatorio e facoltativo. Sul piano sistematico si raccorda con gli artt. 72-73 c.p.c., che disciplinano rispettivamente i poteri del PM interveniente e del PM agente. Rileva altresì il coordinamento con l'art. 151 disp. att. c.p.c. in materia di comunicazioni al PM da parte della cancelleria, nonché con le norme del codice civile che impongono l'intervento del PM in determinati giudizi (ad es. artt. 274, 264, 361 c.c. in materia di filiazione e tutela).

Casi pratici

Caso 1: Causa di separazione personale dei coniugi

Tizio e Caia sono parti in un giudizio di separazione personale. Il giudice, verificato che la causa rientra tra quelle per le quali l'art. 70, primo comma, c.p.c. impone la presenza del PM, ordina immediatamente la comunicazione degli atti alla procura competente. Il pubblico ministero, ricevuta la comunicazione, acquisisce gli atti e valuta se intervenire per tutelare gli interessi dei figli minori della coppia.

Caso 2: Vertenza patrimoniale con interesse pubblico sopravvenuto

Sempronio conviene in giudizio un ente pubblico per il risarcimento di un danno contrattuale. Nel corso dell'istruttoria emerge che la vicenda coinvolge la gestione di fondi pubblici destinati a soggetti fragili. Il giudice, pur trattandosi di causa non obbligatoriamente soggetta all'intervento del PM, ravvisa un interesse pubblico rilevante e, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 71, secondo comma, c.p.c., ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero.

Caso 3: Giudizio di interdizione

Caio propone ricorso per l'interdizione del fratello maggiore, affetto da una grave infermità mentale. Trattandosi di causa relativa alla capacità della persona, l'art. 70 c.p.c. impone l'intervento obbligatorio del PM. Il giudice, sin dalla fissazione dell'udienza, ordina la comunicazione degli atti alla procura, che designa un sostituto per seguire il procedimento e acquisisce la documentazione sanitaria agli atti.

Domande frequenti

Chi decide se comunicare gli atti al pubblico ministero?

Il giudice. Nelle cause a intervento obbligatorio l'ordine è atto dovuto; nelle ipotesi facoltative il giudice esercita una valutazione discrezionale.

Quali atti vengono comunicati al pubblico ministero?

In linea generale gli atti processuali rilevanti per la causa, nella misura necessaria a consentire al PM di valutare se e come intervenire nel procedimento.

Cosa succede se il giudice omette di ordinare la comunicazione in un caso obbligatorio?

L'omissione costituisce un vizio procedurale rilevante, poiché l'intervento del PM nelle cause obbligatorie è condizione di regolarità del procedimento. L'orientamento prevalente ritiene che tale omissione possa determinare la nullità degli atti successivi.

Il pubblico ministero è obbligato a intervenire dopo aver ricevuto la comunicazione?

Nelle ipotesi di intervento obbligatorio ex art. 70, comma 1, c.p.c. il PM deve intervenire; nelle ipotesi facoltative rimane libero di valutare se partecipare al giudizio.

La comunicazione al PM può avvenire in qualsiasi fase del processo?

Sì. L'art. 71 c.p.c. non circoscrive la comunicazione a una fase specifica: il giudice può disporla ogni volta che ravvisi i presupposti, anche in corso di causa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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