← Torna a Codice di Procedura Civile
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 75 c.p.c. – Capacità processuale

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere.

Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.

Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.

Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli artt. 36 ss. del codice civile.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 220 del 16 ottobre 1986, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l’attore riassumere il giudizio.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Solo chi ha il libero esercizio dei propri diritti può agire o resistere autonomamente in giudizio.
  • Gli incapaci (minori, interdetti, inabilitati) devono essere rappresentati, assistiti o autorizzati.
  • Le persone giuridiche stanno in giudizio tramite il loro rappresentante legale.
  • Le associazioni non riconosciute e i comitati agiscono per mezzo delle persone indicate negli artt. 36 ss. c.c.
  • La Corte costituzionale (sent. n. 220/1986) ha imposto l'interruzione del processo in caso di scomparsa del convenuto.

Chi ha il libero esercizio dei propri diritti può stare in giudizio; gli incapaci devono essere rappresentati, assistiti o autorizzati.

Ratio della norma

L'art. 75 c.p.c. costituisce il cardine della disciplina processuale sulla capacità di stare in giudizio (legitimatio ad processum), distinta dalla legittimazione ad agire (legitimatio ad causam) di cui all'art. 81. La norma muove dal principio che solo chi è in grado di disporre autonomamente dei propri diritti sostanziali può compiere validamente atti processuali: consentire che un soggetto incapace agisca senza le dovute protezioni significherebbe esporre a rischio i suoi interessi. La norma persegue dunque una duplice finalità: garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e proteggere i soggetti privi di autonomia giuridica.

Analisi del testo

Il primo comma fissa la regola generale: sono capaci di stare in giudizio le persone fisiche maggiorenni non sottoposte a misure limitative della capacità di agire. Per "libero esercizio dei diritti" si intende la piena capacità di agire ex art. 2 c.c.

Il secondo comma disciplina le ipotesi di incapacità. Il minore non emancipato è rappresentato dai genitori o dal tutore; l'interdetto dal tutore; l'inabilitato, con limitazioni, dal curatore; l'emancipato dal curatore per gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione. L'assenza o il difetto di rappresentanza integra un vizio processuale sanabile ai sensi dell'art. 182 c.p.c.

Il terzo comma riguarda le persone giuridiche (società di capitali, fondazioni, enti pubblici): esse agiscono tramite il loro rappresentante legale, individuato secondo lo statuto o la legge (amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione, ecc.). La procura alle liti deve essere conferita da chi ha la rappresentanza legale dell'ente.

Il quarto comma estende la disciplina alle associazioni non riconosciute e ai comitati: pur privi di personalità giuridica, possono stare in giudizio per mezzo delle persone indicate negli artt. 36 e ss. c.c. (tipicamente il presidente o il soggetto cui lo statuto interno attribuisce la rappresentanza). L'orientamento prevalente in giurisprudenza ammette anche la legittimazione passiva di tali enti.

La sentenza della Corte costituzionale n. 220/1986 ha aggiunto un regime speciale: qualora emerga la scomparsa del convenuto, il giudice deve disporre l'interruzione del processo e segnalare il caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei confronti del quale l'attore dovrà riassumere il giudizio. Questo intervento additivo ha colmato una lacuna che, in assenza di rappresentante, avrebbe lasciato il processo privo di un contraddittore legittimo.

Quando si applica

La verifica della capacità processuale è compiuta d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. Si applica tipicamente nei seguenti casi:

  • Azioni promosse da o nei confronti di minori, interdetti o inabilitati: il giudice verifica che il rappresentante legale sia ritualmente investito dei poteri e, se del caso, autorizzato dal giudice tutelare.
  • Controversie in cui parte è una società o un ente: occorre verificare che chi ha firmato la procura alle liti sia il legale rappresentante in carica al momento del conferimento.
  • Cause instaurate da o contro un'associazione non riconosciuta: si accerta chi, secondo l'atto costitutivo o lo statuto, abbia la rappresentanza esterna.
  • Sopravvenuta incapacità di una parte durante il processo: determina l'interruzione del procedimento ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c.
Connessioni con altre norme

L'art. 75 va letto in combinato disposto con:

  • Art. 2 c.c. (capacità di agire): definisce il presupposto sostanziale della capacità processuale.
  • Artt. 36-42 c.c.: disciplinano associazioni non riconosciute e comitati, richiamati dal quarto comma.
  • Art. 78 c.p.c.: prevede la nomina del curatore speciale quando vi sia conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato o in caso di mancanza del rappresentante.
  • Art. 81 c.p.c.: distingue la capacità processuale (art. 75) dalla legittimazione straordinaria ad agire in nome altrui.
  • Art. 182 c.p.c.: consente al giudice di invitare le parti a sanare i vizi di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, con efficacia retroattiva.
  • Artt. 299-305 c.p.c.: disciplinano l'interruzione del processo per morte o perdita della capacità della parte.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra capacità processuale e legittimazione ad agire?

La capacità processuale (art. 75 c.p.c.) riguarda l'idoneità del soggetto a compiere atti processuali in proprio nome, ed è collegata alla capacità di agire di diritto sostanziale. La legittimazione ad agire (art. 81 c.p.c.) attiene invece al rapporto tra la parte e il diritto fatto valere in giudizio: indica chi è titolare del diritto controverso o, in casi eccezionali, chi può agire in nome altrui.

Cosa succede se un soggetto incapace agisce in giudizio senza il rappresentante legale?

Il difetto di capacità processuale è un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Il giudice, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., invita la parte a regolarizzare la situazione entro un termine assegnato; la sanatoria, se intervenuta, opera con efficacia retroattiva. In mancanza di regolarizzazione, il processo è dichiarato estinto o l'atto processuale è nullo.

Chi rappresenta in giudizio un ente pubblico o una pubblica amministrazione?

Gli enti pubblici stanno in giudizio per mezzo del soggetto che la legge o lo statuto individua come legale rappresentante (tipicamente il dirigente apicale o il sindaco per i Comuni). Lo Stato è rappresentato dall'Avvocatura dello Stato. La norma di riferimento rimane l'art. 75, terzo comma, c.p.c., integrata dalle leggi speciali che regolano i singoli enti.

Cosa prevede la sentenza della Corte costituzionale n. 220/1986 in materia di scomparsa del convenuto?

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75 c.p.c. nella parte in cui, in caso di scomparsa del convenuto durante il processo, non prevedeva l'interruzione del processo e la segnalazione al pubblico ministero. Quest'ultimo deve promuovere la nomina di un curatore, nei confronti del quale l'attore è tenuto a riassumere il giudizio, garantendo così il contraddittorio.

Un'associazione non riconosciuta può essere convenuta in giudizio?

Sì. L'orientamento prevalente riconosce la legittimazione passiva delle associazioni non riconosciute e dei comitati. Esse stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli artt. 36 e ss. c.c. (in linea generale, coloro che hanno la rappresentanza dell'ente secondo l'atto costitutivo o lo statuto interno). Sul piano patrimoniale, risponde il fondo comune e, in solido, chi ha agito in nome dell'associazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.