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Art. 182 c.p.c. – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione [1].
[1] Comma così sostituito dall’art. 46, comma 2, L. 18 giugno 2009, n. 69.
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In sintesi
Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e assegna termine perentorio per sanare difetti di rappresentanza, assistenza, autorizzazione o procura.
Ratio della norma
L'art. 182 c.p.c. attua il principio di conservazione degli atti processuali e di effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), evitando che vizi formali sulla capacità, rappresentanza o procura determinino la chiusura in rito del processo. La riforma operata dalla L. 69/2009 ha generalizzato la sanatoria con efficacia retroattiva, superando l'orientamento restrittivo che limitava la regolarizzazione ai soli difetti di rappresentanza sostanziale.
Analisi del testo
La norma articola due livelli di intervento: il primo comma impone al giudice istruttore una verifica d'ufficio della costituzione delle parti, con potere-dovere di invito alla regolarizzazione. Il secondo comma, riscritto dalla L. 69/2009, disciplina l'assegnazione di un termine perentorio per la costituzione del rappresentante, il rilascio dell'autorizzazione, il conferimento o la rinnovazione della procura. La chiusura della disposizione cristallizza l'efficacia ex tunc della sanatoria.
Quando si applica
La norma opera in presenza di difetti di capacità processuale (art. 75 c.p.c.), di rappresentanza legale o organica (art. 77 c.p.c.), di mancata o invalida procura al difensore (art. 83 c.p.c.) e di vizi che ne determinano la nullità ai sensi dell'art. 125 c.p.c. Si applica in ogni stato e grado del giudizio, anche d'appello, e costituisce strumento di sanatoria alternativo al regime delle nullità degli atti processuali ex art. 156 c.p.c.
Connessioni con altre norme
L'art. 182 c.p.c. dialoga con gli artt. 75 e 77 c.p.c. (capacità e rappresentanza processuale), 83 c.p.c. (procura alle liti), 125 c.p.c. (contenuto degli atti processuali) e 156 c.p.c. (rilevanza della nullità). La L. 69/2009 ha riallineato la disciplina alla giurisprudenza europea in tema di accesso alla giustizia, rendendo la sanatoria retroattiva anche per la procura nulla, prima esclusa dalle Sezioni Unite.
Domande frequenti
Il termine assegnato dal giudice ex art. 182 c.p.c. è perentorio o ordinatorio?
È espressamente perentorio: la sua inosservanza comporta la decadenza dalla possibilita di sanare il vizio e la conseguente declaratoria di inammissibilita o nullita dell'atto, con definizione in rito del giudizio.
La sanatoria retroagisce anche per le decadenze e le prescrizioni sostanziali?
Si: dopo la riforma della L. 69/2009 gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono dal momento della prima notificazione, salvaguardando termini di prescrizione e decadenza maturati medio tempore.
L'art. 182 c.p.c. si applica anche ai vizi della procura al difensore?
Si: la formulazione vigente, novellata nel 2009, include espressamente i vizi che determinano la nullita della procura ex art. 83 c.p.c., superando l'orientamento restrittivo precedente delle Sezioni Unite.
Il giudice puo rilevare d'ufficio il difetto o serve eccezione di parte?
Il rilievo e officioso: il primo comma impone al giudice istruttore di verificare d'ufficio la regolarita della costituzione e di invitare le parti alla regolarizzazione, indipendentemente da eccezioni delle controparti.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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