Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 292 c.p.c. – Notificazione e comunicazione di atti al contumace

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

L’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa …

.

Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito …

.

Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

In sintesi

  • Notificazione personale di ordinanze, interrogatorio e giuramento al contumace
  • Comparse con domande nuove comunicate mediante deposito in cancelleria
  • Altri atti non soggetti a notificazione o comunicazione
  • Sentenze sempre notificate personalmente
Indice dei contenuti

Gli atti processuali notificati al contumace seguono regole speciali: ordinanze, interrogatorio, giuramento necessitano notificazione personale; altre comparse si comunicano mediante deposito.

Ratio

Il contumace (parte che non si è costituita) necessita di tutela processuale particolare. Se totalmente assente dal giudizio, alcuni atti (specialmente quelli che modificano la causa originaria o incidono gravemente sui diritti) devono raggiungerlo con certezza mediante notificazione personale. Viceversa, atti meramente procedurali possono seguire forme abbreviate. L'articolo 292 rappresenta il contemperamento tra esigenza di certezza procedurale e diritto di difesa del contumace, garantendo che almeno gli atti sostanziali siano a lui comunicati.

Analisi

Primo comma: ordinanze che ammettono interrogatorio, ordinanze che ammettono giuramento, comparse (scritti di parte) contenenti domande nuove o riconvenzionali devono essere notificate personalmente al contumace. Il giudice istruttore fissa con ordinanza i termini di notificazione. Secondo comma: altre comparse (scritti non contenenti domande nuove) si considerano comunicate mediante deposito in cancelleria e apposizione del visto del cancelliere. Terzo comma: tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione. Quarto comma: le sentenze sono sempre notificate personalmente al contumace. Quinto comma: nota interpretativa sulla decisione della Corte Costituzionale n. 250/1986 relativa a vizi procedurali.

Quando si applica

Ricorre nel corso di qualunque procedimento dove il convenuto sia dichiarato contumace. È situazione frequente nei tribunali, specialmente in materia esecutiva e recupero crediti. Le regole si applicano fino a quando il contumace non si costituisce oppure fino alla conclusione del procedimento.

Connessioni

Articoli 169 c.p.c. (comunicazione di atti), 170 c.p.c. (notificazione), 171 c.p.c. (contumacia), 293 c.p.c. (costituzione del contumace), articolo 215 c.p.c. (produzione di documenti).

Casi pratici

Caso 1: Tizio conveniva Caio che non si costituiva

Durante il procedimento, il giudice ordinava interrogatorio formale di Caio per accertare fatti rilevanti. L'ordinanza che ammetteva l'interrogatorio doveva essere notificata personalmente a Caio (contumace), secondo l'articolo 292 comma primo, affinché Caio avesse concreto avviso del suo obbligo di comparire.

Caso 2: Sempronio era creditore in un giudizio dove Mevio (debitore) era contumace

Sempronio depositava una memoria procedurale integrativa della sua posizione, senza però introdurre domande nuove (solo argomentazioni sulla causa). Questa memoria si considerava comunicata mediante deposito in cancelleria con visto del cancelliere, senza necessità di notificazione personale a Mevio, dato che non conteneva domande nuove riconvenzionali.

Domande frequenti

Devo notificare tutti gli atti al contumace?

No. Solo atti specifici (ordinanze d'interrogatorio, giuramento, comparse con domande nuove) richiedono notificazione personale. Altre comparse si comunicano mediante deposito.

Che cosa sono le 'domande nuove'?

Sono eccezioni, riconvenzioni o nuove istanze non contenute nella citazione originaria. Devono essere notificate personalmente al contumace.

La sentenza si notifica al contumace?

Sì, sempre personalmente. È l'atto conclusivo e il contumace deve ricevere regolare avviso per poter esercitare il diritto di impugnazione.

Come si comunica mediante deposito in cancelleria?

Si deposita l'atto in cancelleria e si appone il visto del cancelliere sull'originale. L'atto si considera comunicato a tutte le parti.

Il contumace può opporsi alle notificazioni?

Il contumace può costituirsi in qualunque momento e contestare la regolarità della notificazione originaria, ma una volta dichiarato contumace, segue il regime speciale dell'articolo 292.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.