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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 302 c.p.c. – Prosecuzione del processo

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all’udienza o a norma dell’articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell’udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell’istante.

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In sintesi

  • La prosecuzione può avvenire in due modi: costituzione spontanea all'udienza già fissata, oppure richiesta di fissazione tramite ricorso
  • Il ricorso di fissazione si propone al giudice istruttore o, se vacante, al presidente del tribunale
  • Il ricorso e il decreto di fissazione devono essere notificati alle altre parti a cura dell'istante secondo i termini stabiliti dal giudice
  • L'assenza di una udienza prefissata rende necessario l'intervento del giudice per riprogrammare il processo

Dopo interruzione, il processo prosegue tramite costituzione all'udienza o ricorso per fissazione nuova udienza presso giudice istruttore.

Ratio

L'art. 302 c.p.c. regola le modalità concrete di ripresa del processo dopo la sua interruzione per morte, perdita di capacità o impedimento del procuratore. Scopo della norma è evitare che il processo rimanga indefinitamente sospeso e fornire ai successori della parte originaria (eredi, tutore, amministratore di sostegno, nuovo procuratore) un meccanismo chiaro e rapido di reinserimento nel giudizio. La norma contempla due percorsi alternativi: la prosecuzione volontaria (costituzione all'udienza) e la prosecuzione promossa (ricorso per fissazione).

Analisi

Il primo comma dispone che la costituzione per proseguire il processo può avvenire all'udienza se una udienza è stata già fissata nel provvedimento di interruzione. In tal caso, gli eredi o il nuovo procuratore si costituiscono semplicemente depositando la comparsa in cancelleria prima dell'udienza o in udienza medesima. Se nessuna udienza è stata fissata (fattispecie frequente), il secondo comma consente alla parte di proporre ricorso al giudice istruttore o, se l'ufficio è vacante, al presidente del tribunale. Il ricorso deve contenere la richiesta di fissazione della udienza e gli elementi essenziali per permettere al giudice di organizzare la prosecuzione (identificazione delle parti, breve narrazione dei fatti procedurali, nome del nuovo procuratore o dichiarazione della costituzione personale). Il ricorso e il decreto che fissa l'udienza sono notificati alle altre parti secondo i termini stabiliti dal giudice (normalmente 10-15 giorni prima dell'udienza), per assicurare la loro conoscenza e la possibilità di prepararsi.

Quando si applica

Scenario tipico: Tizio è convenuto tramite suo procuratore, il quale muore. Il processo è interrotto. A questa data nessuna udienza era stata fissata per la prosecuzione. Gli eredi di Tizio (oppure lo stesso Tizio se il procuratore era intermediario di un rappresentante) nominano un nuovo procuratore e propongono ricorso al giudice istruttore per la fissazione della udienza di prosecuzione. Il giudice emette decreto di fissazione, e il ricorso e il decreto sono notificati all'attore dieci giorni prima dell'udienza. Un altro caso: una parte che si costituisce personalmente (non tramite procuratore) perde la capacità di stare in giudizio due giorni prima della udienza già fissata. Il processo è interrotto. Il tutore nominato a favore della parte incapace presenta ricorso per la fissazione di una nuova udienza (poiché quella precedente è diventata inane). Il giudice fissa una udienza successiva, notificandone i dettagli all'altra parte.

Connessioni

L'art. 302 c.p.c. è il completamento naturale degli articoli 299-301 c.p.c. sulla interruzione. Si correla fortemente all'art. 303 c.p.c. (riassunzione del processo), all'art. 163 bis c.p.c. (termini di riassunzione), e all'art. 166 c.p.c. (costituzione del convenuto). Presuppone il funzionamento regolare della cancelleria giudiziale e delle notificazioni (articoli 142-160 c.p.c.).

Domande frequenti

Se il processo era già in udienza fissata quando muore la parte, come si prosegue?

Se una udienza era stata già fissata, gli eredi o il nuovo procuratore si costituiscono all'udienza medesima (o prima in cancelleria) e il processo prosegue normalmente.

Se nessuna udienza era fissata, chi è responsabile della fissazione di una nuova?

La parte che ha interesse alla prosecuzione (solitamente l'attore o gli eredi del convenuto) propone ricorso al giudice istruttore per la fissazione della nuova udienza.

Quanto tempo ha una parte per proporre il ricorso di fissazione?

La legge non fissa un termine specifico. Tuttavia, è consigliabile non attendere oltre i sei mesi dalla interruzione, pena il rischio di estinzione del giudizio per inattività.

Il ricorso di fissazione deve contenere particolari requisiti?

Il ricorso deve contenere almeno l'identificazione delle parti, la richiesta di fissazione della udienza, e l'indicazione del nuovo procuratore o della costituzione personale. Non è richiesta una memoria articolata come nel giudizio ordinario.

Le altre parti devono essere avvertite della nuova udienza?

Sì, il ricorso e il decreto che fissa l'udienza devono essere notificati alle altre parti a cura dell'istante nei termini stabiliti dal giudice (normalmente 10-15 giorni prima dell'udienza).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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