Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 299 c.p.c. – Morte o perdita della capacità prima della costituzione

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Se prima della costituzione …

sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all’art. 163-bis.

In sintesi

  • La morte o perdita di capacità processuale prima della costituzione in cancelleria causa interruzione automatica del processo
  • L'interruzione non si verifica se gli eredi o i successori si costituiscono volontariamente
  • In alternativa, l'altra parte può provvedere a citare in riassunzione gli eredi entro termini specifici (art. 163 bis)
  • L'interruzione rappresenta un rimedio a tutela della continuità soggettiva del rapporto processuale
Indice dei contenuti

Se prima della costituzione muore parte o perde capacità, il processo è interrotto. Riassunzione può avvenire entro i termini di legge.

Ratio

L'art. 299 c.p.c. tutela il principio secondo il quale il processo civile deve conservare una continuità soggettiva stabile. Se una parte muore o perde la capacità di stare in giudizio prima ancora di costituirsi (cioè prima di depositare la comparsa in cancelleria), il processo non può continuare perché la parte originaria non è più in grado di agire. L'interruzione è il rimedio processuale che sospende il procedimento e consente ai successori (eredi, amministratore di sostegno, ecc.) di assumerne il posto attraverso la riassunzione.

Analisi

L'art. 299 disciplina il caso in cui l'evento interruttivo (morte, perdita di capacità) sopravvenga prima della costituzione in cancelleria o davanti al giudice istruttore. La costituzione è il momento processuale in cui la parte (tramite procuratore o personalmente) comunica la sua volontà di partecipare attivamente al giudizio depositando la comparsa. Se la parte muore il giorno prima della costituzione, il processo è interrotto. Se la parte si è già costituita, la disciplina è diverse e rientra nell'art. 300. L'articolo ammette due percorsi alternativi per la prosecuzione: primo, la costituzione volontaria degli aventi diritto (eredi, tutore, curatore, amministratore di sostegno); secondo, la riassunzione in forma processuale promossa dall'altra parte, la quale deve citare in riassunzione gli eredi entro i termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., rispettando il termine perentorio generalmente fissato a sei mesi dalla morte o dalla perdita di capacità.

Quando si applica

Un esempio concreto: Tizio cita Caio il 10 maggio, ma Caio muore il 25 maggio, prima di comparire davanti al giudice per costituirsi. Il processo è interrotto. Gli eredi di Caio hanno due scelte: costituirsi volontariamente entro i sei mesi successivi (prosecuzione spontanea), oppure attendere che Tizio li citi in riassunzione. Se Tizio ritiene di proseguire, deve citare gli eredi entro il termine di legge (generalmente sei mesi). Un altro caso: un imprenditore perde la capacità mentale due settimane prima della data della prima udienza in cui avrebbe dovuto costituirsi. Il giudice dichiara l'interruzione e la procedura di riassunzione si attiva tramite nomina di tutore o amministratore di sostegno e successiva costituzione.

Connessioni

L'art. 299 c.p.c. è strettamente correlato all'art. 300 c.p.c., che disciplina il caso opposto (morte o perdita di capacità di chi si è già costituito), e agli articoli 163 bis e 166 c.p.c. sui termini di riassunzione e sulla forma della riassunzione medesima. L'art. 301 c.p.c. estende la disciplina al caso di morte o sospensione del procuratore. La 'capacità di stare in giudizio' è definita dagli articoli 75-81 c.p.c. e rappresenta uno dei presupposti processuali del giudizio civile.

Casi pratici

Caso 1: Tizio cita Caio il 3 maggio 2026 per il recupero di una somma di denaro

Caio muore il 15 maggio, il giorno prima della prima udienza fissata per il 16 maggio. Caio non si era ancora costituito in cancelleria. Il processo è immediatamente interrotto. Tizio ha sei mesi dal decesso (fino al 15 novembre 2026) per citare gli eredi di Caio in riassunzione. Se Tizio non citasse entro questo termine, il suo diritto di prosecuzione decade. Gli eredi di Caio, però, potrebbero costituirsi volontariamente entro sei mesi senza aspettare l'atto di riassunzione.

Caso 2: Sempronio è convenuto in una causa per restituzione di beni

Due settimane prima della prima udienza, Sempronio è dichiarato dal giudice in stato di incapacità derivante da demenza senile (insufficienza psichica permanente di cui all'art. 3 del codice civile). La sentenza di incapacità è notificata a Sempronio. Il processo è immediatamente interrotto. È necessario nominare un tutore a Sempronio, e il tutore successivamente si costituirà in giudizio entro il termine di legge per proseguire il processo nel vece di Sempronio. Se il tutore non si costituisce, l'attore può citare Sempronio (per tramite del tutore) in riassunzione.

Domande frequenti

Se la parte muore il giorno della prima udienza, il processo è interrotto?

Dipende. Se il processo è interrotto prima della costituzione (cioè prima che la parte abbia depositato la comparsa), sì. Se invece la parte si era già costituita, la disciplina è diversa e si applica l'art. 300, non l'art. 299.

Gli eredi possono costituirsi nel processo del defunto?

Sì, gli eredi possono costituirsi volontariamente entro sei mesi dalla morte, assumendo la successione nel diritto controverso del defunto.

Se gli eredi non si costituiscono, che cosa succede?

L'altra parte (solitamente l'attore) può citare gli eredi in riassunzione entro sei mesi dalla morte, costringendoli a prendere posizione. Se nessuno agisce, il processo rimane interrotto indefinitamente.

Se la parte perde la capacità di stare in giudizio, è la stessa cosa di perdere la capacità civile?

No, la capacità di stare in giudizio (capacità processuale) è il diritto di agire e di essere convenuto in un processo. Può mancare per chi è incapace civile, ma anche per chi è straniero non residente, pur avendo capacità civile. La perdita di capacità civile causa la perdita della capacità di stare in giudizio, ma non necessariamente il contrario.

Qual è il termine per la riassunzione dopo la morte della parte?

Il termine è fissato dall'art. 163 bis c.p.c., generalmente sei mesi dalla morte della parte o dalla perdita della capacità, anche se la norma consente variazioni in base alle circostanze.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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