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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 289 c.p.c. – Integrazione dei provvedimenti istruttori

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

L’integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

In sintesi

  • Integrazione provvedimenti istruttori incompleti
  • Termine perentorio di sei mesi dall'udienza o dalla notificazione
  • Decreto di integrazione comunicato a tutte le parti
  • Presidente del collegio o giudice istruttore competenti

I provvedimenti istruttori privi della fissazione dell'udienza successiva possono essere integrati su istanza di parte o d'ufficio entro sei mesi.

Ratio

Durante il procedimento civile, il giudice istruttore emana provvedimenti per disciplinare lo svolgimento del giudizio (fissazione udienze, termini per depositi, ordini di istruzione). Talvolta accade che il giudice ometta di fissare l'udienza successiva o il termine entro cui le parti devono compiere determinati atti processuali. Questa omissione crea incertezza sullo stato del procedimento e rallenta la causa. L'articolo 289 consente di rimediare mediante integrazione rapida, senza necessità di gravosi rimedi impugnativi.

Analisi

L'integrazione riguarda provvedimenti istruttori (decreti, ordinanze emesse dal giudice istruttore durante l'istruzione) che manchino della fissazione dell'udienza successiva o del termine per atti processuali. La richiesta può provenire da parte o d'ufficio (iniziativa del giudice). Il termine è perentorio di sei mesi dall'udienza in cui il provvedimento fu pronunciato, oppure dalla sua notificazione/comunicazione se prescritta. Competente il presidente del collegio (se provvedimento collegiale) o il giudice istruttore. L'integrazione avviene con decreto comunicato a tutte le parti dal cancelliere.

Quando si applica

Ricorre frequentemente nel corso del procedimento ordinario quando il giudice emana decreti istruttori ma, per svista, non specifica i successivi adempimenti. È strumento quotidiano nei tribunali, necessario per proseguire il iter procedurale. Applicabile indipendentemente dal tipo di rito (ordinario, sommario, camerale).

Connessioni

Rimandi a articoli sulla istruzione della causa (articoli 183 ss. c.p.c.), sui poteri del giudice istruttore (articolo 187 c.p.c.), sulla comunicazione di atti (articolo 169 c.p.c.). Articolo così sostituito dalla L. 581/1950, che ha riformato la fase istruttoria.

Domande frequenti

Che cos'è un provvedimento istruttorio?

È un decreto o ordinanza emesso dal giudice durante la fase istruttoria della causa, per disciplinare lo svolgimento delle prove e fissare udienze e termini.

Cosa succede se il giudice non fissa l'udienza successiva?

Il procedimento rimane in sospeso. La parte interessata può istare per integrazione del provvedimento secondo l'articolo 289.

Quanto tempo ho per chiedere l'integrazione?

Termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui il provvedimento fu pronunciato, o dalla sua notificazione se prescritta.

Chi può chiedere l'integrazione?

Sia una parte che il giudice stesso (iniziativa d'ufficio). Il decreto di integrazione viene comunicato a tutte le parti dal cancelliere.

L'integrazione del provvedimento è un ricorso?

No, è una semplice istanza. Non è un'impugnazione ma una domanda di chiarimento e completamento del provvedimento già emesso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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