Art. 83 c.p.c. – Procura alle liti
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica [1].
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.
La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce.
Articolo così modificato dall’art. 1, L. 27 maggio 1997, n. 141.
[1] Comma così modificato dall’art. 45, comma 9, L. 18 giugno 2009, n. 69.
In sintesi
La procura alle liti abilita il difensore a rappresentare la parte in giudizio; può essere generale o speciale e richiede forma autenticata.
Ratio della norma
L’art. 83 c.p.c. risponde all’esigenza di garantire certezza giuridica circa la legittimazione del difensore ad agire in nome e per conto della parte. Il mandato professionale, se non fosse formalmente documentato, renderebbe incerta la riconducibilità degli atti processuali alla volontà del soggetto rappresentato, con gravi ricadute sulla validità degli stessi. La norma bilancia, dunque, l’interesse alla speditezza del processo con quello alla tutela della parte, che deve poter controllare e circoscrivere i poteri attribuiti al proprio avvocato.
Analisi del testo
Il primo comma pone la regola generale: ogni volta che la parte si avvale di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura è dunque un presupposto processuale attinente alla rappresentanza tecnica.
Il secondo comma distingue tra procura generale, che abilita il difensore a rappresentare la parte in ogni controversia, e procura speciale, riferita a un singolo affare o giudizio. In entrambi i casi la forma richiesta è quella dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, a garanzia dell’autenticità della sottoscrizione della parte.
Il terzo comma introduce una significativa semplificazione pratica: la procura speciale può essere apposta in calce o a margine degli atti processuali tipici (citazione, ricorso, controricorso, comparsa, precetto, domanda di intervento nell’esecuzione, memoria di nomina del nuovo difensore). In questo caso non occorre un documento separato autenticato da notaio: è sufficiente la certificazione dell’autografia da parte del difensore stesso. La norma, come modificata dalla L. 69/2009, si adatta al processo telematico: la procura rilasciata su supporto cartaceo può essere trasmessa come copia informatica autenticata con firma digitale, e quella in formato digitale può essere congiunta all’atto mediante strumenti informatici individuati dal Ministero della giustizia.
Il quarto comma stabilisce la presunzione di specialità per grado: in assenza di espressa volontà contraria, la procura speciale si intende conferita solo per il grado del processo in cui è rilasciata, e dunque non si estende automaticamente all’appello o al ricorso per cassazione.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che una parte intende farsi rappresentare da un avvocato in un giudizio civile. In linea generale, l’orientamento prevalente considera la mancanza di procura una irregolarità sanabile: il giudice può fissare un termine per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 182 c.p.c., evitando declaratorie di nullità ove la costituzione sia avvenuta in buona fede e senza pregiudizio per le controparti. La verifica della procura assume particolare rilievo nei giudizi di impugnazione, dove la presunzione di specialità per grado impone di accertare che la procura originaria si estenda espressamente al grado superiore, oppure che ne sia stata rilasciata una nuova.
Connessioni con altre norme
L’art. 83 c.p.c. si coordina con l’art. 82 c.p.c. (patrocinio obbligatorio), con l’art. 84 c.p.c. (facoltà del procuratore) e con l’art. 85 c.p.c. (revoca e rinuncia). Sul versante della sanatoria processuale, il richiamo è all’art. 182 c.p.c., che consente al giudice di invitare la parte a regolarizzare il difetto di rappresentanza o di autorizzazione. Per i profili telematici, il collegamento è con le norme del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e con i decreti ministeriali che disciplinano il processo civile telematico.
Domande frequenti
Che cos’è la procura alle liti e a cosa serve?
La procura alle liti è il mandato con cui la parte conferisce al difensore il potere di rappresentarla in giudizio. Senza procura, l’avvocato non è legittimato a compiere atti processuali in nome della parte.
Qual è la differenza tra procura generale e procura speciale?
La procura generale abilita il difensore a rappresentare la parte in qualsiasi controversia, senza limiti di oggetto. La procura speciale è invece limitata a uno specifico giudizio o affare e, salvo diversa indicazione, vale solo per il grado in cui è rilasciata.
È sempre necessario andare dal notaio per conferire la procura?
No. Per la procura speciale, la forma notarile non è obbligatoria: è sufficiente apporre la sottoscrizione della parte in calce o a margine dell’atto processuale (citazione, ricorso, comparsa, ecc.) e il difensore certifica l’autografia della firma.
Cosa succede se la procura manca o è irregolare?
In linea generale, l’orientamento prevalente ammette la sanatoria: il giudice, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., può assegnare alla parte un termine per regolarizzare la costituzione, evitando così la declaratoria di nullità degli atti compiuti.
La procura rilasciata in primo grado vale anche per l’appello?
No, salvo che nell’atto sia espressamente indicata una volontà diversa. L’art. 83 c.p.c. stabilisce che la procura speciale si presume conferita solo per il grado del processo in cui è stata rilasciata: per proporre o resistere all’appello occorre tipicamente una nuova procura.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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