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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 84 c.p.c. – Poteri del difensore

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

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In sintesi

  • Il difensore rappresenta la parte in tutti gli atti processuali non espressamente riservati a essa.
  • Gli atti dispositivi del diritto in contesa richiedono mandato espresso.
  • La norma distingue tra atti di impulso processuale e atti dispositivi sostanziali.
  • Il potere dispositivo deve risultare esplicitamente dalla procura o da atto separato.

Il difensore può compiere tutti gli atti processuali, salvo quelli riservati alla parte o dispositivi del diritto in contesa.

Ratio della norma

L’art. 84 c.p.c. regola il perimetro dei poteri attribuiti al difensore nel processo civile, bilanciando due esigenze contrapposte: garantire l’efficace conduzione tecnica del giudizio da parte del professionista legale e preservare in capo alla parte l’autonomia decisionale sui diritti di cui è titolare. Il difensore è il dominus del processo sul piano tecnico, ma non può sostituirsi alla parte nelle scelte che incidono sulla sfera giuridica sostanziale.

Analisi del testo

Il primo comma stabilisce la regola generale: il difensore può compiere e ricevere tutti gli atti processuali, salvo quelli che la legge riserva espressamente alla parte. La riserva è quindi tassativa e di stretta interpretazione. Il secondo comma introduce un’eccezione rilevante: gli atti che importano disposizione del diritto in contesa — quali la rinuncia agli atti, la rinuncia al diritto, la transazione, il riconoscimento della domanda, la confessione stragiudiziale con effetti dispositivi — richiedono una procura speciale espressa, non essendo sufficienti i poteri generali di rappresentanza processuale. L’avverbio espressamente esclude che tali poteri possano ricavarsi per implicazione o da clausole generiche della procura alle liti.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogni volta che una parte sia assistita da un difensore iscritto all’albo, in qualsiasi grado e fase del processo civile ordinario. Orientamento prevalente ritiene che la distinzione tra atti processuali ordinari e atti dispositivi vada effettuata caso per caso, valutando se l’atto produca effetti diretti sul diritto sostanziale dedotto in giudizio. Tipicamente, gli atti di impulso (deposito di atti, istanze, richieste istruttorie) rientrano nei poteri ordinari; la transazione o la rinuncia al diritto richiedono invece il mandato espresso.

Connessioni con altre norme

L’art. 84 si coordina strettamente con l’art. 83 c.p.c. (procura alle liti), che disciplina le forme e i contenuti del mandato difensivo, e con l’art. 85 c.p.c. (revoca e rinuncia della procura). Rilevano altresi l’art. 306 c.p.c. (rinuncia agli atti del giudizio, che richiede accettazione della controparte) e l’art. 2311 c.c. per la procura speciale. In ambito di impugnazioni, il collegamento con l’art. 365 c.p.c. chiarisce che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto dispositivo che richiede mandato espresso o ratifica della parte.

Domande frequenti

Cosa può fare il difensore senza autorizzazione specifica della parte?

Il difensore può compiere tutti gli atti processuali di ordinaria gestione del giudizio — depositi, memorie, istanze istruttorie, partecipazione alle udienze — senza necessità di autorizzazioni ulteriori rispetto alla procura alle liti.

Quali atti richiedono un mandato espresso oltre alla procura alle liti?

Gli atti che importano disposizione del diritto in contesa, come transazioni, rinunce al diritto, riconoscimenti della domanda avversaria o confessioni con effetti dispositivi, richiedono una procura speciale espressa o una ratifica esplicita della parte.

La transazione stragiudiziale conclusa dall’avvocato vincola la parte?

In linea generale no, se l’avvocato non era munito di mandato espresso. Orientamento prevalente ritiene che la transazione, in quanto atto dispositivo, esuli dai poteri ordinari del difensore ex art. 84, secondo comma, c.p.c.

Cosa si intende per atti «espressamente riservati» alla parte dalla legge?

Sono gli atti che specifiche norme processuali attribuiscono in via esclusiva alla parte personalmente, escludendo la rappresentanza tecnica. La riserva deve risultare esplicitamente dal testo di legge e non può essere ricavata per analogia.

Il secondo comma dell’art. 84 si applica anche in appello e in Cassazione?

Sì, la regola ha portata generale e si applica a tutti i gradi del giudizio. In Cassazione, tipicamente, la rinuncia al ricorso o la transazione richiedono un mandato speciale espresso, distinto dalla procura per il grado.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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