Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 306 c.p.c. – Rinuncia agli atti del giudizio

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.

Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo.

Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Forma solenne: dichiarazione verbale all'udienza o atto sottoscritto e notificato
  • Condizione: accettazione da parte che potrebbe avere interesse alla prosecuzione
  • Effetto: estinzione del processo e rimborso spese al rinunciante
  • Non ammette riserve o condizioni
Indice dei contenuti

Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando è accettata dalle parti costituite che avrebbero interesse nella prosecuzione.

Ratio

La norma tutela il diritto dispositivo delle parti. Se entrambe concordano nel non proseguire, la continuazione del giudizio non ha senso: la rinuncia agli atti (non all'azione) estingue il procedimento in corso, lasciando aperta la possibilità di riproporre la causa in futuro. Il requisito dell'accettazione da chi ha interesse garantisce che non sia pregiudicato chi voglia continuare.

Il rigore formale (verbale all'udienza o atto sottoscritto-notificato) e il divieto di riserve riflettono l'esigenza di certezza: una rinuncia equivoca o condizionata non estingue, proteggendo chi ha fiducia nella conclusione del procedimento.

Analisi

La rinuncia agli atti del giudizio è una forma di estinzione processuale per autonomia privata. È distinta dalla transazione (che compone la controversia) e dal desistimento da singoli atti. Richiede: (1) dichiarazione espressa di una parte; (2) accettazione da altri costituiti che potrebbero proseguire; (3) assenza di riserve o condizioni.

L'accettazione deve provenire da chi è costituito in giudizio e ha interesse concreto. Se sono cinque convenuti ma solo due si costituiscono, l'accettazione deve arrivare almeno da uno dei due perché la rinuncia sia efficace.

Quando si applica

Si applica ogni volta che le parti concordano di chiudere il procedimento senza raggiungere sentenza. Tizio e Caio sono in lite per locazione: dopo tre anni e varie udienze, Tizio propone di rinunciare agli atti. Caio, costituito, accetta verbalmente all'udienza del 10 maggio. La rinuncia è efficace e il processo cessa.

Se Caio non si costituisce, o se Tizio avanza una rinuncia condizionata («rinuncio agli atti se Caio mi restituisce la cauzione»), la rinuncia è nulla e il giudizio prosegue.

Connessioni

Collegato agli articoli 308-309 (impugnazione e effetti dell'estinzione), articolo 310 (effetti generali dell'estinzione), articoli 306-307 (altre cause di estinzione), articolo 180 (transazione, forma diversa di accordo), articoli 306-310 (estinzioni processuali).

Differenziale rispetto a: rinuncia all'azione (più radicale), desistimento da singoli atti (circoscritto), transazione (con obbligazioni reciproche).

Casi pratici

Caso 1: Sempronio ha una lite con Mevio per inadempimento contrattuale

Dopo due anni, Sempronio si presenta all'udienza e dichiara di voler rinunciare agli atti del giudizio. Mevio, anche lui in aula, accetta verbalmente la rinuncia. Il giudice dichiara l'estinzione. Sempronio deve rimborsare a Mevio le spese di giudizio (parcella dell'avvocato, diritti tribunali, perizie) che Mevio ha anticipato. Se l'avvocato di Mevio ha fatturato 3000 euro, il giudice istruttore fissa l'importo con ordinanza non impugnabile, e Sempronio deve pagare.

Caso 2: Filano è convenuto in un processo di recupero crediti da Tizio

Filano si costituisce. Tizio scrive un'istanza al giudice dicendo: «Rinuncio agli atti del giudizio, a condizione che Filano mi restituisca il 50% di quello che gli ho promesso.» Questa rinuncia è viziata dalla condizione. Il giudice non la accetta. Il processo prosegue perché una rinuncia valida deve essere pura e semplice, senza riserve.

Domande frequenti

Se rinuncio agli atti del giudizio, rinuncio anche al mio diritto?

No. La rinuncia agli atti estingue il processo in corso, ma l'azione rimane. Puoi ripresentare la causa dopo la rinuncia, magari con una strategia diversa o con prove nuove. Non è rinuncia al diritto sostanziale.

Se il mio avversario rinuncia agli atti, devo accettare per forza?

No, puoi rifiutare. Se rifiuti, il processo prosegue normalmente. Però se accetti, il giudice dichiara l'estinzione e il rinunciante ti rimborsa le spese che hai pagato.

Come deve essere fatta la rinuncia, verbalmente o per iscritto?

Entrambi i modi sono validi. Può essere dichiarata verbalmente all'udienza (il cancelliere la verbalizza) oppure tramite un atto sottoscritto, notificato all'altra parte. La forma semplice non basta: deve essere formale.

Se rinuncio a metà del giudizio, posso recuperare le spese già pagate?

No, devi rimborsare le spese che l'altra parte ha anticipato fino al momento della rinuncia. Non recuperi quello che hai già speso, ma non devi pagare nemmeno i costi futuri (perizie, udienze successive).

Una rinuncia condizionata è valida?

No, assolutamente no. Se dici 'rinuncio a condizione che tu mi paghi', il giudice dichiara la rinuncia nulla perché contiene una riserva. La rinuncia deve essere incondizionata.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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