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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Notificazione differenziata in caso di interruzione del procedimento
  • Articolo 299 c.p.c.: notificazione a chi spetta stare in giudizio
  • Articolo 301 c.p.c.: notificazione personale al successore
  • Modalità per garantire continuità processuale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 286 c.p.c. – Notificazione nel caso d’interruzione

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell’articolo 303 secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.

Se si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.

Commento

Se il procedimento subisce interruzione, la sentenza si notifica secondo regole differenziate in base al tipo di interruzione verificatosi.

Ratio

L'interruzione del procedimento civile (morte di parte, liquidazione dell'azienda, curatela) crea una situazione anomala dove il procedimento restante in sospeso deve concludersi, ma le parti originali non sono più presenti o disponibili. La sentenza deve raggiungerle secondo regole particolari che garantiscano efficacia e continuità del rapporto processuale, assicurando che gli eredi o i successori legali ricevano la notificazione.

Analisi

L'articolo distingue due ipotesi. Primo comma: se si verifica uno dei casi dell'articolo 299 (morte di parte, liquidazione d'azienda, fallimento, ecc.), la sentenza si notifica secondo articolo 303 comma secondo a coloro ai quali competeva continuare il giudizio. Secondo comma: se si verifica uno dei casi dell'articolo 301 (cambiamento nella capacità o nel diritto d'agire), la notificazione si fa personalmente al successore nella posizione processuale.

Quando si applica

Ricorre in tutti i procedimenti dove, dopo la chiusura della discussione, si verifica un evento disruptivo (morte di litigante, fallimento di impresa, acquisizione di capacità processuale). È frequente nei procedimenti civili lunghi dove il decesso di una parte avvenga durante la fase istruttoria o dopo la chiusura della discussione.

Connessioni

Rimandi agli articoli 299, 301, 303 c.p.c. (interruzione e estinzione del processo). Vedi anche articolo 290-291 c.p.c. (contumacia). L'articolo 286 si colloca nel Libro Quarto, Titolo III, sezione sulla conclusione del processo.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio moriva durante il procedimento civile contro Caio, dopo la chiusura della discussione. Il giudice doveva pronunziare sentenza. Secondo l'articolo 286, la sentenza si notificava agli eredi di Tizio, identificati dal nostro ordinamento come coloro ai quali competeva stare in giudizio per la continuazione. Il cancelliere seguiva le procedure dell'articolo 303 comma 2 per la notificazione.

Caso 2: Sempronio intentava causa come amministratore di una srl

Durante il procedimento, Sempronio veniva rimosso dalla carica e sostituito da Mevio. Dopo la chiusura della discussione, il giudice pronunciava sentenza. Secondo l'articolo 286 secondo comma, la sentenza doveva essere notificata personalmente a Mevio, il nuovo amministratore legittimato a rappresentare la società in giudizio.

Domande frequenti

Se muore la parte durante il processo, che succede?

Il processo non si estingue automaticamente se chiuso il dibattito. La sentenza viene notificata agli eredi secondo le modalità dell'articolo 286, comma 1.

Chi rappresenta gli eredi in giudizio?

Inizialmente tutti gli eredi congiuntamente; poi può essere nominato un procuratore speciale o un rappresentante. La legittimazione processuale passa agli eredi.

Come cambia la notificazione se il defunto è il convenuto?

Analogamente, la sentenza si notifica agli eredi del convenuto deceduto, perché la sentenza deve raggiungere i successori nella posizione processuale.

Qual è il termine per continuare il giudizio dopo la morte?

Il giudice fissa un termine a chi ha interesse per la continuazione. Se non vi provvede, il processo si estingue (articolo 307 c.p.c.).

La sentenza notificata agli eredi è vincolante?

Sì, ma gli eredi possono impugnarla secondo il termine ordinario che decorre dalla notificazione loro effettuata.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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