Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 303 c.p.c. – Riassunzione del processo

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell’articolo precedente, l’altra parte può chiedere la fissazione dell’udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.

In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell’ultimo domicilio del defunto.

Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.

Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all’udienza fissata, si procede in sua contumacia.

In sintesi

  • Se gli aventi diritto non si costituiscono volontariamente entro il termine, la controparte può chiedere la fissazione dell'udienza tramite ricorso
  • Nel ricorso devono essere indicati gli estremi della domanda originaria per garantire la continuità della causa
  • Nel caso di morte della parte, la notificazione agli eredi può avvenire collettivamente e impersonalmente all'ultimo domicilio noto
  • Se la parte non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia come nelle cause ordinarie
Indice dei contenuti

Se non prosegue il processo, l'altra parte chiede fissazione dell'udienza e notifica ricorso ai soggetti che devono costituirsi per proseguire.

Ratio

L'art. 303 c.p.c. rappresenta il secondo binario della riassunzione: quando gli eredi o gli aventi diritto non si costituiscono volontariamente (come disciplinato dall'art. 302), la controparte ha facoltà di sollecitare la fissazione dell'udienza tramite ricorso, costringendo così gli eredi a prendere posizione. Lo scopo è evitare che il processo rimanga indefinitamente sospeso per inerzia della parte interessata alla prosecuzione. La norma favorisce la celerità processuale e impone agli eredi di agire consapevolmente, pena l'applicazione della contumacia.

Analisi

L'articolo disciplina il ricorso della controparte per la fissazione dell'udienza (primo comma). Il ricorso deve necessariamente contenere gli 'estremi della domanda', cioè gli elementi essenziali della controversia originaria (parti, oggetto della domanda, causa petendi), per garantire che la causa prosegua con piena continuità logica e non sia stravolto l'oggetto del contendere dagli eredi. Nel caso specifico di morte della parte, il secondo comma autorizza una notificazione semplificata: gli eredi (come collettività) possono essere notificati collettivamente e impersonalmente (cioè senza indicare i nomi dei singoli eredi se non noti, con formula 'agli eredi' del defunto) all'ultimo domicilio noto del defunto. Questa semplificazione è stata introdotta per evitare oneri burocratici eccessivi quando il numero degli eredi è elevato e difficilmente identificabile. Il terzo comma precisa che il decreto di fissazione è notificato anche alle altre parti già costituite, per garantire la loro conoscenza della ripresa del giudizio. Se la parte non comparisce all'udienza fissata (fattispecie ben possibile se gli eredi ignorano la notificazione o non intendono proseguire), si procede in sua contumacia secondo le ordinarie regole della contumacia civile.

Quando si applica

Caso concreto: Tizio è stato convento da Caio, ma Tizio muore prima di costituirsi. Il processo è interrotto. Passano quattro mesi e gli eredi di Tizio non si sono ancora costituiti. Caio, desiderando proseguire il giudizio, propone ricorso al giudice istruttore per la fissazione della udienza, indicando nel ricorso gli estremi della domanda (recupero di somma di denaro per importo X, derivante da contratto stipulato il tal giorno). Il giudice emette decreto fissando l'udienza. Caio provvede a notificare il ricorso e il decreto agli eredi di Tizio, collettivamente all'ultimo indirizzo noto (es. 'agli eredi di Tizio presso viale Roma n. 10, ultimo domicilio noto'). All'udienza fissata, se gli eredi non compariscono, il giudice li dichiara contumaci e procede in loro contumacia, eventualmente condannandoli alla pronuncia della sentenza nel merito.

Connessioni

L'art. 303 c.p.c. è il naturale completamento dell'art. 302 c.p.c. sulla prosecuzione volontaria. È strettamente correlato all'art. 299 c.p.c. sulla interruzione originaria e agli articoli 290-293 c.p.c. sulla contumacia. Si integra con l'art. 163 bis c.p.c. sui termini di riassunzione, in quanto la riassunzione deve avvenire entro i termini ivi previsti. La notificazione collettiva ai eredi è un istituto procedurale peculiare con finalità semplificatrice.

Casi pratici

Caso 1: Sempronio cita Mevio il 10 gennaio 2026

Mevio muore il 15 gennaio, prima di costituirsi. Il processo è interrotto. Passa il periodo invernale, e gli eredi di Mevio non si costituiscono entro i mesi successivi. Sempronio, stanco dell'inattività, propone ricorso al giudice istruttore specificando nel ricorso la causa della domanda: 'Recupero di credito contrattuale derivante da vendita di beni immobili per la somma di euro 50.000, causale contratto del 1° novembre 2025'. Il giudice emette decreto di fissazione per l'udienza del 15 maggio 2026. Sempronio notifica il ricorso e il decreto agli eredi di Mevio collettivamente presso il suo ultimo domicilio. Se gli eredi non compariscono all'udienza, il giudice li dichiara contumaci.

Caso 2: Filano è convenuto in causa da Tizio per il recupero di somma

Filano si costituisce tramite procuratore il 20 marzo 2026. Due mesi dopo, il procuratore di Filano muore. Immediatamente il processo è interrotto. Passano tre mesi senza che gli eredi di Filano (o Filano stesso) nomini un nuovo procuratore. Tizio propone ricorso al giudice istruttore per la fissazione della nuova udienza, indicando nel ricorso gli estremi della domanda originaria. Il giudice fissa l'udienza e ne ordina la notificazione a Filano (o ai suoi eredi, se morto). All'udienza, se nessuno comparisce per Filano, la contumacia è dichiarata e il procedimento prosegue.

Domande frequenti

Se gli eredi del defunto non si costituiscono, chi può chiedere la fissazione dell'udienza?

L'altra parte (solitamente l'attore) può proporre ricorso al giudice istruttore per la fissazione della nuova udienza, costringendo così gli eredi a prendere posizione.

Se sono eredi di un convenuto deceduto, come vengo notificato del ricorso?

Nel caso di morte della parte, la notificazione avviene collettivamente e impersonalmente al vostro ultimo domicilio, con formula 'agli eredi del defunto'. Non è necessario indicare i nomi singoli di tutti gli eredi.

Cosa succede se gli eredi non compariscono all'udienza fissata?

Se non comparite, siete dichiarati contumaci. Il giudice prosegue il giudizio e pronuncia una sentenza sulla domanda, applicando le regole della contumacia civile.

Il ricorso per la fissazione dell'udienza deve contenere tutta la causa del contendere?

No, deve contenere solo gli 'estremi della domanda': parti, oggetto della controversia e causa petendi (es. natura del credito, data del contratto). Non è necessaria una memoria articolata.

Se nessuna parte agisce e il processo rimane sospeso per anni, che cosa succede?

Teoricamente il processo rimane interrotto indefinitamente fino a quando una parte non propone il ricorso di fissazione. Tuttavia, dopo molti anni di inattività, potrebbe essere invocato il principio della ragionevole durata del processo e la sentenza potrebbe essere annullata in Cassazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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