Art. 72 c.p.c. – Poteri del pubblico ministero
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.
Negli altri casi di intervento previsti nell’art. 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione il pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.
Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarano l’efficacia o l’inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facoltà di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull’impugnazione.
Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell’art. 133.
Restano salve le disposizioni dell’art. 397.
Articolo così sostituito dalla L. 30 luglio 1950, n. 534.
In sintesi
Il pubblico ministero nei processi civili può produrre prove, prendere conclusioni e impugnare sentenze su cause matrimoniali.
Ratio della norma
L'art. 72 c.p.c. definisce il perimetro operativo del pubblico ministero nel processo civile, distinguendo due livelli di partecipazione: uno pieno, equiparato a quello delle parti, e uno limitato, riservato all'ipotesi di intervento obbligatorio ex art. 70. La norma bilancia l'esigenza di tutela degli interessi pubblici — che giustifica la presenza del PM — con il principio dispositivo che governa il processo civile, evitando che l'organo requirente possa alterare l'oggetto del giudizio nelle controversie che non ha promosso. Il legislatore del 1950, riscrivendo l'articolo, ha chiarito che la partecipazione del PM non deve tradursi in una duplicazione della funzione di parte, ma in un presidio di legalità modulato sull'intensità dell'interesse pubblico sotteso alla singola causa.
Analisi del testo
Il primo comma equipara integralmente il PM alle parti quando interviene in cause che avrebbe potuto promuovere in via autonoma (tipicamente quelle riguardanti lo stato delle persone o altri interessi generali): può compiere tutti gli atti processuali previsti per le parti, nelle medesime forme. Il secondo comma, per le ipotesi residuali di intervento obbligatorio previste dall'art. 70 — escluse le cause dinanzi alla Corte di cassazione — circoscrive i poteri del PM alla produzione di documenti, alla deduzione di prove e alla formulazione di conclusioni, sempre nei limiti delle domande già proposte dalle parti: non può dunque allargare il thema decidendum. I commi terzo e quarto attribuiscono al PM il potere di proporre impugnazioni avverso sentenze in materia matrimoniale (divorzio, nullità, riconoscimento di sentenze straniere in materia matrimoniale), con espressa esclusione della separazione personale, in ragione della natura più marcatamente privatistica di quest'ultima. Il quinto comma risolve un possibile conflitto di competenza interna alla magistratura requirente: il potere di impugnare spetta sia al PM presso il giudice che ha emesso la sentenza sia a quello presso il giudice dell'impugnazione. Il sesto comma fissa il dies a quo del termine impugnatorio nella comunicazione della sentenza ex art. 133, in deroga alla regola della notificazione valevole per le parti private. Il settimo comma fa salvo il regime dell'art. 397, che disciplina la revocazione su iniziativa del PM.
Quando si applica
La norma trova applicazione in tutti i processi civili nei quali il PM è chiamato a intervenire ai sensi dell'art. 70 c.p.c., ovvero in quelli che avrebbe potuto promuovere d'ufficio. In via esemplificativa, l'orientamento prevalente ravvisa l'intervento pieno ex primo comma nei procedimenti relativi allo stato e alla capacità delle persone, alle interdizioni, alle inabilitazioni e alle amministrazioni di sostegno, nonché nelle cause concernenti la filiazione. L'intervento limitato del secondo comma ricorre tipicamente nei giudizi in cui la legge prescrive la semplice citazione del PM (es. giudizi di separazione o di divorzio in fase contenziosa). Il potere di impugnazione dei commi terzo e quarto riguarda in linea generale i giudizi di nullità del matrimonio e di divorzio, nonché i procedimenti di delibazione di sentenze matrimoniali straniere; è invece espressamente escluso per la separazione personale dei coniugi.
Connessioni con altre norme
L'art. 72 va letto in coordinamento con l'art. 69 c.p.c. (azione del PM), che individua i casi in cui il PM può agire in via principale, e con l'art. 70 c.p.c. (intervento obbligatorio), che elenca le cause in cui il PM deve essere necessariamente sentito. Rilevano altresì l'art. 71 c.p.c. (modalità di citazione del PM), l'art. 133 c.p.c. per il computo del termine di impugnazione e l'art. 397 c.p.c. per la revocazione su ricorso del PM. In materia di diritto di famiglia, la norma si raccorda con le disposizioni della L. n. 898/1970 (divorzio) e con il d.lgs. n. 149/2022 (riforma Cartabia), che ha razionalizzato i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie.
Domande frequenti
Quando il pubblico ministero ha gli stessi poteri delle parti nel processo civile?
Il PM ha poteri identici a quelli delle parti quando interviene in cause che avrebbe potuto promuovere in via autonoma, come i procedimenti relativi allo stato e alla capacità delle persone. In questi casi può compiere tutti gli atti processuali previsti per le parti.
Cosa può fare il PM negli altri casi di intervento obbligatorio ex art. 70?
Negli interventi obbligatori in cui il PM non avrebbe potuto promuovere la causa, i suoi poteri sono limitati: può produrre documenti, dedurre prove e prendere conclusioni, ma solo nei limiti delle domande già proposte dalle parti, senza poter allargare il thema decidendum.
Il pubblico ministero può impugnare una sentenza di separazione personale?
No. L'art. 72 comma 3 esclude espressamente il potere di impugnazione del PM per le sentenze relative alla separazione personale dei coniugi, in ragione della natura prevalentemente privata di tale controversia. Il potere di impugnazione riguarda invece le cause matrimoniali in senso stretto (nullità, divorzio).
Da quando decorre il termine per l'impugnazione del pubblico ministero?
Il termine per l'impugnazione del PM decorre dalla comunicazione della sentenza effettuata dalla cancelleria ai sensi dell'art. 133 c.p.c., e non dalla notificazione ad istanza di parte che vale invece per le parti private.
Quale PM è competente a proporre impugnazione: quello del giudice a quo o quello del giudice ad quem?
Entrambi. Il quinto comma dell'art. 72 attribuisce espressamente il potere di impugnazione tanto al PM presso il giudice che ha pronunciato la sentenza quanto al PM presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione, eliminando ogni dubbio sulla competenza interna alla magistratura requirente.
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