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Art. 285 c.p.c. – Modo di notificazione della sentenza
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170 [1].
[1] Le parole «primo e terzo comma» sono state soppresse dall’art. 46, comma 10, L. 18 giugno 2009, n. 69,
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In sintesi
La notificazione della sentenza segue le norme sulla notificazione generale, regolate dall'articolo 170 del Codice.
Ratio
La sentenza è l'atto conclusivo del processo civile e deve essere comunicata alle parti secondo modalità precise per garantire il diritto di difesa e il diritto di impugnazione. La notificazione rappresenta il momento cruciale in cui decorrono i termini entro cui ricorrere (appello, ricorso in cassazione). Senza notificazione valida, i termini non decorrono e la parte rimane in grado di impugnare indefinitamente.
Analisi
L'articolo 285 rimanda esplicitamente all'articolo 170 c.p.c., il quale disciplina le modalità generali di notificazione. Originariamente il testo faceva riferimento al primo e terzo comma dell'articolo 170, ma la L. 69/2009 ha soppresso questo riferimento specifico, unificando il rinvio. La notificazione deve avvenire su istanza di parte: non è compito d'ufficio del giudice.
Quando si applica
Si applica a tutte le sentenze civili, indipendentemente dal tipo di rito (ordinario, sommario, camerale, ecc.). La parte interessata deve chiedere formalmente la notificazione nel termine stabilito. È particolarmente rilevante nei procedimenti di primo grado dove la sentenza costituisce un primo pronunciamento giudiziale.
Connessioni
Strettamente collegato all'articolo 170 (modalità di notificazione), agli articoli 286 e seguenti (notificazione in casi particolari), all'articolo 327 c.p.c. (decorrenza dei termini di impugnazione). Vedi anche il Libro Quarto del c.p.c. sui termini e sulla decorrenza.
Domande frequenti
Come ricevo ufficialmente la sentenza di una causa?
Deve essere notificata formalmente secondo l'articolo 170 c.p.c. (raccomandata, consegna a mano, posta certificata, ecc.). Le modalità sono stabilite nel decreto del giudice che fissa i tempi.
Quando scatta il termine per ricorrere in appello?
Il termine di 30 giorni decorre dal giorno della notificazione della sentenza. Senza notificazione valida, il termine non decorre.
Cosa succede se la notificazione è errata?
L'impugnazione potrebbe essere inammissibile se il termine è scaduto in assenza di notificazione regolare. Esistono rimedi (nullità della notificazione, rinnovazione) disciplinati dal c.p.c.
Devo chiedere io la notificazione o la fa il tribunale?
Deve chiederla il ricorrente (chi vuole impugnare). Non è compito d'ufficio del giudice. L'istanza può essere presentata anche tramite l'avvocato.
Qual è il costo della notificazione?
Di solito è a carico della parte che la richiede. Il costo varia in base alla modalità (raccomandata, messa in costituto, ecc.) e alla necessità di intervento dell'ufficiale giudiziario.
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