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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 294 c.p.c. – Rimessione in termini

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.

Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell’impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il contumace costituito ha diritto a essere ammesso nelle attività precluse se dimostra impedimento non imputabile
  • La nullità della citazione o della notificazione può giustificare la rimessione in termini
  • Il giudice valuta la verosimiglianza dei fatti allegati e ammette la prova dell'impedimento
  • Le ordinanze sono pronunciate dal giudice istruttore e vincolano anche il ritardo nella rimessione al collegio

Contumace che si costituisce può chiedere rimessione in termini se impedito da nullità notificazione o causa non imputabile.

Ratio

L'articolo 294 c.p.c. realizza il principio di parità delle armi processuali, tutelando il contumace che non ha potuto partecipare tempestivamente al processo per cause estranee alla sua volontà. La norma riconosce che la notificazione difettosa della citazione rappresenta un ostacolo oggettivo alla conoscenza del processo e alla costituzione in cancelleria, meritevole di rimedio giurisdizionale.

Analisi

L'articolo si articola in tre commi. Il primo comma delinea la possibilità del contumace di chiedere rimessione in termini dimostrando due fattispecie alternative: la nullità della citazione o della sua notificazione che abbia impedito la conoscenza del processo, oppure l'impedimento della costituzione da causa non imputabile. Il secondo comma attribuisce al giudice istruttore il potere discrezionale di ammettere la prova dei fatti allegati, valutandone la verosimiglianza, e di provvedere sulla rimessione. Il terzo comma precisa che i provvedimenti sono pronunciati con ordinanza. Il quarto comma, aggiunto dalla riforma del 1950, estende la disciplina al caso in cui il contumace costituito intenda svolgere attività difensive che producono ritardo, anche senza consenso delle altre parti.

Quando si applica

La rimessione in termini opera quando il contumace non ha avuto conoscenza tempestiva del processo per difetto nella citazione (indirizzo errato, mancata notificazione effettiva, estraneo all'indirizzo dichiarato). Applicazioni concrete includono il caso di citazione notificata a un domicilio non più abituale, oppure quando il processo è stato celebrato per contumacia e successivamente emerge che l'atto di notificazione presentava vizi radicali. Anche la malattia improvvisa o il ricovero ospedaliero del contumace possono costituire causa di impedimento, se documentati e non rimproverabili.

Connessioni

L'art. 294 c.p.c. si correla strettamente con l'art. 163 bis c.p.c. sui termini di riassunzione dopo interruzione, e con gli articoli 290-293 c.p.c. sulla contumacia e i suoi rimedi. La nullità della citazione è disciplinata negli articoli 154-159 c.p.c. Le disposizioni sulla rinunzia tacita a opporre la contumacia sono richiamate dall'art. 166 c.p.c. La rimessione in termini rappresenta uno dei 'provvedimenti d'ordine' di competenza del giudice istruttore secondo l'art. 182 c.p.c.

Domande frequenti

Se non conosco il processo perché la citazione è stata notificata male, posso essere ammesso dopo?

Sì, se dimostra che la nullità o il vizio della citazione ti ha effettivamente impedito di avere conoscenza del processo, il giudice può ammetterti con rimessione in termini mediante ordinanza.

Che differenza c'è tra rimessione in termini e semplice costituzione tardiva?

La rimessione in termini ti consente di compiere attività che altrimenti sarebbero precluse dal fatto di essere stato contumace; la semplice costituzione tardiva non ripristina pienamente i tuoi diritti se il processo è già progredito significativamente.

Quanto tempo ho per costituirmi e chiedere rimessione dopo aver scoperto il processo?

La legge non fissa un termine specifico per la richiesta di rimessione. Tuttavia, è consigliabile costituirsi e chiedere il rimedio il prima possibile, perché il giudice valuta anche la tempestività della istanza nel valutare la verosimiglianza dei fatti.

Se sono contumace perché impedito da malattia, devo provare la causa dell'impedimento?

Sì, devi allegare fatti che dimostrano l'impedimento (certificati medici, documentazione ospedaliera) affinché il giudice possa ammettere la prova e valutarne la verosimiglianza.

Posso essere ammesso a continuare il processo se le altre parti hanno già raccolto prove importanti?

La rimessione in termini te lo consente, a condizione che il giudice ritenga verosimili i fatti di impedimento. Tuttavia, il quarto comma dell'art. 294 precisa che l'attività difensiva non deve produrre ritardo irragionevole nel giudizio se il processo è già maturo per la decisione rispetto alle altre parti costituite.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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