Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 291 c.p.c. – Contumacia del convenuto
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all’articolo 171-bis, secondo e terzo comma, il giudice provvede a norma dell’art. 171, ultimo comma.
Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’art. 307, comma terzo.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 290 - Articolo 290 Codice di Procedura Civile: Contumacia dell’attore→Cod. proc. civ. art. 292 - Art. 292 c.p.c.: Notificazione e comunicazione di atti al contum→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 289 c.p.c.: Integrazione dei provvedimenti istruttori→Articolo 293 Codice di Procedura Civile: Costituzione del contumace→Articolo 288 Codice di Procedura Civile: Procedimento di correzione→Articolo 294 Codice di Procedura Civile: Rimessione in termini→Articolo 287 Codice di Procedura Civile: Casi di correzione→Articolo 295 Codice di Procedura Civile: Sospensione necessaria→Art. 286 c.p.c.: Notificazione nel caso d’interruzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Se il convenuto non si costituisce, il giudice istruttore può ordinare rinnovazione della citazione oppure estinguere il processo.
Ratio
La contumacia del convenuto solleva questioni di tutela del diritto di difesa. Se il convenuto non si costituisce, il giudice deve verificare che la citazione sia stata regolarmente notificata, poiché nullità nella notificazione comporterebbe violazione del diritto di difesa sancito dalla Costituzione. Se il giudice istruttore rileva un vizio di notificazione, concede all'attore l'opportunità di rinnovare la citazione prima di estinguere il processo. La norma rappresenta un equilibrio tra certezza del giudizio e tutela processuale.
Analisi
L'articolo 291 disciplina tre fasi. Primo comma: se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva nullità nella notificazione della citazione, ordina all'attore di rinnovare la citazione entro termine perentorio. La rinnovazione impedisce ogni decadenza (il termine originario non viene perso). Secondo comma: se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata in base al primo comma, il giudice applica l'articolo 171 ultimo comma (dichiarazione di contumacia). Terzo comma: se l'attore non esegue la rinnovazione ordinata, il giudice cancella la causa dal ruolo e il processo si estingue ex articolo 307 comma terzo.
Quando si applica
Tutte le cause civili dove il convenuto non compare, indipendentemente dal rito. Particolarmente frequente in materia di recupero crediti e procedure esecutive. La rinnovazione è strumento protettivo del diritto di difesa, specialmente quando l'attore ha commesso errori procedurali nella notificazione.
Connessioni
Articoli 170 c.p.c. (notificazione), 171 c.p.c. (contumacia), 290 c.p.c. (contumacia dell'attore), 307 c.p.c. (estinzione del processo), 303 c.p.c. (interruzione e estinzione).
Casi pratici
Caso 1: Tizio conveniva Caio in giudizio
L'atto di citazione non veniva regolarmente notificato (l'ufficiale giudiziario lo consegnava al portiere non autorizzato). Caio non compariva. Il giudice istruttore accertava il vizio di notificazione e ordinava a Tizio di rinnovare la citazione entro 60 giorni. Tizio rinnovava regolarmente. Caio poteva quindi costituirsi oppure restare contumace, ma avendo avuto regolare avviso.
Caso 2: Una S.R.L
rappresentata da Sempronio intentava causa contro Mevio. La citazione veniva notificata a un domicilio inesatto (indirizzo non aggiornato registrato in camera di commercio). Mevio non si costituiva. Il giudice riscontrava il vizio. Ordinava a Sempronio di rinnovare. Sempronio non rinnovava entro il termine perentorio. Il giudice disponeva cancellazione dal ruolo e il processo si estingueva ex articolo 307.
Domande frequenti
Cosa significa rinnovazione della citazione?
È la ripetizione della notificazione della citazione originaria, eseguita regolarmente secondo le modalità prescritte dall'articolo 170 c.p.c.
Se rinnovo la citazione, il termine per costituirsi ricomincia?
Sì. Con la rinnovazione, il convenuto ha 40 giorni (rito ordinario) per costituirsi. La decadenza originaria non si applica.
Il giudice può ordinare la rinnovazione sempre?
Solo se rileva un vizio che importi nullità della notificazione originaria. Difetti di forma corretti non legittimano la rinnovazione.
Cosa succede se il convenuto ancora non si costituisce dopo rinnovazione?
Il giudice dichiara la contumacia del convenuto e procede secondo l'articolo 171 c.p.c., normalmente condannando il convenuto a norma del merito.
Quanto tempo l'attore ha per rinnovare la citazione?
Termine perentorio fissato dal giudice. Generalmente 30-60 giorni. Se non rinnovata, la causa si estingue per cancellazione dal ruolo.